Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17954 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 27/08/2020), n.17954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20201-2019 proposto da:

K.S., rappresentato e difeso dall’avvocato ORNELLA FIORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2161/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.S. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Torino avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè si opponeva alla pratica della mutilazione genitale delle figlie, sicchè lui e la moglie subirono vessazioni da parte degli altri abitanti del villaggio dove vivevano coltivando la terra, sicchè decise di trasferirsi con la famiglia in Mauritania e poi di recarsi in altri Paesi alla ricerca di lavoro per mantenere la famiglia.

Il Tribunale piemontese ha rigettato il ricorso ritenendo non concorrente alcuna delle condizioni previste dalla normativa in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero umanitaria.

Il K. ebbe a proporre gravame avanti la Corte d’Appello di Torino che rigettò l’impugnazione osservando come le Autorità del (OMISSIS) proibiscano la consuetudine della mutilazione genitale delle figlie e come nella zona del (OMISSIS), in cui viveva il K., non concorreva una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa.

Avverso la sentenza resa dalla Corte cisalpina il K. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni,ritualmente evocato, ha depositato nota ex art. 370 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da K.S. s’appalesa siccome fondato e va accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce una pluralità di vizi di legittimità:

in primo luogo violazione di norme di diritto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e art. 14, lett. b) c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione alla questione delle conseguenze della sua decisione di non sottoporre la figlia alla mutilazione genitale;

nullità per violazione dell’art. 132 c.p.c. poichè la motivazione resa dalla Corte distrettuale era da qualificarsi siccome apparente, incomprensibile od altamente illogica;

omesso esame di fatto decisivo circa la situazione socio-politica del (OMISSIS).

Secondo il ricorrente il Collegio subalpino non ebbe ad esaminare la credibilità del suo racconto ma si limitò a concludere che la pratica dell’infibulazione delle figlie era combattuta dalle Autorità del (OMISSIS), pur dando atto che invece continuava la pressione anche violenta della comunità contro chi s’opponeva a detta pratica ma senza esaminare detto aspetto della questione.

Inoltre il Collegio piemontese aveva mal valutato l’attuale situazione sociopolitica del (OMISSIS) poichè in tutto il Paese v’era presenza di violenza diffusa e, comunque, non avena indicato le fonti dalle quali aveva tratto le informazioni utilizzate per sostenere la sua statuizione sul punto.

La censura mossa appare fondata con relazione alla questione proposta sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) posto che in effetti non appare approfondita la questione delle conseguenze, cui sono esposti i genitori che rifiutano la pratica della mutilazione genitale delle figlie, pur in presenza di elementi utili al riguardo presenti in atti.

Difatti il Collegio subalpino si limita a rilevare che le Autorità statali del (OMISSIS) proibiscono detta pratica,anche richiamando gli articoli del codice penale utili alla punizione di detto atto illecito,ma contemporaneamente lo stesso Collegio opera cenno ad informazioni, tratte da rapporti di Organismi internazionali, che lumeggiano come socialmente sia ancora forte la pressione per costringere i genitori a seguire detta pratica.

Dunque esisteva in atti elemento di conforto alle dichiarazioni rese dal richiedente asilo circa il pericolo, cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, in dipendenza delle pressioni sociali a seguire la consuetudine ritenuta ancora obbligatoria.

Pertanto il Collegio cisalpino, non già, poteva limitarsi a rilevare come detta pratica fosse illegale ufficialmente, ma aveva l’onere d’assumere adeguate informazioni presso Organismi internazionali, che monitorano il rispetto della citata pratica, per valutare l’attuale sussistenza o no della paventata, da parte del ricorrente, costrizione sociale – Cass. sez., 1 n 29836/19 -.

Anche la doglianza afferente la questione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) appare fondata posto che contrariamente alle disposizioni di legge – D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 -, la Corte subalpina circa la fonte dell’informazioni utilizzate per valutare l’attuale situazione socio-politica del (OMISSIS), anche nella zona di residenza del richiedente asilo, s’è limitata ad indicare “accreditate fonti internazionali” senza anche specificare di quali si trattava, di certo diverse dalla citato rapporto del Ministero degli Esteri Italiano inerente alla sicurezza dei viaggiatori,che viene evocato nella sentenza impugnata ad ulteriore conferma dei dati ricavati da dette diverse fonti.

Con la seconda ragione di doglianza il K. lamenta la ricorrenza dei plurimi vizi di legittimità, già indicati in relazione alla prima censura, con relazione alla statuizione adottata dalla Corte territoriale circa la sua istanza di protezione umanitaria, posto che non risulta effettuata la prescritta valutazione comparativa tra la sua situazione una volta rientrato nel (OMISSIS) e la sua attuale condizione in Italia in relazione alle condizioni di vulnerabilità.

La questione rimane assorbita ad esito dell’accoglimento del primo motivo, posto che la protezione umanitaria risulta essere istituto residuale,il cui riconoscimento va valutato una volta esclusi gli altri istituiti di protezione internazionale.

Con la terza doglianza il K. deduce omesso esame di fatto decisivo e nullità della decisione impugnata per difetto di motivazione circa la sua istanza di riconoscimento dell’asilo ex art. 10 Cost..

La censura appare priva di pregio giuridico posto che risulta emanata la disciplina legislativa positiva prevista dalla disposizione costituzionale ex art. 10 rappresentata dalla normativa richiamata dallo steso ricorrente a fondamento delle critiche mosse con le precedenti censure.

Quindi va accolto il primo motivo di ricorso, va dichiarato assorbito il secondo e rigettato il terzo, e di conseguenza la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa alla Corte d’Appello di Torino, altra sezione, per il giudizio di rinvio e la disciplina delle spese di lite per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e rigetta il terzo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Torino altra sezione, che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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