Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17956 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO, che lo

rappresenta e difende, unitamente a se medesimo, giusta procura alla

lite in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di GENOVA del 14.3.06, depositata il 30/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

PIERFELICE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Premesso che e’ stato depositata e notificata alle parti la seguente relazione. La C.T.R. della Liguria ha accolto rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Savona nei confronti di N.V. confermando un avviso di accertamento IVA ed IRPEF per 1998.

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il N., resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo formulando idoneo quesito il contribuente ripropone la questione di illegittimita’ del decreto istitutivo dei parametri mancando il parere del Consiglio di Stato. La censura e’ infondata. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 9129 del 2006 che: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’inosservanza del termine di sei mesi previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1, comma 2 per l’emanazione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto l’individuazione degl’indici e dei coefficienti presuntivi da utilizzarsi in sede di determinazione del reddito con metodo sintetico, ai sensi D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 1 come sostituito dalla L. n. 413 del 1991, art. 1, comma 1 e la mancata acquisizione del preventivo parere del Consiglio di Stato non comportano l’illegittimita’ dei D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, con cui si e’ proceduto all’individuazione dei predetti indici: da un lato, infatti, manca qualsiasi elemento testuale dal quale possa desumersi la natura perentoria del termine, che d’altronde contrasterebbe con le finalita’ di lotta all’evasione perseguite dal legislatore, dall’altro nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati nella forma del regolamento governativo, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 il quale, a sua volta, non contiene alcun riferimento a detta materia (cfr. Corte cost., ord. n. 297 del 2004) Con il secondo motivo si contesta che i parametri abbiano valore di presunzione semplice e che determinino un inversione dell’onere della prova si contesta poi il mancato esame di un elenco di preavvisi di parcella.

Il motivo e’ inammissibile in quanto non si conclude con quesiti ma con proposizioni assertive della erroneita’ dalla sentenza impugnata in punto di fatto e di diritto. In ogni caso l’elenco e’ di preavvisi di parcella del 2000 e del 2001, quindi nulla possono dimostrare sul reddito di 2 o 3 anni prima. In punto di diritto il principio affermato dalla sentenza impugnata e’ conforme a quelli affermati da questa Corte: I coefficienti presuntivi di reddito rappresentano un valore minimale nella determinazione del volume d’affari, che si pone alla base dell’accertamento del reddito in un’ottica statistica, ma non astratta, riferita a un determinato settore economico;

l’applicazione dei parametri pone una presunzione legale relativa, e dunque superabile con la prova contraria, se il contribuente dimostra circostanze specifiche che rivelano concretamente il conseguimento di un ammontare di ricavi inferiore. Cass. n. 69224/2008″.

Nella camera di consiglio fissata per il 5.6 2009 si e’ rinviata la causa pendendo innanzi alle SS.UU. questione sul valore probatorio dei parametri. Depositata detta sentenza si ritiene di confermare la precedente relazione in quanto con la sentenza n. 26635 le SS.UU. hanno affermato il principio che l’accertamento standardizzato con l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici da integrarsi procedimentalmente ed a pena di nullita’ con il contraddittorio dell’interessato e che all’esito, nella motivazione dell’accertamento, devono esporsi le ragioni per le quali non si siano condivisi i rilievi del contribuente. Nella specie risulta dalla sentenza che il contraddittorio e’ stato attivato mentre il ricorso introduttivo del contribuente ed il presente non investono la motivazione dell’accertamento ma la fondatezza di esso”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro mille/00, oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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