Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17959 del 24/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 17959 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 21711-2010 proposto da:
FACTORY PARTS SRL IN FALLIMENTO, in persona del Curatore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.
FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato BERLIRI
CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FILIPPI PIERA, giusta delega a margine;
– ricorrente –

2012

contro

1772

AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 24/07/2013

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2010 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 27/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2012 dal Consigliere Dott. CONTI

udito per il ricorrente l’Avvocato BERLIRI CLAUDIO, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l’Avvocato MADDALO ALESSANDRO,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ROBERTO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Factory Parts s.r.1.,

esercente l’attività di costruzione

motocicli e motoveicoli, aveva presentato istanza rimborso del
credito IVA relativo all’anno 2004 al concessionario per la
riscossione Gest Line per un importo di euro 526.020,00,
successivamente modificato in euro 512.118,00, sulla base di due
fatture emesse nell’anno 2000 dalla Italjet Moto spa, relative la

Tartarini C. sas (fattura n.147222)- poi divenuta Tartarini srl, alla
quale era subentrata la Factory Parts s.r.l. – e l’altra l’affitto
del magazzino ricambi concesso dalla stessa Italjet Moto- poi
divenuta FIV spa,in fallimento-(fattura n.147221).
L’Ufficio, dopo avere vanamente chiesto documenti chiarificativi
sulle fatture a causa del mancato trasferimento dei beni acquistati,
rimasti nel magazzino in comune della società cedente e di quella
cessionaria che avevano lo stesso amministratore (Tarantini Leopoldo)
e gli stessi soci, sospendeva il rimborso e, successivamente,
emetteva 4 avvisi di accertamento con i quali era stata determinava
una maggiore imposta, disconoscendo l’esistenza d un credito IVA di
euro 468.696,00 ed irrogata la sanzione di euro 1.041.418,13 relativi
agli anni 2000/2004. La CTP di Bologna accoglieva, previa riunione,
il ricorso proposto in proprio da Tartarini Leopoldo e quello
avanzato dalla Curatela della
società Factory Parts s.r.1 ed annullava gli avvisi di accertamento.
Con sentenza pubblicata il 15 gennaio 2010 la CTR dell’Emilia Romagna
ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e notificato
alla Factory Parts s.r.l. in fallimento ed al Tarantini.
Il giudice di appello, premessa l’ammissibilità dell’impugnazione,
riteneva la legittimità dell’attività dell’Amministrazione
finanziaria che poteva, in tema di rettifica delle dichiarazioni ai
fini IVA, accertare l’infedeltà, malgrado la regolarità formale della
contabilità, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, in
esito alle quali era poi il contribuente a dovere fornire la prova
contraria, non potendo questi limitarsi a dichiarazioni o negazioni,
contrarie all’assunto del fisco.

1

prima alla cessione beni destinati alla rivendita acquistati dalla

Aggiungeva che l’Ufficio aveva evidenziato una pluralità di indizi
chiari, precisi e concordanti che escludevano la veridicità dei due
contratti- di vendita e di locazione – pure precisando che la
curatela del fallimento Factory, nel depositare relazione
integrativa, non aveva fatto emergere le modalità di pagamento delle
due fatture, sicché le rettifiche operate trovavano conferma nella
previsione contenuta nell’art.54 comma 2 DPR n.633/1972,alla stregua

contraria rispetto alle presunzioni, anche semplici, offerte
dall’Amministrazione

circa
l’infedeltà
della
dichiarazione
n”
l’incompletezzyesattezza elveridicità della documentazione.

Chiariva, ancora, che né i mastrini, né l’ulteriore documentazione
prodotta dalla curatela del fallimento era sufficiente a dimostrare
la veridicità e regolarità delle operazioni fatturate, in quanto il
contratto di locazione del magazzino non aveva data certa ed il
contratto di cessione di merce era stato prodotto in bozza senza
indicazione della merce. D’altra parte, né il pagamento né la
movimentazione della merce avrebbero potuto avvalorare l’esistenza
delle operazioni fatturate stante la commistione degli incarichi
societari e l’impossibilità di smentire in sede di procedura
fallimentare le varie scritture contabili salvo l’accertamento
giudiziale della simulazione.
Nemmeno l’esistenza della merce a marchio Italjet nel deposito TNT
era idonea a comprovare la veridicità dell’operazione, posto che
l’unico elemento certo era rappresentato dal valore di tale merce
ammontante ad euro 193.809,82, decisamente inferiore a quello
dell’importo della fattura relativa alla cessione di merce pari ad
euro 2.452.977,00, pur considerando la svalutazione effettuata dalla
Factory pari ad euro 1.171.004,00.
Evidenziava, ancora, che anche nei confronti della curatela dovevano
valere, anche se in misura attenuata, gli effetti previsti
dall’art.32 comma 3 del DPR 600 in caso di mancata risposta al
questionario e che gli elementi offerti dall’Ufficio-mancanza di
movimentazione

merci,

mancanza

di

prova

sull’adempimento

dell’obbligazione dell’acquirente(essendosi sostenuto dal Tarantini
Leopoldo che parte del prezzo sarebbe stato pagato in contanti e

2

del quale era il contribuente ad essere tenuto a dimostrare la prova

parte in compensazione), disarmonia nelle varie denunzie fiscali e
nei bilanci nella valutazione delle merci(rimanenze iniziali e
finali), esistenza di parte della FIV spa di numerose ed ingenti
cessioni di beni in favore della Factory Parts- escludevano che la
merce rinvenuta presso il depositario TNT, peraltro di modesto
valore, potesse dimostrare la veridicità dell’operazione, in mancanza
di bolle di consegna che avrebbero potuto confermare il trasferimento

avvenuto.

violtipérvAvrom.,

h

e

05,1,0

Secondo la CTRYla particolare rilevanza data dal giudice di primo
grado alla perizia giurata di stima dei beni aziendali della società
Leopoldo Tartarici e C. redatta dal reg.Tiberio Frasari, all’epoca
peraltro anche Presidente del Collegio sindacale Italjet, alle
fatture della Italjet, alle scritture contabili delle due società,
all’ammissione al passivo dei crediti vantati dalle due società l’una
verso l’altra, al verbale del collegio sindacale Italjet ed alla
svalutazione della merce acquistata a causa del fallimento Italjet.Ma
su tali punti l’Ufficio aveva offerto validi chiarimenti,insistendo
su quanto aveva già dedotto ed evidenziando il valore meramente
indiziario della perizia che indicava fatti riferiti
dall’amministratore della società, l’assenza di prova circa il
contratto di locazione, l’esistenza di numerose vendite di rilevante
importo fra le due società, il contrasto fra i dati risultanti dalla
documentazione contabile e le risultanze dichiarate dal curatore del
fallimento FIV nonché l’avvenuta svalutazione delle rimaneze finali
da parte della Factory fin dal bilancio del 2002.
Orbene, proseguiva il giudice di appello, la sentenza di primo grado
andava

riformata

perché,

a

fronte

degli

elementi

offerti

dall’Ufficio in ordine alla fittizietà delle operazioni

ed al

carattere simulato del contratto di locazione,

la ricorrente non

aveva fornito alcun elemento per smentire l’assunto
dell’Amministrazione circa l’inesistenza dei rapporti posti a
fondamento delle due fatture, né era riuscita a dimostrare la
veridicità del rapporto sostanziale posto a fondamento delle due
fatture.

3

della merce alla TNT e l’epoca in cui tale trasferimento sarebbe

Avverso la ricordata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la
curatela della Factory Parts s.r.1., affidandolo a due motivi, al
quale ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.La parte
ricorrente ha poi tempestivamente depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Curatela del fallimento Factory ha dedotto
violazione e falsa applicazione dell’art.19 D.P.R. n.633/1072,

detrazione dell’IVA relativa alle due fatture emesse dalla Italjet
sulla base di circostanze dedotte dall’Ufficio assolutamente
irrilevanti, non previste dalla legge ed in ogni caso contrastate
dagli ulteriori elementi addotti dalla curatela medesima. Senza poi
considerare che il citato art.19 riconduceva il diritto alla
detrazione a precisi presupposti, pienamente comprovati dalla stessa
curatela ed invece non adeguatamente considerati dalla CTR che, ad
onta delle condivisibili argomentazioni esposta dalla CTP che aveva
accolto i ricorsi, aveva attribuito al contribuente un onere di
documentazione ulteriore rispetto alla produzione delle fatture
relative a prestazioni inerenti l’attività imprenditoriale della
cessionaria regolarmente documentate nelle contabilità dell’emittente
e della società cessionaria, così discostandosi dall’insegnamento
della giurisprudenza di questa Corte, nemmeno potendosi invocare, a
sostegno dell’indetraibilità, il mancato pagamento parziale delle
fatture stesse, risultando anzi il riconoscimento in sede
fallimentare del credito della FIV ulteriormente dimostrativo
dell’esistenza dell’operazione.
Il motivo è infondato.
Ed invero, è pacifico fra le parti che gli avvisi di accertamento
emessi a carico della Factory Parts s.r.l. e dell’amministratore
unico – riprodotti dalla controricorrente- quando la società era
bonis

in

riguardavano, per quel che qui importa, il mancato

riconoscimento del credito per rimborso IVA relativo a due fatture
emesse dalla Italjet spa per cessione materiale e affitto di
immobile.
Lo stesso giudice di appello ha dato atto che negli avvisi di
accertamento si era dato atto che non erano pervenuti, benchè

4

lamentando che il giudice di appello aveva escluso il diritto alla

richiesti, i documenti relativi alle predette fatture, riguardando il
credito richiesto la cessione di merci mai trasferite dalla cedente
alla cessionaria; società, queste ultime, aventi peraltro il
medesimo domicilio fiscale dell’acquirente e del venditore e pure
accomunate dall’avere lo stesso Amministratore e gli stessi soci.
Sulla base di tali elementi, l’Ufficio aveva rettificato il reddito
alla stregua delll’art.54 comma 2 DPR n.633/1972, disconoscendo gli

nonché il credito IVA relativo alle stesse fatture per gli anni
2000,2001, 2003 e 2004.
Tali premesse appaiono necessarie per comprendere che il tema
d’indagine sollecitato al giudice di merito- di primo e di secondo
grado- era quello relativo all’esistenza o meno delle operazioni
negoziali risultanti dalle due fatture emesse dalla Italjet spa per
la vendita di merce e per la locazione del magazzino.
In tale prospettiva, la doglianza della parte ricorrente volta a
sostenere che la CTR, disattendendo i ricorsi proposti, avrebbe fatto
scorretta applicazione dell’art.19 d.p.r.n.633/1972 è destituita di
giuridico fondamento, non potendo certo condividersi l’assunto che
intenderebbe desumere dal comma 1 dell’art.19 del DPR n.633/1972 il
diritto del cessionario alla detrazione della fattura relativa a beni
acquistati nell’esercizio dell’impresa. Ed infatti, una volta che
l’amministrazione ha contestato in modo specifico i dati emergenti
dalle scritture contabili del contribuente evidenziando obiettivi
elementi dai quali desumere l’inattendibilità delle scritture e
fatture utilizzate dal contribuente, per come si avrà modo di meglio
specificare esaminando il secondo motivo di gravame, deve escludersi
il diritto del contribuente ad ottenere la detrazione dell’IVA sulla
base delle scritture stesse, allo stesso spettando un preciso onere
di dimostrare la sussistenza, l’entità e l’inerenza del credito
fatto valere in detrazione.
La prospettiva ora esposta è stata, del resto, confermata da questa
stessa Corte, laddove ha ritenuto che la disposizione del D.P.R. n.
633 del 1972, art. 19 (secondo la quale “e’ detraibile dall’ammontare
dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta
assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di

5

acquisti di materiale documentati dalla fattura n.147221 e 147222,

rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell’esercizio dell’impresa…”), “in considerazione del particolare
meccanismo che presiede al funzionamento dell’IVA” … “va letta in
coerenza con quanto prescritto dagli artt. 17 e 20 della sesta
direttiva del Consiglio CEE n. 77/388 e del principio affermato dalla
Corte di Giustizia CEE con sentenza 13 dicembre 1989 (causa C-342/87)
nel senso che il diritto alla detrazione non sorge immancabilmente,

indicata in fattura, richiedendosi, altresi’, che l’imposta sia
effettivamente dovuta e, cioe’, corrispondente ad operazione
effettivamente soggetta all’IVA (Cass., trib.: 16 luglio 2003 n,
11110; 5 giugno 2003 n. 8959; 2 settembre 2002 n. 12756; 26 ottobre
2001 n. 13222; 27 giugno 2001 n. 8786)”- Cass. n. 5912 del 2010-.
Sulla base di tali principi, ai quali il Collegio intende dare
continuità, deve escludersi che il giudice di appello sia incorso nel
prospettato vizio di violazione di legge.
Ed è appena il caso di aggiungere che la doglianza appena esaminata,
nella parte in cui pone in discussione gli esiti motivazionali del
giudice di appello, ipotizzando la piena dimostrazione del carattere
non fittizio delle operazioni negoziali e dell’erroneità della
motivazione in quanto non conforme al materiale probatorio versato
agli atti, si indirizza verso profili di illegittimità sussumibili
nell’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. che la stessa Curatela si è ben
guardata dall’ipotizzare nella detta doglianza e che, per l’effetto,
non possono essere esaminati dal Collegio.
Con il

secondo motivo

di ricorso la Curatela lamenta violazione e

falsa applicazione degli artt.2697 cod. civ., in relazione agli
artt.19,21 e 54 D.P.R. n.633/1972.
Lamenta in particolare la Curatela che il giudice di appello,
richiamando un principio giurisprudenziale espresso da questa Corte
epperò successivamente superato in sede di nomofilachìa, aveva
ritenuto di addossare sul contribuente l’onere di comprovare
l’esistenza del diritto alla detrazione per l’IVA relativa alle due
fatture, senza invece avvedersi che detto onere doveva ritenersi a
carico dell’Amministrazione, tenuta a comprovare la fittizietà delle
operazioni fatturate.Rilevava, ancora, che l’ufficio si era limitato

6

per il solo fatto dell’avvenuta corresponsione di imposta formalmente

a contestare gli elementi addotti dalla curatela a sostegno
dell’esistenza delle operazioni, senza dedurre

alcun positivo

elemento idoneo ad asseverare l’inesistenza delle stesse e, ancora,
che le allegazioni dell’Amministrazione erano state comunque
puntualmente e dettagliatamente contestate dalla stessa ricorrente.
Anche tale motivo di ricorso e’ giuridicamente infondato.
Ad onta di quanto postulato dalla parte ricorrente, il giudice di

all’orientamento espresso da questa Corte a proposito dell’onere
della prova in tema di fatture per operazioni inesistenti.
Più volte questa Corte ha avuto modo di affrontare il tema dell’onere
della prova che governa le ipotesi di operazioni per fatture
inesistenti e ritiene qui di offrire, anche in chiave nomofilattica,
alcune linee di indirizzo nel solco della giurisprudenza già
formatasi in questa Sezione sul tema.
Orbene,

in caso di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad

operazioni inesistenti, si deve ritenere che non spetta al
contribuente provare che l’operazione è effettiva. La tenuta delle
scritture e dei documenti contabili i cui dati vengono utilizzati dal
contribuente ed esposti nella dichiarazione fiscale, non onera,
infatti, il contribuente anche alla ulteriore indicazione degli
elementi probatori attestanti la effettiva corrispondenza alla realtà
dei dati indicati in fattura, trascritti nei registri obbligatori e
riportati nella dichiarazione annuale.Incombe, invece,
sull’amministrazione che adduce la falsità del documento e quindi
l’inesistenza di un maggiore imponibile l’onere di dimostrare che
l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai
stata posta in essere.
Tale prova è raggiunta dall’Amministrazione allorchè questa fornisca
oggettivi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse
per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, ovvero che
dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati, ovvero la
inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno
diritto alla detrazione (prova che può essere data anche attraverso
“i verbali relativi ad ispezioni seguite nei confronti di altri

7

appello si e’ integralmente e puntualmente confortato

contribuenti, nonché da altri atti e documenti” in possesso
dell’Ufficio)-v.Cass.n.9108/2012-.
E’, infatti, l’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ad assumere
rilevanza centrale ai fini che qui interessano, sancendo che “…le
omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere
indirettamente desunte da tali risultanze,dati e notizie a norma
dell’art.53 o anche sulla base di presunzioni semplici”, senza necessità

corretto ritenere che proprio in relazione al contenuto precettivo
della disposizione appena evocata, le presunzioni semplici
costituiscono, ai rilevati fini, una prova completa alla quale il
giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva,
ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio
del

potere

discrezionale,

istituzionalmente

demandatogli,

di

individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la
concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori
sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i
fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione.
Va semmai ulteriormente evidenziato che se il fatto od i fatti
indizianti allegati dalla Amministrazione finanziaria, unitariamente
considerati, rivestono i caratteri della presunzione semplice nessun
ulteriore dato probatorio occorrerà ai fini del raggiungimento della
prova, non essendo richiesta la acquisizione “a conforto” di
ulteriori “elementi presuntivi o probatori”. Ciò perché le
presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il
giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai
fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del
potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare
le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza ed
infine scegliere tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame
quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della
domanda o dell’eccezione.

E’

anzi qui solo il caso di rammentare che in

tema di presunzioni, vale il principio secondo cui non occorre che la
relazione tra fatto noto e fatto ignoto presenti carattere di certezza,
ma basta che abbia contenuto di ragionevole certezza, essendo
sufficiente che all’accertamento del fatto ignoto si pervenga dalla

8

che l’Ufficio fornisca prove “certe”-Cass.n.9784/2010-. Appare allora

considerazione di un fatto noto attraverso un processo logico deduttivo
basato sull’id

quod plerumque

accidit-Cass.n.3846/1980;

Cass.n.3402/1983;Cass.n.497/1981,Cass.3721/1985-.
Una

volta che l’amministrazione abbia fornito oggettivi elementi di

prova, anche indiziari, in ordine all’inesistenza dell’operazione o
all’inattendibilità della scrittura addotta dal contribuente a base
della richiesta di detrazione, sarà il contribuente a dovere offrire la
prova circa la verità ed inerenza dell’operazione medesima-

Ne consegue che il giudice tributario di merito, investito della
controversia sulla fondatezza dell’atto impositivo, sarà tenuto a
valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi
forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati
del proprio giudizio e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali
elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve
dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal
contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e
2697, secondo comma, cod. civ.
Orbene, dall’esame complessivo della motivazione della sentenza qui
esaminata, e’ dato rilevare senza ombra di dubbio che la CTR ha
dapprima correttamente sussunto la fattispecie posta al suo vaglio
nel corretto alveo normativo, specificamente richiamando l’art.54 DPR
633/1972 e, successivamente, evocando la giurisprudenza di
legittimità che riconosce rilevanza a tutti gli elementi – anche
inquadrabili nel rango delle presunzioni semplici- raccolti alla
stregua di quanto precisato dallo stesso art.54 per contestare
l’inesistenza dell’operazione indicata dal contribuente mediante le
fatture, ha verificato se il contribuente avesse offerto elementi
idonea dimostrare la veridicità del rapporto sostanziale posto
fondamento dell’emissione delle due fatture, ritenendo di non poter
ritenere dimostrato quanto sostenuto dalla curatela del fallimento
Fattory.
Proprio seguendo le coordinate delineate dalla giurisprudenza di
questa Corte, pure espressamente richiamate attraverso il rinvio a
Cass.n.15299/2008 ed a Cass.n.4932/2009 a proposito del valore degli
elementi indiziari che l’Amministrazione doveva offrire per rendere
possibile la rettifica ex art.54 DPR n.633/1972(v.pag.9 sent.), il

9

v.Cass.n.12802/2011;Cass.n.5282/2011-.

giudice di appello ha, con giudizio di fatto insindacabile in questa
sede e nemmeno posto in discussione dalla ricorrente quanto alla
congruità delle argomentazioni svolte, dapprima considerato che gli
elementi offerti dall’Ufficio in ordine al carattere simulato tanto
della vendita di merce che del contratto di locazione del magazzino
ove la stessa merce era rimasta depositata – segnatamente: a)mancanza
di movimentazione merci;b) mancanza di prova sull’adempimento

fiscali e nei bilanci in ordine alla valutazione delle merciintegravano il rango di indizi gravi, precisi e concordanti(cfr.pag.9 sentenza:Emergevano

quindi indizi chiari, precisi e

concordanti che escludevano la veridicità del due negozi con la
conseguente rettifica della dichiarazione”-,

per poi accertare che

gli elementi documentali offerti dalla curatela non erano stati in
grado di incrinare il valore delle presunzioni evocate dall’Ufficiocfr.pag.10 della sent. impugnata:”_Ne/ corso del giudizio la curatela
ha fornito altri documenti, di per sé non idonei a superare la prova
della regolarità delle due operazioni[…]; v.
impugnata:

anche pag.11 sent.

“…Ciò non toglie, comunque che la ricorrente curatela, che

agiva in sostituzione della Factory Parts s.r.1., non è riuscita a
dimostrare la veridicità del rapporto sostanziale posto a fondamento
della emissione delle due fatture; v.,

ancora, pag.12 sent.:”_In

sostanza manca del tutto la prova dell’effettività dell’acquisto di
merce di cui alla fattura 14722/2000…”-.Tale

inidoneità è stata

esplicitata dal giudice di appello, allorchè questi ha integralmente
condiviso le controdeduzioni rese dall’Ufficio che la CTR, dopo
averle compiutamente indicate alle pagg.12,13 e 14, ha ritenuto
convincenti -cfr.pag.15 sent. impugnata:”_ Nel caso che ci occupa la
Curatela del Fallimento Factory Parts non ha documento in modo
convincente l’avvenuto pagamento della fattura 147222 stante
rilievi di cui all’atto di appello sopra indicati e che qui devono
considerarsi integralmente richiamati. L’assenza di un contratto di
locazione di data certa e la esistenza negli stessi locali sia della
merce appartenente alla cedente Italjet che della cessionaria
dimostrano la simulazione dell’atto.Appaiono sotto questo aspetto di
grande rilevanza gli elementi ampiamente illustrati dall’Ufficio in

10

dell’obbligazione dell’acquirente;c) disarmonia fra le varie denunzie

ordine agli stessi organi statutari delle due società, alla
localizzazione delle merci acquistate con la fattura 147222[…]- .
Sulla base di tale motivazione, la CTR ha concluso ritenendo che
“nessun elemento era stato fornito dalla ricorrente per smentire la
tesi dell’Ufficio sull’inesistenza dei rapporti posti a fondamento
delle due fatture. Così facendo la decisione della CTR si sottrae alla critica di

“l’impianto accusatorio dell’Ufficio è stato fin dall’origine il
risultato di un’induzione arbitraria fondata su meri indizi del tutto
inidonea a sostenere la pretesa”-cfr.pag.25

ricorso-rPtienamente

rispettato i paradigmi giurisprudenziali sopra ricordati, a nulla
rilevando il richiamo ivi operato ad alcuni precedenti di questa
Corte- ad. es.Cass. n.13482/2008- non in linea con i principi sopra
riportati, sui quali si incentra la doglianza per asseverare un error
in iudicando della CTR che, come si è visto, non è mai occorso se si
guarda all’assolutamente regolare percorso motivazionale seguito dal
giudice del gravame.
Ed infatti, la CTR non ha ritenuto che gli elementi offerti dalla
curatela e sui quali il primo giudice aveva fondato l’accoglimento
dei due ricorsi -perizia giurata di stima della società Tarantini
Leopoldo e c. sas, fatture della Italjet, scritture contabili delle
due società, ammissione al passivo dei crediti vantati dalle due
società l’uno verso l’altra, verbale del collegio sindacale Italjet,
svalutazione della merce acquistata a causa del fallimento Italjet integrassero la

prova

circa l’esistenza delle operazioni negoziali

richiamate dalle due fatture ed ha, sul punto, richiamato i
chiarimenti offerti dall’Ufficio, in particolare evidenziando che:a)
dalla perizia di stima, effettuata peraltro dal Presidente del
collegio sindacale della Italjet, era emerso che la corrispondenza
della merce in magazzino al 28/2/2001 era la stessa acquistata con
fattura Italjet per come dichiarato dall’amministratore della
società- circostanza che rendeva la perizia un mero indizio;b)l’affitto dei locali non aveva trovato conferma in assenza di
documentazione formale della locazione;c)non poteva ritenersi
decisivo, quanto alla movimentazione merce, il contratto con la TNT

11

arbitrarietà mossa dalla parte della ricorrente sul presupposto che

del quale non risultava la data certa e dal quale non

risultava

indicata la tipologia di merce deposita, senza dire che l’esistenza
di plurime cessioni effettuate dalla FIV in favore della ‘¶r0″13
Factory a partire dal 28.2.2001,rendeva verosimile che parte di
quella merce fosse stata depositata presso la TNT e non
corrispondesse a quella della fattura del 2000;d) quanto alle
scritture contabili, al libro giornale ed ai mastrini della società,

Italjet erano discordanti rispetto a quelli indicati dal curatore
del fallimento FIV (Italjet) che indicavano un credito relativo alla
fattura 14722 di euro 2.479.206,83,a fronte del credito di euro
3.326.923,56 indicato nelle scritture prodotta dal
contribuente.Discordanza che permaneva con riferimento al pagamento
della stessa fattura 14722 relativa ai ricambi che la ricorrente
aveva indicato essere avvenuto nella misura di euro 1.900.859,28parte in contanti, parte per compensazione ed in parte a mezzo Bancaa fronte di un credito di euro 2.479.206,83 indicato dal curatore del
Fallimento FIV;e) i pagamenti indicati dalla contribuente come
riferibili alla detta fattura per euro 200.000,00 dell’8.7.2000 e
di euro 80.000,00 del 31.7.2000 si riferivano a bonifici della
Italjet Deutchland a favore della Italjet spa, quelli a mezzo banca
non erano accompagnati da documentazione giustificativa del pagamento
della fatture e quelli per compensazione si riferivano anche ad una
fattura diversa da quella relativa ai ricambi, riguardando una
compensazione annotata a libro giornale tra soggetti riconducibili al
medesimo centro decisionale che aveva arbitrariamente deciso di
svalutare il proprio credito verso la Factory.
In definitiva, il giudice di appello riteneva che il coacervo di
elementi offerti dall’Amministrazione, unitamente all’assenza di
bolle di consegna della merce e del contratto di locazione, tutti
univocamente orientati a confermare la fittizietà delle operazioni e
la simulazione del contratto di locazione, non fossero stati
efficacemente superati dalla curatela ricorrente, la quale non aveva
fornito elementi per smentire l’assunto dell’Amministrazione circa
l’inesistenza dei rapporti posti a fondamento delle due fatture.

12

i dati dalle stesse risultanti quanto ai rapporti di acquisto con la

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1946
N. 131 TAL3. ALI.

– N.5

MATERIA TRIBUTARIA

Resta solo da chiarire che la diversa ricostruzione e ponderazione
degli elementi probatori che la curatela ha diffusamente esposto
nel ricorso non può essere in alcun modo scrutinata da questa Corte,
non essendo stati prospettati vizi motivazionali in ordine alla
congruità motivazionale seguito dalla CTR sussumibili,
com’è noto, nel paradigma di cui all’art.360 comma l n.5 c.p.c..Senza
dire che spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del
la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute
idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o
all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla
legge in cui un valore legale è assegnato alla prova. Ciò che esonera la
Corte dalla relativa verifica di congruità in assenza di prospettati
vizi sussumibili nell’art.360 comma 1 n.5 c.p.c..
Il ricorso va per l’effetto rigettato, con condanna della parte
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte
Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidandole
in euro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma all’udienza del 17 ottobre 2012 dalla sezione
quinta civile.

proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA