Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17957 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso

lo studio degli avvocati DEL FEDERICO LORENZO e LAURA ROSA, che lo

rappresentano e difendono, giusta determinazione dell’Ente n. 760 del

27.5.2008, e giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 180/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di ANCONA del 5.12.06, depositata il 19/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR delle Marche ha rigettato l’appello del Comune di San Benedetto del Tronto nei confronti di TELECOM ITALIA s.p.a.. Ha motivato la decisione ritenendo che la notifica delle nuove rendite era avvenuta il 22.11.1999 e che quindi era legittimo, in applicazione della l. n. 342 del 2000, art. 74 il calcolo dell’ICI secondo i valori contabili per il 1999.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il Comune, non si e’ costituita la contribuente.

Con il secondo motivo, che precede logicamente il primo, il ricorrente contesta, formulando idoneo quesito di diritto, che la L. n. 342 del 2000, art. 74 comporti l’inapplicabilita’ delle rendite catastali agli anni anteriori alla notificazione della rendita catastale.

La censura e’ fondata.

I principi fissati da questa Corte sulla sono stati ribaditi recentemente da Cass. n. 20775/05: In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, e’ utilizzabile, a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purche’ successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale puo’ richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente puo’ tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilita’, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

Il primo motivo e’ assorbito”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa puo’ essere decisa con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che in ordine alle spese le incertezze della giurisprudenza di merito consigliano di compensare le spese di detti gradi, mentre quelle di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro mille/00, oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA