Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17958 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12751/2010 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, il Vicedirettore degli Affari

Legali e Societari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI

LEONE N. 78, presso lo studio dell’avvocato IRACE Ernesto, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SNATER – SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO TELECOMUNICAZIONI

RADIOTELEVISIONI E SOCIETA’ CONSOCIATE, (OMISSIS), in persona del

Segretariato Regionale per il Lazio pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 53, presso lo studio

dell’avvocato TRAVAGLINI Alessandro, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3888/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/05/08, depositata l’11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base di una relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che può riassumersi nei termini seguenti.

Con ricorso notificato l’11 maggio 2010, la Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a. ha chiesto, con due motivi, la cassazione della sentenza pubblicata l’11 maggio 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma aveva respinto il suo appello avverso la decisione del giudice di primo grado di rigetto dell’opposizione al decreto L. n. 300 del 1970, ex art. 28, che aveva dichiarato l’antisindacalità della condotta della Rai che non aveva consentito lo svolgimento di una assemblea generale in azienda, in quanto indetta dalla componente sindacale SNATER della r.s.u. aziendale anzichè dall’organo rappresentativo di tutta la r.s.u..

I due motivi di ricorso attengono:

– alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., e L. n. 300 del 1970, art. 20, in relazione all’accordo interconfederale dicembre 1993, artt. 4 e 5;

– all’omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il sindacato intimato ha resistito alle domande con rituale controricorso, deducendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.

La relazione ha quindi valutato il ricorso inammissibile, pertanto da trattare in camera di consiglio, con le seguenti argomentazioni.

I due motivi investono l’interpretazione degli artt. 4 e 5 dell’Accordo interconfederale del dicembre 1993, sostenendone l’erroneità alla luce dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e della norma dello Statuto dei lavoratori indicata e deducendo altresì al riguardo l’omessa e insufficiente motivazione (evidentemente sulla base dell’ipotesi che si tratti di atto diverso dai contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, che l’art. 360, comma 1, n. 3, nel testo risultante dalla novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ricomprende tra quelli direttamente interpretabili da questa Corte).

In proposito, va anzitutto rilevato che in tale ricorso difetta, quanto al primo motivo, la formulazione del quesito di diritto, necessario ai fini dell’ammissibilità dello stesso, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis al caso in esame a norma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2, prima della sua abrogazione, operata a decorrere dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)) il quale, per quanto qui interessa, recita:

“Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.

In proposito, si ricorda che è stato ripetutamente affermato da questa Corte che “il legislatore, nel porre a carico del ricorrente l’onere della sintetica ed esplicita enunciazione del nodo essenziale della questione giuridica di cui egli auspica una certa soluzione, rende palese come a questo particolare strumento impugnatorio sia sottesa una funzione affatto peculiare: non solo quella di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata (in un senso, ovviamente, che il ricorrente prospetta a sè più favorevole), ma.

anche quella di enucleare – con valenza più ampia e perciò nomofilattica – il corretto principio di diritto al quale ci si deve attenere in simili casi. L’interesse personale e specifico del ricorrente deve, insomma, coniugarsi qui con l’interesse generale all’esatta osservanza e all’uniforme interpretazione della legge” (cfr., per tutte, Cass. sez. 1^, 22 giugno 2007 n. 14682 o Cass. 10 settembre 2009 n. 19444).

Inoltre, secondo l’univoca interpretazione di questa Corte dell’art. 366-bis c.p.c. (secondo cui “nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), anche l’illustrazione del motivo relativo al preteso vizio di motivazione deve concludersi con una chiara, sintetica, evidente ed autonoma indicazione del fatto controverso in relazione al quale viene dedotto l’uno o l’altro dei vizi possibili (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 16528/08 e, più recentemente, Cass. 27680/09 e 4556/09).

Nella seconda parte del ricorso, difetta altresì un siffatto momento di sintesi con riguardo alle deduzioni di omessa o insufficiente motivazione, di talchè il motivo sembra piuttosto diretto ad ottenere in questa sede di legittimità una diversa interpretazione della norma contrattuale indicata piuttosto che investire sotto un profilo logico snodi fondamentali della motivazione.

Infine, il ricorso non è rispettoso del combinato disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6 e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, alla stregua del quale gli atti, documenti, contratti e accordi collettivi posti a fondamento del ricorso devono essere non solo specificatamente indicati ma deve essere specificato, a pena di inammissibilità, in quale sede processuale risultino prodotti e, ove prodotti nelle fasi di merito dal ricorrente stesso, deve essere indicato, a pena di improcedibilità, in quale sede del fascicolo di parte prodotto i documenti siano rinvenibili (cfr., al riguardo, Cass. S.U. ord. n. 7161/10 e sent. n. 20075/10).

La ricorrente nel presente giudizio di cassazione, pur riproducendo il contenuto dei due articoli dell’Accordo interconfederale citati investiti dalle censure di ambedue i motivi di ricorso, non indica in quale sede tale documento sia stato prodotto nè se sia presente e dove, tra gli atti prodotti in questa sede e le ragioni per le quali in ipotesi non vi sia.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

La Rai ha depositato una memoria, con la qua contesta le argomentazioni della relazione sia quanto alla interpretazione dell’art. 366-bis c.p.c., ritenuta formalistica, sia per ciò che riguarda gli oneri che la relazione ha indicato come posti a carico del ricorrente sulla base del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Senonchè il collegio rileva che la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte anche a sezioni unite interpreta quello di cui all’art. 366-bis c.p.c., come un requisito di forma attinente l’ammissibilità del ricorso e anche con riguardo al tema della specifica indicazione del contenuto degli atti, documenti e contratti collettivi su cui fonda il ricorso e della loro collocazione nell’ambito dei fascicoli presenti in questa sede di legittimità si è consolidato l’orientamento citato nella relazione.

Ad ambedue tali orientamenti il collegio intende dare continuità, condividendo pertanto il contenuto della relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato in dispositivo unitamente alla relativa liquidazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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