Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17959 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 04/07/2019), n.17959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14789/2014 R.G. proposto da:

A.D.C.M., rappresentato e difeso dall’avv.

M.T., presso cui è elettivamente domiciliato in Roma alla via

delle Tre Madonne n. 18;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p. t., rappresentata

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata, in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12, ai soli fini dell’eventuale

partecipazione all’udienza;

– resistente-

e

Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Napoli, in persona

del direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1135/46/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, emessa il 3/12/2013, depositata in data

4/2/2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/5/2019 dal

Consigliere Dott. Giudicepietro Andreina;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Pedicini Ettore, che ha concluso chiedendo

dichiararsi l’inammissibilità ed, in subordine, rigettarsi il

ricorso;

udito l’Avvocato Riccardo De Florio la Rocca, per delega dell’avv.

M.T., per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato dello Stato

Paolo Gentili per l’Agenzia delle Entrate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.D.C.M. ricorre con un unico motivo avverso l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 1135/46/14 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, emessa il 3/12/2013, depositata in data 4/2/2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia relativa all’impugnativa del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso delle imposte Irpef ed Ilor 1981, quale maggiore somma versata a titolo di definizione della lite pendente, in riferimento all’avviso di accertamento n. 94/95.

2. Con la sentenza impugnata, la C. T. R. della Campania (di seguito C.T.R.), per quanto di interesse in questa sede, riteneva che gli accertamenti impugnati, i cui giudizi sono stati oggetto di domanda di condono, si riferivano agli anni 1981 e 1982; che il contribuente, con un’unica istanza del 20/5/2003, aveva aderito al condono, indicando l’effettivo valore della lite in Euro 22.413,71; che l’Ufficio, con le memorie depositate in data 7/9/2010, aveva indicato l’esatta somma da rimborsare al contribuente, pari ad Euro 4.932,28, quale eccedenza del versamento eseguito per l’adesione al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, interamente versata.

3. A seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

4. Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica del 16 maggio 2019 a seguito di avviso inviato telematicamente via PEC, consegnato il 4/4/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., ovvero l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato e va rigettato.

1.3. In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice di appello avrebbe completamente omesso di considerare che il giudizio, oggetto di definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 16, si era chiuso con una sentenza di parziale accoglimento del ricorso del contribuente, che aveva annullato gli avvisi di accertamento per l’importo di Euro 19.251,96 e confermato la maggiore imposta per Euro 3.161,75.

Nella determinazione della somma rimborsabile, che secondo il contribuente ammonterebbe ad 30.036,47 Euro, l’Amministrazione sarebbe, quindi, incorsa in un palese errore di calcolo, per aver invertito la quota favorevole all’Ufficio e quella favorevole al contribuente.

La doglianza, inammissibile laddove richiede alla Corte una nuova valutazione di fatto, diversa da quella del giudice di appello, per altro verso si palesa infondata.

Ed, invero, la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 1, quale applicabile alla fattispecie, prevede che:M Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme: a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 Euro: 150 Euro; b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 Euro;1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria dello Stato nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; 2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla predetta data; 3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio”.

Ritiene il collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dall’orientamento di legittimità, secondo cui “in tema di condono fiscale, il presupposto della lite pendente va valutato al momento della presentazione della relativa domanda di definizione, essendo quindi irrilevante il successivo sviluppo della stessa”. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 30848 del 22/12/2017; vedi anche le Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza n. 3676/2010, nell’affrontare gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia C-132/06 sulla previsione di cui all’art. 16 in esame, hanno avuto incidentalmente modo di affermare che la valutazione circa la possibilità di definizione della lite in corso va effettuata secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto).

Il dettato della norma è chiaro nel senso che la valutazione, circa la situazione della lite che si intende definire, debba essere compiuta alla data di presentazione della domanda di definizione, essendo quindi irrilevante il successivo sviluppo della stessa, poichè la ratio della norma, che è quella di definire le liti, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, rende irrilevante per il contribuente, che abbia inteso avvalersi della definizione de qua, conoscere quale sia l’esito successivo del giudizio.

Pertanto, la tesi del contribuente risulta destituita di fondamento.

Alla luce di tale condivisibile orientamento, deve ritenersi che il ricorso è infondato e non può essere accolto.

Atteso il rigetto del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito;

sussistono i requisiti per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA