Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17959 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13453/2010 proposto da:

N.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI

Giammaria, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

BINNI ANTONIO, BINNI MICHELE, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 352/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

17.3.09, depositata il 16/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c:

“Con ricorso notificato il 13 maggio 2010, N.A.M. chiede, con un unico motivo, la cassazione della sentenza pubblicata in data 16 maggio 2009, con la quale la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua domanda di riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, per avere contratto una epatite silente post-trasfusionale, senza peraltro che l’infermità desse luogo a sintomi e/o pregiudizi funzionali attuali.

Il ricorso denuncia al riguardo la violazione della L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3, art. 2, comma 1, art. 4, comma 4, nonchè della tab. A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, ritenendo, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, che alla stregua delle norme citate l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, sia dovuto in tutti i casi di lesione permanente della salute come tale, ove derivanti da vaccinazioni obbligatorie o da trasfusioni ed emoderivati, indipendentemente dalla incapacità di produzione del reddito che ne derivi, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, come mera indicazione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione dell’ammontare dell’indennizzo medesimo.

L’intimato Ministero si è costituito nel presente giudizio di cassazione con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Sull’argomento in giudizio, relativo alla indennizzabilità o non, ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, del danno alla salute derivante, come nel caso in esame, da emotrasfusioni anche quando tale danno resti al di sotto della soglia considerata dalla meno elevata tra le otto categorie (T8A) di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981 (come è il caso tipico della epatite silente o asintomatica), le sezioni unite di questa Corte hanno infatti recentemente risolto un contrasto verìficatosi nella giurisprudenza della sezione lavoro (cfr., ad es. Cass. 4 maggio 2007 n. 10214 che aveva ritenuto indennizzabile anche l’epatite post-trasfusionale silente o asintomatica e Cass. 24 giugno 2008 n. 17158 che l’aveva negato), affermando il seguente principio di diritto:

“La 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Cass. S. U. 1 aprile 2010 nn. 8064 e 8065)”.

Il relatore, condividendo tale recente e conclusivo arresto giurisprudenziale, propone di dare ad esso continuità nel caso in esame, in cui la Corte territoriale ha accertato che l’infermità rilevata a carico della N. (contagio HCV post-trasfusionale) non presenta sintomi e pregiudizi funzionali attuali, per cui non è riconducibile ad alcuna delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella citata e non da pertanto diritto all’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992″.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, con conseguente rigetto del ricorso, con le normali conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al Ministero le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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