Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17953 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 27/08/2020), n.17953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19805-2019 proposto da:

S.F., rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIO NERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO;

– intimati –

avverso il decreto n. cron. 4109/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositata il 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.F. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poichè, a seguito d’aggressione da parte di uomini armati e dei giovani del quartiere in cui si trovava,in quanto indicato come militante del partito avverso, temeva per la sua vita.

Il Collegio ambrosiano ha rigettato il ricorso ritenendo non affidabile il racconto fatto dal richiedente asilo circa le ragioni del suo espatrio e non concorrenti le condizioni fattuali previste per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale ambrosiano articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni,ritualmente, evocato è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal S. s’appalesa fondato in relazione ai primi due motivi di ricorso ed in tale misura va accolto.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3 ed art. 8, comma 3 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 e art. 19 nonchè art. 10 Cost., comma 3, poichè il Collegio ambrosiano non ebbe a valutare adeguatamente la lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio alla luce della sua sensibile integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia poichè sussisteva condizione di vulnerabilità una volta valutata la questione in detto contesto.

Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Tribunale non ha considerato che egli in Patria non ha più una famiglia; che presenta ferite a comprova del suo racconto; che viene ancora minacciato in Italia mediante telefono dai suoi persecutori; che la differenza economico-sociale tra l’Italia e la (OMISSIS) è assai sensibile.

Con la terza ragione di doglianza il S. denunzia violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3 poichè, nel valutare le condizioni socio-politiche della (OMISSIS), il Tribunale non ha acquisito ex officio informazioni circa l’attuale situazione socio-politica del suo Paese, in effetti ancora segnata da tensioni e torbidi.

La terza censura s’appalesa siccome inammissibile, posto che il ricorrente si limita ad evocare, in astratto, la facoltà del Giudice di attivarsi ex officio per acquisire informazioni utili alla decisione, ma non attinge in effetti con specifica critica il ragionamento esposto dal Collegio ambrosiano per escludere il ricorrere delle condizioni, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 in relazione all’attuale situazione sociopolitica della (OMISSIS), con special riferimento alla zona del Paese in cui il richiedente asilo risiedeva.

Difatti il Tribunale al riguardo, con specifico riferimento a rapporti redatti da più Organizzazioni internazionali,ha evidenziato come la situazione di scontro politico tra fazioni avverse, in effetti, non sussiste più nell’attualità, avendo la (OMISSIS) recuperato stabilità politica e sociale con esclusione della concorrenza allo stato di una situazione qualificabile siccome di violenza diffusa ovvero di guerra civile.

A fronte di detta puntuale motivazione il ricorrente si limita a generica contestazione e ad invocare l’istituto della collaborazione istruttoria senza nemmeno indicare quale fosse lo specifico dato fattuale da ricercare.

I primi due motivi di ricorso possono esser esaminati unitariamente, poichè attengono alla medesima questione – protezione umanitaria – affrontata da diversi profili, e sono fondati.

Invero il Collegio ambrosiano appare aver esaminato la questione afferente la chiesta protezione umanitaria alla luce dei rischi, cui era esposto il richiedente asilo in capo di rimpatrio,principalmente in relazione alla situazione socio-politica della (OMISSIS) senza anche operare la comparazione richiesta dal costante insegnamento di questa Suprema Corte e da ultimo confermata dalle sezioni unite, ossia in relazione alla specifica condizione del ricorrente.

E’ ben vero che la comparazione non può consistere nella mera comparazione in astratto delle condizioni economico-sociali dei due Stati interessati poichè la normativa positiva richiede esame della questione alla luce della specifica condizione di vita del richiedente asilo in Patria ed in Italia.

Di conseguenza deve esser esaminata puntualmente anche la condizione di integrazione e lavorativa in Italia,secondo gli elementi utili ad un tanto forniti da ricorrente.

E nella specie il S. – come anche cennato in decreto impugnato – appare aver fornito dati fattuali utili allo scopo – la sua attività di stilista ed i fatti specificatamente elencati nel secondo ragione di censura – circa i quali non appare esservi stato un puntuale esame nel provvedimento impugnato ai fini della comparazione richiesta.

Di conseguenza affinchè sia espletato esame dell’istanza di riconoscimento della protezione umanitaria alla luce, non solo della situazione socio-politica in (OMISSIS), ma anche degli elementi indicati dal ricorrente circa il suo inserimento sociale e lavorativo in Italia, il decreto impugnato, in parte qua, va cassato e la causa rimessa per nuovo esame al Tribunale di Milano in altra composizione.

Il Giudice del rinvio provvederà anche a disciplinare le spese di lite di questo giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, in altra composizione, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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