Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1796 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28936-2014 proposto da:

ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI EAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FILIPPO NICOLAI 16/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ZELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO

VOLANTE;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 774/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/05/2014 R.G.N. 1035/2012.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. con sentenza in data 10 aprile-26 maggio 2014 n. 774 la Corte d’Appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede e per l’effetto, per quanto ancora in discussione, accoglieva la domanda di R.A., dipendente dell’ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI- EAS (in prosieguo EAS) per il pagamento delle differenze di retribuzione maturate per lo svolgimento delle mansioni di dirigente superiore, in quanto assegnata reiteratamente a, partire dall’anno 1993, con ordini di servizio degli organi direttivi dell’ente, a compiti di “capo del servizio ragioneria”.

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che le tabelle organiche allegate al regolamento dell’ente espressamente attribuivano la funzione di capo del ruolo ragioneria, cui la R. era stata pacificamente assegnata, ad un dirigente superiore.

3. Risultava pertanto ultronea la dimostrazione, richiesta dal Tribunale, dell’esercizio di un profilo dirigenziale, già postulato dalla tipologia di incarico conferita.

4. La documentazione in atti (nota assessoriale del 20.10.1004) riconosceva che l’incarico di responsabile di tale servizio corrispondeva alla qualifica di dirigente superiore; soprattutto, la assegnazione della R. a tale funzione era stata disposta per supplire al pensionamento dei precedenti titolari, i quali rivestivano la qualifica di dirigente superiore.

5.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza EAS, articolato in un unico motivo, cui l’intimata non ha opposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo EAS ha denunciato violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

2. Ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52; la norma per il conferimento di mansioni superiori richiedeva caratteristiche di qualità, quantità e di durata che presupponevano una specifica indagine, che non poteva esaurirsi sul piano documentale.

3. Ha assunto che l’onere probatorio relativo alle mansioni superiori non può essere assolto con la produzione dell’ordine di servizio, essendo necessario che il lavoratore provi le mansioni effettivamente svolte, che nella fattispecie di causa non potevano desumersi dal regolamento organico di EAS.

4. Il motivo è infondato.

5. Il giudice dell’appello ha tratto il convincimento dell’esercizio da parte della R. delle mansioni superiori da una serie di elementi di fatto ed in particolare: la pacifica sua assegnazione alla funzione di capo del ruolo ragioneria; la preposizione a tale incarico, secondo le tabelle organiche allegate al regolamento di EAV, di un dirigente generale; la sostituzione dei precedenti titolari, che rivestivano la qualifica di dirigente generale. In tal modo ha espresso un giudizio di merito in ordine al carattere pieno dello svolgimento dei compiti e della assunzione delle responsabilità del profilo professionale superiore.

6. L’assunto della parte ricorrente secondo cui la prova dell’esercizio della mansioni superiori sarebbe stata tratta unicamente dagli ordini di servizio non corrisponde, invece, alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

7. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata.

9. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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