Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17956 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11387/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 585/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

21/04/09, depositata il 23/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato in data 23 aprile 2010, la Poste Italiane s.p.a. chiede con due motivi, relativi alla pretesa violazione degli artt. 2103, 1362 e 1367 c.c., artt. 37, 40, 41, 46, 47, 53 del C.C.N.L, 1994, 5 del C.C.N.L. del 2001 e 21 del C.C.N.L. del 2003 nonchè al vizio di motivazione, la cassazione della sentenza depositata il 23 aprile 2009, con la quale la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, la quale aveva accertato il demansionamento di M.F., a seguito del trasferimento da compiti di addetto al settore automezzi a quelli di movimentazione di plichi postali e loro suddivisione in ufficio.

L’intimato non si è costituito nel presente giudizio di cassazione.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Le censure riconducibili all’art. 360 c.p.c., n. 3, sono individuate dai seguenti quesiti di diritto, che, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame, segnano il perimetro dei relativi motivi:

“dica la Corte se alla stregua delle citate disposizioni del C.C.N.L. Poste del 1994 (art. 46 e 47 C.C.N.L 1994) e del C.C.N.L del 2001 (art. 5) e l’art. 21 del C.C.N.L. del 2003 incorra in violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. la sentenza della Corte d’appello che, applicando l’art. 2103 c.c., riconosca al ricorrente una dequalificazione professionale senza considerare l’intenzione della contrattazione collettiva di accorpare mansioni di diverso livello professionale nella stessa area, considerandole formalmente equivalenti;

“dica la Corte se, alla stregua delle stesse disposizioni dei C.C.N.L. Poste… è legittimo attuare la fungibilità mantenendo all’interno della stessa area risorse provenienti da livelli contigui legati alla stessa operatività all’interno dello stesso ciclo produttivo”.

In proposito e a parte qualche imperfezione nella formulazione dei quesiti, essi presuppongono:

– il principio secondo cui la contrattazione collettiva possa sostituirsi alla norma imperativa di cui all’art. 2103 c.c., nella valutazione della equivalenza professionale delle mansioni ai fini della individuazione del relativo limite all’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro;

– il principio secondo cui il datore di lavoro sia libero (quantomeno nel sistema qualificatorio di cui al C.C.N.L. delle Poste) di utilizzare in maniera fungibile i dipendenti inquadrati nella medesima qualifica contrattuale.

Senonchè, ambedue i principi sono contraddetti dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza delle sezioni unite citata dagli stessi giudici di merito (Cass. S.U. 24 novembre 2006 n. 25033), la quale, proprio con riferimento alla contrattazione collettiva dei dipendenti delle Poste Italiane s.p.a. del 1994 e del 2001 (quella del 2003 non è qui rilevante perchè non ancora applicabile al momento del denunciato demansionamento), ha affermato:

a) che la garanzia prevista dall’art. 2103 c.c. (di salvaguardia della professionalità raggiunta dal prestatore di lavoro nello svolgimento del relativo rapporto con il datore di lavoro) si impone anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica contrattuale (cfr. anche Cass. 10 dicembre 2009 n. 25897);

b) che la contrattazione collettiva è autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale tra mansioni che, pur ricondotte alla medesima area contrattuale, esprimano in concreto una diversa professionalità, unicamente per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica.

I giudici dell’appello hanno appunto ritenuto, a norma dell’art. 2103 c.c., e con un giudizio di merito sulla “qualità” delle mansioni, che la professionalità implicata da quelle svolte dal M. prima della variazione del 2003 fosse diversa e meno qualificata da quella coinvolta successivamente e che non ricorressero le condizioni per una mobilità tra le une e le altre.

Quest’ultima valutazione non è stata sostanzialmente censurata dalla società, che si limita a dedurre una insufficiente motivazione nella valutazione di non equivalenza delle mansioni suddette, in parte facendo peraltro riferimento alla presunta diversa valutazione dei contraenti collettivi.

Inoltre la ricorrente sostiene che i giudici non avrebbero condotto una indagine rigorosa circa l’esistenza del lamentato demansionamento, in quanto avrebbero trascurato di considerare che la variazione di mansioni era stata determinata dalla riduzione del parco automezzi gestito direttamente dalla società.

La prima censura, laddove, in un primo profilo, fa riferimento alla diversa valutazione dei contraenti collettivi, cade col venir meno del principio di diritto che dovrebbe sorreggerla. Per il resto, la censura è inammissibile, limitandosi a sovrapporre alla valutazione di non equivalenza operata dai giudici di merito una propria diversa valutazione, così chiedendo a questa Corte un nuovo giudizio di merito.

Quanto alla seconda censura, essa è del tutto generica, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., per tutte, recentemente, Cass. nn. 4201/10, 6937/10, 10605/10 e 11477/10), confermato dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1 n. 6, come modificato dalla novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il quale riconnette alla relativa inosservanza l’inammissibilità del motivo.

A fronte della motivazione della sentenza, la quale aveva individuato una funzione paradisciplinare nel mutamento di mansioni, alla stregua di quanto rappresentato dalla società, quest’ultima nel ricorso per cassazione adduce infatti gli indicati motivi organizzativi, senza specificare in quale sede processuale e con quale formulazione abbia sostenuto la relativa tesi (cfr., sull’argomento, recentemente Cass. S.U. n. 7161/10)”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

La società ha depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ribadendo i principi di diritto enunciati dal relatore.

Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese, data la contumacia dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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