Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17959 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

CAFFETTERIA DEL CORSO DI PIAZZA G. e CLINCO M. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 100/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO del 6.11.07, depositata il 21/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c: “La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della Caffetteria del Corso di Piazza G. e C.. Ha motivato la decisione ritenendo che andava confermato l’inizio del rapporto di lavoro irregolare dal 16.4.2004 perche’ cosi’ provato dalle dichiarazioni del datore di lavoro e dagli stessi ispettori INPS. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non si e’ costituita;

Con il primo motivo l’Agenzia deduce il difetto di giurisdizione ritenuto da Corte cost. n. 546 del 2008. Il motivo e’ infondato in quanto sulla giurisdizione si e’ formato il giudicato interno non avendo la ricorrente contestato in appello la giurisdizione implicitamente affermata dal primo giudice.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere posto a carico dell’Amministrazione la prova dell’inizio del lavoro. Il motivo e’ infondato in quanto l’accertamento e’ stato confermato sulla base delle concordi dichiarazioni del lavoratore e dell’INPS. Con il terzo motivo deduce deducendosi violazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3 si deduce che le dichiarazioni del lavoratore non sarebbero sufficienti a superare la presunzione di inizio del rapporto al 1 gennaio dell’anno in quanto sarebbe necessaria prova documentale. Il motivo e’ infondato in quanto non vi e’ norma che stabilisca nella fattispecie la necessita’ di prova documentale.

Con l’ultimo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine all’inizio del rapporto deducendosi l’insufficienza delle dichiarazioni del lavoratore. Il motivo e’ infondato in quanto l’accertamento di fatto si basa anche sulle dichiarazioni degli ispettori dell’Inps che fondano logicamente la valutazione della prova del giudice di merito”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituita l’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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