Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17958 del 24/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17958 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMUNE

DI VARESE in persona

del

Sindaco,

elettivamente domiciliata in Roma Viale Parioli 47
presso lo studio dell’Avv.to Pio Corti che lo
rappresenta e difende per delega in calce al
ricorso
– ricorrente Contro
DE FRANCESCO FRANCO
-intima to —
avverso la sentenza

n.92/40/06 della

Commissione

Tributaria regionale della Lombardia depositata in data

Data pubblicazione: 24/07/2013

31/10/2006 con la quale era stato accolto il ricorso
proposto dal contribuente avverso la decisione della
Commissione Tributaria provinciale di Varese
310/05/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Marina Meloni; uditi gli Avvocati presenti in aula;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Fimiani Pasquale che ha concluso per il
rigetto del ricorso proposto dal Comune di Varese.

Svolgimento del processo

L

A seguito di notifica in data 12/12/2003 da
parte del Comune di Varese di quattro avvisi di
liquidazione relativi all’ICI per gli anni
1998,1999,2000,2001, il contribuente De Francesco
Franco presentava ricorso davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Varese eccependo la
pretesa inagibilità dei fabbricati siti in Varese
Via Donizetti e la pretesa mancanza di notifica
delle rendite catastali degli ulteriori fabbricati,
costituenti la base imponibile del tributo
richiesto.

2

udienza del 9/10/2012 dal Consigliere Dott.ssa

La Commissione Tributaria Provinciale di Varese,
con sentenza nr.310/05/2004 del 11/07/2005,
rigettava il ricorso sul presupposto che il
ricorrente non aveva azionato tempestivamente le
proprie ragioni.

Commissione Tributaria regionale della Lombardia
pronunciava sentenza nr.92/40/06 depositata in data
31/10/2006 di accoglimento dei ricorsi ed annullava
gli avvisi di liquidazione ICI.
Avverso tale decisione il Comune di Varese ha
presentato ricorso per cassazione con cinque
motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il Comune di Varese denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D.L.gs
546/1992 e 342 comma 1 cpc ai sensi dell’art. 360
comma l nr.3 cpc in quanto la CTR ha annullato gli
avvisi di liquidazione ICI accogliendo i quattro
ricorsi in appello del contribuente nonostante che
l’appellante non avesse esplicitamente formulato
alcuna censura alla sentenza di primo grado.
2.

Con il

secondo motivo di ricorso il

ricorrente denuncia nullità della sentenza per

3

A seguito di appello proposto dal contribuente, la

violazione

dell’art.

112

cpc,

vizio

di

ultrapetizione, in quanto il giudice di secondo
grado ha introdotto nella motivazione della
sentenza argomentazioni del tutto prive di
riscontro negli scritti difensivi, in particolare

prova della notifica tramite affissione all’Albo
Pretorio costituiscono eccezioni non rilevabili
d’ufficio che solo la parte poteva proporre.
I

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente
denuncia nullità della sentenza per violazione
dell’art. 112 cpc vizio di ultrapetizione in

.-

relazione al giudicato interno formatosi sugli
immobili di Via Donizetti in quanto per questi
ultimi il contribuente non aveva impugnato la
sentenza di primo grado.
4.

Con il quarto motivo di ricorso il Comune di
Varese denuncia violazione dell’art. 112 cpc per
omessa pronuncia su una specifica domanda formulata
dall’appellato Comune di Varese perché il giudice
di appello ha ritenuto di non pronunciarsi sulla
eccepita novità dei motivi di appello introdotti
dal contribuente con le memorie integrative
relativi all’assoggettamento degli immobili di Via

4

la prescrizione delle annualità e la mancanza di

Albuzzi e Corso Matteotti ai vincoli di cui alla
legge 1089/1939.
3.

Con il quinto motivo di ricorso il Comune di
Varese denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 74 legge 342/2000 ai sensi dell’art. 360
le rendite catastali

degli immobili sono state introdotte fin dal
20/5/1999 ed i relativi atti attributivi adottati
prima del 31/12/1999. Pertanto gli atti impositivi
costituivano a tutti gli effetti anche atti di
notificazione delle predette rendite.
4.

Rileva la Corte che a fronte dell’unica
sentenza

310/05/04 della Commissione Tributaria

Provinciale di Varese il ricorrente De Francesco
Franco presentava quattro distinti atti di appello
in data 21/12/2005 indicando ogni volta come atto
impugnato l’avviso di liquidazione ICI relativo
alle diverse annualità limitando però la materia
del contendere alle sole unità immobiliari site in
Via Albuzzi/Corso Matteotti (con conseguente
formazione del giudicato interno relativamente agli
immobili di Via Doinizetti) e proponendo in tutti e
quattro gli atti di appello le stesse doglianze
svolte nel primo grado di giudizio. La proposizione
del primo ricorso in appello ha determinato la

5

comma l n.3 cpc in quanto

consumazione del

diritto di

impugnazione e

conseguentemente devono essere dichiarati
inammissibili gli appelli successivi al primo e
prècisamente 232/04,233/04 e 234/04. Il principio
di consumazione del diritto di impugnazione

appello esclude infatti che la stessa parte possa
presentare avverso la medesima sentenza ricorsi in
appello successivi al primo con nuovi e diversi
motivi di censura rispetto a quelli avanzati con il
ricorso originario ovvero reiterare i motivi già
prospettati mediante la proposizione di un
successivo ricorso incidentale che, se avanzato, va
dichiarato inammissibile.
5.

Risultano fondati (in relazione al primo
ricorso in appello nr.231/04 l’unico validamente
proposto) il terzo motivo di ricorso per vizio di
ultrapetizione in relazione al giudicato interno
formatosi sugli immobili di Via Donizetti. Infatti
per questi ultimi il contribuente non aveva
impugnato la sentenza di primo grado ed aveva anzi
espressamente dichiarato nell’atto di appello ” il
presente ricorso riguarda soltanto l’immobile sito
in Varese Via Al buzzi/Corso Matteotti e non
l’altro stabile, sempre in Varese, Via Donizetti.”

conseguente alla proposizione del primo ricorso in

Risulta altresì fondato il quinto motivo di ricorso
per violazione e falsa applicazione dell’art. 74
legge 342/2000 in quanto le rendite catastali degli
immobili siti in Via Albuzzi/Corso Matteotti sono
state introdotte in atti catastali fin dal

stati adottati prima del 31/12/1999. Pertanto il
Comune di Varese risulta perfettamente in regola in
quanto provvide a notificare gli atti impositivi
delle imposte che a tutti gli effetti valevano
anche come atti di notificazione delle rendite,
presupposti, attributivi o modificativi della
rendita catastale. Infatti in tema di imposta
comunale sugli immobili (ICI), l’art. 74, comma 3,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede,
senza fissare alcun obbligo di allegazione o
riproduzione, che gli atti impositivi fondati sulle
attribuzioni di rendita adottate entro il 31
dicembre 1999 costituiscono a tutti gli effetti
anche notificazione di dette rendite posto che
“solo a decorrere dal l ° gennaio 2000 gli atti di
attribuzione o di modifica della rendita catastale
sono efficaci dal giorno della loro notificazione
mentre per gli atti comportanti attribuzione di
rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 il

7

20/5/1999 ed i relativi atti attributivi sono

comune può legittimamente richiedere l’ICI dovuta
in base al classamento che ha effetto dalla data di
adozione e non da quella di notificazione non
potendo trovare applicazione il comma l dell’art.
74 legge 21/11/2000 nr. 342” Cass. V sez. nr .18008

Tanto premesso, deve essere accolto il ricorso
proposto dal Comune di Varese e cassata la sentenza
di appello della CTR di Milano per accoglimento del
terzo e quinto motivo, assorbiti gli altri, con
condanna di De Francesco Franco alle spese
dell’intero giudizio.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
accoglie il ricorso e decidendo nel merito dichiara
inammissibili gli appelli RG 232/04,233/04,234/04,
rigetta l’opposizione agli avvisi di accertamento
e condanna il contribuente De Francesco Franco al
pagamento delle spese dell’intero giudizio che si
liquidano per il primo grado in

E

2.500,00

complessivamente di cui E 1500,00 per diritti ed E
1000,00 per onorari oltre iva e cap come per legge;
per il giudizio di appello in E 2.800,00 di cui E
1.800,00 per diritti ed E 1000,00 per onorari oltre

8

del 4/7/2007.

agENTE DA REGISTRAZIONIF
Al SENSI DEL D.P.R. 96/4/1916N. 131 TAB. ALL. N.5
MATERIA TRIBUTARIA.
iva e cap come per legge; per il giudizio di

legittimità in

g

4.000,00 complessivamente oltre

accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 9/10/2012
Il Presidente

Il consigliere estensore

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