Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17953 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M., in residente in (OMISSIS), rappresentato e

difeso per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Di Tosto

Pietro, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via

Prospero Alpino n. 76;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 102/35/07 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 2 gennaio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

Letto il ricorso proposto da F.M. per la cassazione della sentenza n. 102/35/07 del 2 gennaio 2008 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi a fini irpef ed irap per gli anni dal 1997 al 1999;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegato dott. BERTUZZI Mario, che ha concluso per l’inammissibilila’ del ricorso, osservando che:

– l’unico motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29 e’ inammissibile in quanto non si conclude con la formulazione di un quesito di diritto, cosi’ come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile nel caso di specie, essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2);

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritanti di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui e’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte, e che deve escludersi che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, la quale non e’ sufficiente ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla richiamata disposizione (Cass. n. 23153 del 2007);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla disponendosi sulle spese non avendo la parte intimata svolto attivita’ difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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