Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17954 del 13/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 13/09/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 13/09/2016), n.17954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3965/2012 proposto da:

COOP I CASTELLARI SCRL, (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72,

dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, difende unitamente all’avvocato

FRANCESCA TABARDI;

– ricorrente –

contro

B.C., C.F. (OMISSIS), M.P. C.F. (OMISSIS),

CONIUGI E IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

NICOLA SASSANI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO PAOLO LUISO;

– controricorrenti –

e contro

T.M., T.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 665/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rinvio della causa alle

SS.UU., in subordine, per l’accoglimento del ricorso per quanto di

ragione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che nel 2005 M.P. e B.C. agirono nei confronti di T.M., di T.L. e di Edilcoop Lerici s.c.a.r.l. (ora Società Coop. I Castellari s.c.a.r.l.) rappresentata dal medesimo T.L., affinchè, previa declaratoria di nullità o inefficacia delle scritture private datate 30 settembre 1995 e dei contratti successivi, fosse accertato che il sig. M. aveva diritto all’assegnazione definitiva degli immobili oggetto dei contratti;

– che il sig. M. – socio della Edilcoop Lerici dal 1989 e prenotatario dal 21 marzo 1991 di alloggio con garage e pertinenze da costruire nell’ambito di un intervento di edilizia residenziale agevolata/convenzionata – e la Cooperativa avevano sottoscritto contratto preliminare di assegnazione di alloggio il 30 ottobre 1992, con immissione nel possesso;

– che in data 30 settembre 1995, il sig. M. aveva rinunciato alla “prenotazione ed assegnazione” dell’alloggio con dichiarazione unilaterale, e quindi aveva sottoscritto, unitamente alla coniuge, contratto con cui cedeva la posizione in graduatoria al socio T.M., figlio di T.L., con “tutti i (…) diritti vantati nei confronti di Edilcoop”, dietro compenso e con patto di retrovendita nei dieci anni successivi alla assegnazione;

– che l’alloggio era poi stato assegnato definitivamente a T.M. con rogito notaio Scrufari del 10 ottobre 1995, e le pertinenze con successivo rogito del 21 dicembre 1996;

– che, in assunto degli attori M. – B., la rinuncia dell’assegnazione a favore di T.M. era finalizzata a garantire il mutuo contratto dl medesimo M. con T.L. – legale rappresentante di Edilcoop nonchè padre di T.M. – in violazione degli artt. 1343, 1344 e 2744 c.c., con conseguente invalidità dei successivi rogiti di assegnazione definitiva dell’alloggio e delle pertinenze a T.M. e dei contratti di locazione conclusi tra le stesse parti;

– che il Tribunale di La Spezia ha dichiarato il difetto giurisdizione del giudice ordinario sul rilievo che, in mancanza di assegnazione definitiva dell’alloggio a favore del sig. M., non si era perfezionata la situazione di diritto soggettivo e l’accertamento delle ragioni per cui l’alloggio era stato assegnato ad un soggetto diverso dal prenotatario-assegnatario provvisorio M. apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo;

– che la Corte d’appello di Genova, con sentenza pubblicata il 16 giugno 2011, ha riformato la decisione e rinviato le parti al primo giudice ai sensi dell’art. 353 c.p.c., rilevando che la qualità di soci dei soggetti interessati non incideva sulla natura privatistica dei rapporti dedotti nei contratti oggetto delle domande di accertamento di nullità ovvero di inefficacia;

– che la società cooperativa I Castellari s.c.r.l. (già Edil Coop Lerici s.c.a.r.l.) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, al quale resistono con controricorso M.P. e B.C., mentre non hanno svolto difese T.L. e T.M..

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1. – Il Collegio ritiene di dover rimettere la causa ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, in quanto il ricorso della Cooperativa I Castellari, articolato su tre motivi, ripropone la questione di giurisdizione con una prospettazione che non appare ictu oculi pretestuosa (Cass., sez. 1, sentenza n. 12561 del 2004).

2. – La ricorrente denuncia violazione del R.D. n. 1165 del 1938, art. 131, vizio di motivazione ed extrapetizione lamentando, in particolare, che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della circostanza decisiva che i coniugi M. – B. non erano mai diventati assegnatari degli immobili, nè del fatto che, contestualmente al contratto sottoscritto dai predetti e da T.M., il sig. M. aveva sottoscritto atto di rinuncia all’assegnazione dell’alloggio, che aveva natura di atto amministrativo, del quale pure era stata chiesta la declaratoria di nullità.

3. – Il Collegio richiama la giurisprudenza di questa Corte Suprema – formatasi dopo Corte cost. n. 204 del 2004 – secondo cui, “in tema di cooperative edilizie, anche fruenti di contributi pubblici, il riparto di giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio (…), di talchè, distinta la fase pubblicistica – caratterizzata dall’esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato – da quella di natura privatistica – nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario – sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Deve pertanto riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia attinente alle vicende del rapporto sorto per effetto del provvedimento di assegnazione (…)” (massima CED di Cass., Sez. U, sentenza n. 13687 del 2006; nello stesso senso, Cass., Sez. U, sentenze n. 12083 del 2006; n. 10999 del 2009; n. 15853 del 2009; n. 12898 del 2013).

3. – La questione posta dalla ricorrente Cooperativa risulta non pretestuosa alla luce della giurisprudenza richiamata.

Nella controversia in esame, come già evidenziato, il provvedimento di assegnazione definitiva dell’alloggio all’attore M. non è mai stato emesso, poichè lo stesso M. ha rinunciato alla prenotazione e contestualmente ha ceduto ad altro socio la posizione acquisita. La domanda giudiziale di M. è esattamente calibrata sul recupero della posizione di socio prenotatario-assegnatario provvisorio, la cui natura non è di immediata individuazione tra diritto soggettivo, interesse legittimo e aspettativa.

PQM

Rimette gli atti al Primo Presidente perchè valuti l’opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2016

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