Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1796 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1796 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 920-2016 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del
legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO
GIAMNL\RIA;

– ricorrente contro
JANNELLI FILIPPO, elettivamente domiciliato in RONL’s., VIA
GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MAURO
MEZZETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ALBERTO NIEZZETTI, STEFANO TACCHINO;

– controrícorrente –

Data pubblicazione: 24/01/2018

avverso la sentenza n. 421/2015 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, emessa il 14/5/2015;

‘.2./e 3(10( t24)/1)—

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
I\L\ROTTA.

– Filippo jannelli, dottore commercialista, titolare di pensione di
vecchiaia dal settembre 2003 erogata dalla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, propose
ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Torino per sentir
dichiarare l’illegittimità del prelievo, operato per il quinquennio 20092013, sul trattamento pensionistico da parte della CNPADC a titolo di
contributo di solidarietà in attuazione dell’art. 22 del Regolamento
della Cassa approvato con D.M. 14 luglio 2004 e per sentir condannare
la medesima Cassa alla restituzione delle somme indebitamente
trattenute. La domanda venne rigettata, per cui il suddetto pensionato
ricorse alla Corte di appello di Torino che, con la sentenza qui
impugnata, accolse l’impugnazione e dichiarò l’illegittimità dei prelievi
effettuati a titolo di contributo di solidarietà, condannando la predetta
Cassa a restituire al ricorrente il relativo importo e a pagare le spese del
doppio grado di giudizio. Ad avviso della Corte territoriale era
illegittima la previsione regolamentare della CNPADC che aveva
introdotto (anche) per il quinquennio 2009-2013 il contributo di
solidarietà, in quanto dall’art. 3, comma 12, 1. 8 agosto 1995, n. 335,
tanto nel testo originario quanto nel testo modificato dall’art. 1,
comma 763, 1. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e in
particolare dal richiamo presente (seppure con formulazione diversa)
in entrambe le versioni al principio del ‘pro rata’, dovesse desumersi
l’applicabilità della disciplina ivi prevista ai soli iscritti alla Cassa in
Ric. 2016 n. 00920 sez. ML – ud. 21-11-2017
-2-

Premesso che:

attività (e cioè alla posizioni ‘in itinere) e non anche ai soggetti che,
come l’appellato, avendo maturato il diritto a pensione, risultavano
titolari di diritti quesiti;
– per la cassazione della sentenza propone ricorso la Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori

controricorso Filippo J annnelli;

Rilevato che:
– in sede di proposta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. si è
concluso per l’infondatezza del ricorso della Cassa richiamando Cass. 8
gennaio 2015, n. 53, Cass. 6 aprile 2016, n. 6702, Cass. 21 aprile 2016,
n. 8064, Cass. 15 giugno 2016, n. 12338, Cass. 23 marzo 2017, n. 7568,
Cass. 23/03/2017, n. 7516 (punto 13);
– con la memoria ritualmente depositata la ricorrente ha
evidenziato che: – i precedenti sopra citati non hanno tenuto
adeguatamente in considerazione la circostanza che le norme che
hanno introdotto ed applicato il contributo di solidarietà non sono
provvedimenti amministrativi unilaterali dell’Ente previdenziale ma
norme giuridiche che, grazie all’autonomia conferita dal d.lgs. n.
509/1994, sono idonee a derogare e ad abrogare disposizioni aventi
rango legislativo con l’unico limite della ragionevolezza; – il quantmn di
riduzione del trattamento pensionistico in ragione dell’applicazione del
contributo di solidarietà (che è un contributo straordinario, di importo
contenuto, limitato nel tempo e pur tuttavia finalizzato ad assicurare
l’equilibrio finanziario di lungo termine e l’equità intergenerazionale,
ispirato al criterio della gradualità, in relazione all’importo del
trattamento pensionistico ed alla minore o maggiore incidenza del
calcolo contributivo della pensione, non incidente sulla generalizzata
categoria dei pensionati ma solo su quelli beneficiari del regime
Ric. 2016 n. 00920 sez. ML – ud. 21-11-2017
-3-

Commercialisti affidando l’impugnazione a due motivi cui resiste con

-

retributivo più favorevole – in termini di reddito – rispetto a quello
contributivo, non incidente su anzianità contributive già maturate) non
lede il principio di ragionevolezza;

non sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in

camera di consiglio richiedendo i rilevi mossi una rimeditazione sulla

pronuncia della Corte costituzionale n. 173/2016;
– appare, in conseguenza, Opportuno che la causa sia trattata in
pubblica udienza, sollecitando la discussione delle parti e della Procura
Generale;

La Corte rinvia alla pubblica udienza della quarta sezione lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 novembre 2017.

natura stessa del contributo di solidarietà, anche alla luce della

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