Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17952 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GFC Immobiliare s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona della

legale

rappresentante sig.ra C.R., rappresentata e difesa per

procura in calce al ricorso dall’Avvocato Mariano Giovanni,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Gambardella

Francesco in Roma, lungotevere dei Mellini n. 34;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/1/2007 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 16 gennaio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. IANNELLO

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

Letto il ricorso proposto dalla s.r.l. GFC Immobiliare per la cassazione della sentenza n. n. 89/1/07 dell’16.1.2008 della Commissione regionale della Lombardia, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento per mancato versamento dell’IVA per l’anno 1999;

letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso, osservando che:

il primo motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione, e’ inammissibile, in quanto formulato in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo ai quesito di diritto, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilita’;

il secondo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si conclude con il seguente quesito di diritto:

vero che la societa’ ricorrente GFC Immobiliare ai sensi ed agli effetti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 25, 27 e 30 ha il diritto a vedersi riconosciuto ed a riportare nella dichiarazione Iva relativa all’anno 2000 il credito Iva di Euro 23822,61 (L. 46.127.000 risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 1998 e il credito Iva di Euro 7,23 (L. 14.000) risuonate dalla registrazione delle operazioni passive nel 1999, pur avendo la ricorrente omesso di presentare la dichiarazione iva relativa all’anno 1999?;

anche questo motivo appare inammissibile atteso che il quesito di diritto, per come formulato, si risolve in un interrogativo sulla mera fondatezza della domanda, senza indicare ne’ precisare la questione controversa, il principio di diritto in forza del quale e’ stata decisa ed il diverso principio di cui il ricorrente chiede l’applicazione;

– in merito al tema dei requisiti di contenuto del quesito che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che il quesito di diritto non puo’ risolversi nell’interrogativo se la domanda sia o meno fondata, ma deve consistere in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto ….. rispetto a quello che e’ alla base del provvedimento impugnato – di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; Cass. S. U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007);

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sta a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in ordine agli adempimenti richiesti, a pena di inammissibilita’, dalla disposizione di cui all’art. 366 bis c.p.c. (ex multis: Cass. n. 8463 del 2009; Cass. n. 7197 del 2009; Cass. S.U. n. 16528 del 2008);

che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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