Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17953 del 04/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 25/02/2019, dep. 04/07/2019), n.17953
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13158-2017 proposto da:
SASSOMECCANICA SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato ORLANDO RUGGIERI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 769/2016 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,
depositata il 17/11/2016;
udita la relazion e della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/19 del Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
Fatto
RILEVATO
Che:
Sassomeccanica srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Marche n. 769/3/2016 che ha accolto l’appello della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Ascoli Piceno n. 193/7/2009 che aveva accolto, solo parzialmente, il ricorso della società avverso un avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP, anno 2005;
l’Agenzia ha resistito con controricorso;
la Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell’Agenzia delle Entrate, con nota n. 2018/26890 del 18.07.2018 ha fatto pervenire a questa Corte, istanza di dichiarazione di estinzione del processo a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 46,comma 3, atteso che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, a norma dell’art. 11 del DL n. 50/2017, e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione-chiedendo che si dichiari l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 31021 del 2018,che questo collegio condivide e fa propria;
il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”; nulla per spese (art. 11 cit.) e per doppio contributo (14782/18 Cass.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione,per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019