Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17955 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3343/2010 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

ISABELLA PARISI, rappresentata e difesa dagli avvocati PRAGLIOLA

Oriana, STENDARDO GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricoprente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, ISTITUTO TECNICO

INDUSTRIALE FILIPPO CASSOLA di FERRANOINA (MT);

– intimati –

avverso la sentenza n. 723/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

7.5.09, depositata l’8/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.G. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata nonchè l’Istituto tecnico industriale (OMISSIS) esponendo che quale dipendente del Ministero ricopriva dal 1 settembre 2000 l’incarico di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) profilo professionale istituito dal contratto collettivo nazionale 26 maggio 1999, al quale, secondo il contratto, dovevano accedere i dipendenti già addetti alla posizione di responsabile amministrativo; avevano raggiunto una determinata anzianità di servizio e l’amministrazione aveva riconosciuto loro, ai fini stipendiali, una posizione non corrispondente all’anzianità complessivamente maturata; ha quindi chiesto il i riconoscimento del diritto all’inquadramento nella fascia di anzianità corrispondente all’anzianità complessivamente maturata e la condanna delle convenute al pagamento delle relative differenze retributive. Le Amministrazioni resistevano. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la statuizione veniva riformata dalla Corte d’appello di Potenza che, con la sentenza impugnata, la rigettava.

La soccombente chiede la cassazione di questa sentenza.

Il Ministero dell’Istruzione resiste con controricorso, mentre l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Istituto tecnico sono rimasti intimati.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Vista la memoria del ricorrente;

Ritenuto che le argomentazioni di cui alla memoria non conducono a disattendere la giurisprudenza di questa Corte già formatasi sulla questione, dal momento che la pronunzia citata nella relazione è stata confermata da sentenze successive (Cass. 6372/2011 e 4141/2011, nonchè 24431/2010). In particolare con la pronunzia n. 24431 del 02/12/2010 si è affermato che “In tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento”.

Detta giurisprudenza conferma ancora quella precedente, giacchè questa Corte, in controversia del tutto analoga, con la sentenza n. 4885 del 01/03/2010, ha affermato che “In tema di personale del comparto scuola, l’art. 142, lett. 1), punto 8, del CCNL 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al primo biennio economico 2002/2003, che richiama l’art. 66, comma 6, del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, non trova applicazione nel primo inquadramento del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi istituito dall’art. 34 del CCNL Comparto Scuola 26 maggio 1999, posto che per esso valgono le regole fissate dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del personale del Comparto Scuola del 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del citato CCNL 24 luglio 2003”.

Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo dell’anzianità effettiva e non dalla (pretesa) norma speciale del CCNL del 2001, art. 8, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Questa tesi omette di considerare che all’inquadramento nel nuovo profilo professionale, sia pure con effetto dall’1.9.2000, si perviene in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 34 CCNL del 1999, “previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale”, valutazione finale richiesta anche all’esito dei percorsi formativi abbreviati per il personale in possesso di una determinata esperienza professionale richiesta. Pertanto, è soltanto dalla valutazione finale che sorge il diritto all’inquadramento, pur con effetti dal epoca precedente, e diventa esigibile il diritto alla maggiore retribuzione: nella controversia in oggetto non si allega la maturazione del diritto in epoca anteriore all’entrata in vigore del CCNL del 2001.

Non sussiste, infine, il denunciato contrasto, sotto i diversi profili dedotti, dell’art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili.

I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale: di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento (vedi Cass., sez. un., 17 maggio 1996, n. 4570 e 29 maggio 1993, n, 6030), dovendosi escludere che siano ipotizzabili contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 – norma che impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1 settembre 2000; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla “prima applicazione” di cui all’art. 34 CCNL del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.)”.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese del giudizio a favore del Ministero che ha depositato controricorso, seguono la soccombenza. Nulla per le spese delle parti rimaste intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore del Ministero liquidate in Euro trenta per esborsi ed in Euro duemila per onorari, con accessori. Nulla per le spese per le altre parti.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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