Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17955 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato CAPPABIANCA

FERDINANDO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 67/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 23.3.06, depositata il 24/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

udito per la ricorrente l’Avvocato Ferdinando Cappabianca che si

riporta agli scritti e chiede la trattazione del ricorso in pubblica

udienza;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

PIERFELICE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha respinto l’appello di C.L. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Roma e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ha motivato la decisione confermando che la contribuente era decaduta dal diritto rimborso della maggiore IRPEF versata calcolandola sui proventi effettivi, in luogo che sulla rendita catastale, delle locazioni di immobili siti in palazzo di interesse storico versata per gli anni 1995 e 1996 avendo proposto la domanda di rimborso oltre i termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi la contribuente, si sono costituiti con controricorso gli intimati.

Con il primo motivo la C. lamenta che non si sia rilevata la tardivita’ dell’eccezione di decadenza essendosi gli intimati costituiti oltre il termine. Il motivo e’ infondato in quanto le decadenze stabilite in favore dell’amministrazione possono essere eccepite in ogni grado ed anche rilevate di ufficio, cfr. tra le tante da ultimo Cass. n. 1605 del 2008.

Con il secondo motivo si deduce l’inapplicabilita’ della decadenza per effetto del fatto che le istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi per gli anni in questione escludevano l’applicabilita’ del beneficio di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11. Il motivo e’ inammissibile La sentenza impugnata tace sulla questione che la ricorrente assume di avere proposto con l’appello, il vizio della sentenza sarebbe quindi di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e non di violazione delle norme indicate nella rubrica del motivo.

Con il terzo motivo si contesta il rilievo preliminare sulla natura di palazzo di interesse storico artistico. La censura travisa il senso letterale di detto rilievo significante che la predetta natura non era contestata. Se infatti il rilievo avesse avuto il senso attribuito dalla ricorrente, cioe’ di mancanza di prova della particolare natura dell’immobile, esso sarebbe stato assorbente di ogni altra questione ed il prosieguo della motivazione non avrebbe senso. Si deve concludere per l’inammissibilita’ del motivo per carenza di interesse”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

che la contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

I rilievi contenuti nella memoria non sono condivisibili. In relazione al primo motivo il principio di legalita’, cui deve ispirarsi l’azione amministrativa ex art. 97 Cost., rende indisponibili i diritti dell’erario; mentre un cittadino, ossequioso al dovere, prima che giuridico morale, fissato dall’art. 53 Cost., puo’ rinunciare ad avvalersi per la tutela di un suo diritto patrimoniale di una decadenza del fisco, altrettanto non puo’ fare il pubblico amministratore ed e’ questa diversita’ sostanziale, e non processuale, che si riverbera nel processo rendendo rilevabile solo ad eccezione di parte la decadenza erariale e di ufficio quella della parte. Il rilievo, attinente il secondo motivo, che la sentenza impugnata nella parte che espone lo svolgimento del processo ricordi la questione delle erronee istruzioni ministeriali, conferma che il vizio e’ di omessa pronuncia in quanto la sentenza nella parte motiva tace su di essa.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 5000,00, oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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