Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17952 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24173/2009 proposto da:

C.S. (OMISSIS), CI.SE.

(OMISSIS), C.R. (OMISSIS), C.

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI GALLA E SIDAMA 49, presso il Dr. ALESSANDRO TRIBULATO,

rappresentati e difesi dall’avvocato TRIBULATO Antonino, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC. COOP. PER AZIONI

(OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio

dell’avvocato TROVATO CONCETTA M. RITA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANZALONE Cino, giusta procura ad lites per atto notaio

Michele Ottaviano di Ragusa in data 28.6.2011, n. rep. 147505, che

viene allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 970/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

21.4.008, depositata il 29/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Antonino Tribulato che si riporta

agli scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso; in subordine

chiede la trattazione dello stesso in pubblica udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 27 ottobre 2009 C.G. A., Ci.Se., C.R. e C.S. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 29 luglio 2008 dalla Corte d’Appello di Catania, confermativa della sentenza del Tribunale di Siracusa, che aveva dichiarato l’inefficacia delle donazioni effettuate da C. G.A. in favore di C.S., C.R. e Ci.Se..

La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha resistito con controricorso.

2 – Il ricorso risulta inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, con riferimento alla documentazione in ordine alla quale i ricorrenti argomentano. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^, n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

3 – In secondo luogo la formulazione dei diciotto motivi di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede 1’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

4. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1955 e 1304 c.c.. Il tema trattato è l’inammissibilità dell’avversa domanda per intervenuta liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1955 c.c.. La censura presuppone l’esame di documenti nei cui confronti non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Ne risente il quesito finale, che non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, ma sostanzialmente chiede una verifica della correttezza della sentenza impugnata, peraltro con riferimento a documenti versati in atti.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1301 e 1304 c.c.. Anche questa censura contiene un riferimento ad un documento (una sentenza del Tribunale di Ragusa) nei cui confronti non è stato rispettato dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate.

Il terzo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 1954 c.c., in relazione ai precedenti artt. 1301 e 1304. Anche questa censura presuppone l’esame di un documento (decreto ingiuntivo) e non postula l’enunciazione di un principio di diritto riferito alle norme indicate. Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.. Anche questa censura si basa sul contenuto della transazione, quindi si riferisce ad un documento nei cui confronti non è stato rispettato l’art. 366 c.p.c., n. 6. Il quesito finale, anzichè postulare l’enunciazione di un principio di diritto, presuppone, appunto esame, interpretazione e valutazione dell’atto transattivo.

Il quinto motivo lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio prospettato da parte appellante e comunque rilevabile d’ufficio:

esistenza del debito nei confronti della Banca di Ragusa a seguito della transazione conclusa dagli eredi A..

La censura è collegata alla precedente, in quanto implica l’esame dell’asserita transazione. Le argomentazioni a sostegno non vengono sintetizzate in un momento strutturato secondo i principi sopra enunciati.

Il sesto motivo presenta caratteristiche analoghe con riferimento alla manifestazione della volontà di C.G. di volere profittare ex art. 1304 c.c., della transazione conclusa dagli eredi A.. Anche in questo caso valgono le superiori considerazioni in ordine al contenuto della censura e al momento di sintesi, che non dimostra i vizi denunciati.

Il settimo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., sui requisiti e presupposti per l’azione revocatoria e dell’art. 2727 c.c., e segg., sulle presunzioni. Pur formalmente rubricata sotto il profilo della violazione di norme di diritto, in realtà la censura contiene ampi riferimenti alle risultanze processuali, di cui implica esame e valutazione e ne risente il quesito finale che non postula l’enunciazione di un principio di diritto, ma chiede una pronuncia di merito.

L’ottavo motivo denuncia vizi di motivazione circa il valore complessivo dei beni di tutti i coobbligati, ammontare del debito residuo e sussistenza dell’eventus darmi. La censura contiene ancora una volta ampi riferimenti alle risultanze processuali e, in particolare, a documenti nei cui confronti non è stato rispettato l’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il momento di sintesi non è tale.

Il nono motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.. La censura usa il riferimento alla norma processuale per esporre argomentazioni che attengono al merito.

Il decimo motivo ipotizza contraddittorietà della motivazione con riferimento alla condotta della Banca. Le argomentazioni a sostegno attengono al comportamento contradditorio della Banca e non alla sentenza impugnata, quindi non sono suscettibili di esame in questa sede.

L’undicesimo motivo denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., sui motivi di appello; error in procedendo sulla erronea affermazione di mancanza di specificità dei motivi di appello. La cesura implica interpretazione dell’atto di appello. Il quesito finale da per scontata la specificità dei motivi, negata dalla Corte territoriale e non postula l’enunciazione di un principio di diritto basato sulla norma indicata.

Il dodicesimo motivo denuncia vizio di motivazione circa l’esistenza della scientia damni. Le argomentazioni a sostegno e il quesito finale chiedono alla Corte di esprimere una valutazione di merito.

Il tredicesimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione del principio relativo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La censura non specifica quali sarebbero i punti che ne formano oggetto. Il riferimento alla C.T.U. non è congruo rispetto al vizio denunciato.

Il quattordicesimo motivo ipotizza ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., sui requisiti e presupposti per l’azione revocatoria; indeterminatezza del credito.

La censura da per scontato che il credito fosse indeterminato e si conclude con un quesito che da ugualmente per scontato tale fatto e non postula l’enunciazione di un principio di diritto.

Il quindicesimo motivo lamenta contraddittorietà della motivazione nella valutazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà. Il riferimento è ad un documento nei cui confronti non è stato rispettato l’art. 366 c.p.c., n. 6, implica valutazioni e si conclude con un quesito che rende necessari lettura e valutazione del documento.

Il sedicesimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (principio dell’onere della prova) e art. 2729 c.c. (presunzioni semplici) e dell’att. 115 c.p.c..

La censura è ripetitiva delle precedenti e, quindi, inammissibile.

Il diciassettesimo motivo ipotizza contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa i dati presuntivi posti a sostegno della decisione. Anche questa censura è ripetitiva di precedenti, non è autonoma e risulta generica.

Il diciottesimo motivo denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c.;

mancata ammissione di mezzi istruttori; contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa l’avvenuta estinzione del credito.

Le prove debbono essere richieste ed espletate nel giudizio di primo grado, fatta salva l’eccezione prevista dall’art. 345 c.p.c., comma 3, in riferimento alla quale i ricorrenti non hanno argomentato. Il quesito finale sollecita una valutazione.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria e chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria non sono condivisibili, confliggono con orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, non superano i rilievi contenuti nella relazione; i ricorrenti insistono sulla omessa valutazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ma non considerano che questa Corte afferma costantemente (confronta, ex multis, Cass. n. 25800 del 2010; Cass. n. 26937 del 2006) che ad essa deve escludersi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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