Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17953 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24663/2009 proposto da:

E.A.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 14, presso lo studio

dell’avvocato DIDDI Alessandro, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso

l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avv. SABATO

Nicola, giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COSEDIT SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 81,

presso lo studio dell’avv. MASSIMO FERMANELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. GIAN CARLO DI MATTIA, giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3648/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20.6.08, depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 6 novembre 2009 E.A. F. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 22 settembre 2008 dalla Corte d’Appello di Roma che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del Comune di Roma volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale che asseriva essere avvenuto a causa del posizionamento sulla sede stradale di un tombino profondo e non visibile.

Il Comune di Roma ha proposto ricorso incidentale e la COS.ED.IT. S.r.l. ricorso incidentale condizionato.

2 – La formulazione dei sei motivi di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo lamenta vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per assenza del fascicolo di parte nel giudizio di appello. Il ricorrente assume che la Corte territoriale ha fondato la decisione su foto depositate in primo grado dall’attore, ma che allo stato degli atti non risultava che i giudicanti avessero potuto visionarle attesa la mancanza del fascicolo di parte di primo grado nel giudizio d’appello.

Una censura siffatta esula dai limiti del vizio di motivazione, sotto il triplice profilo dell’omissione, insufficienza, contraddittorietà, che può essere fatto valere in sede di ricorso per cassazione e attiene, semmai e ricorrendone i presupposti, all’errore revocatorio. Il ricorrente indica il fatto controverso ma non formula il momento di sintesi necessario per specificare l’asserito vizio motivazionale.

Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si assume ancora che la Corte d’Appello ha fondato la decisione su foto depositate in primo grado dall’attore, ma si rileva che esse non riproducono la situazione di fatto al momento del sinistro, essendo state scattate un anno dopo.

A prescindere dalla considerazione che non è agevole comprendere per quale ragione l’attore abbia prodotto foto che non rappresentano la situazione di fatto al momento dell’incidente e che sono state poi interpretate in modo a lui sfavorevole, è decisivo il rilievo che le argomentazioni a sostegno non dimostrano nè omissione, nè insufficienza, nè contraddittorietà della motivazione e, infatti, manca il momento di sintesi necessario per specificarne le ragioni.

Anche il terzo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, indicato nella esclusione, da parte della sentenza impugnata, della prevedibilità del pericolo sulla base della incertezza della posizione del tombino nella sequenza di tombini presenti nella carreggiata.

La censura è squisitamente di merito e mancano argomenti idonei a dimostrare le ragioni delle denunciate, rispettivamente, omissione, insufficienza, contraddittorietà della motivazione.

Il quarto motivo ipotizza omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, specificato nell’affermazione della Corte territoriale secondo cui il ricorrente non avrebbe adottato le regole di prudenza del Codice della strada sul presupposto che procedesse a velocità regolare, secondo quanto riferito da una testimonianza.

Anche questa censura è di merito e difetta del momento di sintesi, formulato in armonia con il paradigma sopra enunciato, necessario per specificare le ragioni delle indicate omissioni, insufficienze e contraddittorietà motivazionali.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c..

Pur formulata sotto il profilo della violazione di norma di diritto, la censura implica, in realtà, esame e valutazioni di risultanze istruttorie.

Il quesito finale pecca di astrattezza poichè prescinde dalle peculiarità del caso concreto e dalla motivazione della sentenza impugnata.

Il sesto motivo ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c.. Il ricorrente assume che il Comune di Roma, avendo corrisposto spontaneamente e senza proporre espressa riserva di appello quanto il Tribunale lo aveva condannato a pagare, ha posto in essere un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di gravame e, quindi, abbia prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado.

Viene denunciata una violazione di legge che non risulta essere stata sottoposta all’esame della Corte d’Appello.

D’altra parte (Cass. Sez. 3^, n. 13429 del 2010) l’adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l’ammissibilità dell’impugnazione.

Infine il quesito finale risulta astratto (quale sarebbe il comportamento che, in unione all’effettuato pagamento, dimostrerebbe la inequivocabile volontà del Comune di non appellarsi?).

4. – Il Comune di Roma ha proposto ricorso incidentale mediante il quale lamenta l’omessa pronuncia sulla propria domanda di condanna dell’ E.A. alla restituzione di quanto corrispostogli in esecuzione della sentenza di primo grado.

Il motivo risulta privo sia della rubrica prevista dell’art. 366 c.p.c., n. 4, sia del quesito di diritto di cui al successivo art. 366 bis..

5. – La COS.ED.IT ha proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale e che, quindi, resta assorbito.

6.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti principale e incidentale hanno presentato memorie;

nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

7.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con le memorie non inducono a diversa statuizione; si osserva, in particolare, per quanto riguarda la memoria del ricorrente: a) la notifica del decreto di fissazione di udienza è stata tentata in data 1 giugno 2011 nel domicilio indicato in ricorso (studio dell’Avv. Alessandro Diddi, in Roma Via Bertoloni 2 6/b) e non è andata a buon fine poichè il destinatario dell’atto si era nel frattempo trasferito altrove, per cui la notificazione è stata eseguita – correttamente – presso la cancelleria della Corte il 14 giugno 2011; b) non è stato rispettato l’art. 366 bis c.p.c.;

quanto alla memoria del Comune di Roma, restano confermate le carenze rilevate dalla relazione; che pertanto il ricorso principale e il ricorso incidentale del Comune di Roma vanno dichiarati inammissibili con assorbimento del ricorso incidentale condizionato della COS.ED.IT; spese compensate tra l’ E. e il Comune di Roma;

entrambi vanno condannati a rifonderle in solido alla COS.ED.IT.;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale del Comune di Roma, assorbito il ricorso incidentale condizionato della COS.ED.IT. Spese compensate tra E. e Comune di Roma.

Condanna entrambi, nei confronti della COS.ED.IT., al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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