Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17952 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. I, 27/08/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 27/08/2020), n.17952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25532-2015 r.g. proposto da:

S.M.A., (cod. fisc. (OMISSIS)) e S.P. (cod.

fisc. (OMISSIS)), rappresentate e difese, giusta procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Mauro Germani, presso il

cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Valeri n.

1.

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETA’ COOPERATIVA, (cod.

fisc. P.IVA (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Dott. L.F., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dall’Avvocato Luigi Pedretti, presso il cui studio è elettivamente

domiciliata in Roma, alla Via Tommaso Salvini n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in

data 26.1.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello proposto dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETA’ COOPERATIVA nei confronti di S.M.A. e S.P., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, con la quale era stata accolta la domanda risarcitoria avanzata con la domanda principale delle appellate in relazione agli investimenti non autorizzati compiuti dalla banca in esecuzione del contratto di amministrazione e custodia titoli e con cui era stata condannata la banca al pagamento della somma pari ad Euro 88.000, oltre interessi sino al saldo.

La corte del merito ha ricordato che, con sentenza n. 340/2007 era stata dichiarata la illegittimità costituzionale della norma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 13 nella parte in cui si prevedeva la cd. ficta confessio, conseguente alla mancata ovvero intempestiva costituzione del convenuto nel rito societario; ha pertanto ritenuto di dover rivedere integralmente la decisione di primo grado, attraverso un nuovo scrutinio delle prove allegate da entrambi le parti, posto che la decisione del giudice di prima istanza era stata fondata sull’ammissione della fondatezza dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria azionata dalle clienti della banca, attraverso la predetta ficta confessio, determinata, sulla base della norma poi dichiarata incostituzionale, dalla mancata tempestiva costituzione in giudizio da parte della banca; ha inoltre rilevato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 c.p.c., la mancata riproposizione da parte delle appellate delle domande non esaminate dal Tribunale (perchè ritenute assorbite dall’accoglimento della domanda principale) e relative alle dedotte violazioni dell’art. 21 TUF e art. 28 Reg. Consob, nell’ambito degli obblighi informativi della banca in relazione all’esecuzione del contratto di investimento intercorso tra le parti; ha inoltre ricordato che l’appello proposto dall’istituto di credito doveva considerarsi incentrato sul rilievo della riferibilità alla S. delle operazioni di investimento mobiliare eseguite dalla banca e che la circostanza che solo nell’atto di appello si parli di “ratifica tacita” dell’operato del T., considerato dalle stesse appellate faisus procurator, non qualificava tale deduzione difensiva della banca quale eccezione nuova, inammissibile in appello in omaggio a quanto disposto dall’art. 345 c.p.c., in quanto l’appellante, con chiaro riferimento ai documenti prodotti dalla parte attrice in primo grado (e ciò con precipuo riferimento alla corrispondenza intercorsa tra la banca ed il cliente), non aveva introdotto nel dibattito processuale una ragione di indagine diversa ed ulteriore rispetto a quelle allegate nel primo giudizio; ha comunque evidenziato che si tratterebbe di eccezione in senso lato, non subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte e ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis; ha pertanto ritenuto che la prova della consapevolezza da parte delle clienti dell’esecuzione delle operazioni di borsa da parte della banca era estraibile sia dalla circostanza che il T.F. (colui il quale aveva agito in nome e per conto della S.P.) era il coniuge di quest’ultima sia dalla corrispondenza intercorsa tra le parti; ha infatti evidenziato che con la missiva del 8.11.2001 le appellate avevano invitato la banca “a contabilizzare le transazioni eseguite con i fondi del deposito titoli” su altro e diverso conto corrente e a revocare deleghe e procure a qualsiasi soggetto rilasciate per l’esecuzione di operazioni sul conto “deposito titoli”; ha inoltre ricordato che con lettera del 21.1.2002 la banca aveva comunicato di aver provveduto alla revoca concessa al T. e che in data 31.7.2002 le appellate avevano richiesto gli estratti conto relativi alle operazioni di investimento; ha, dunque, osservato, sulla base dello scrutinio degli elementi di prova documentali sopra evidenziati, che le S. erano venute a conoscenza delle transazioni finanziare eseguite dalla banca per loro conto, sicchè, con la richiesta di modifica delle modalità di accredito delle cedole e del contravalore dei titoli e con la contestuale richiesta di revoca delle deleghe, oltre che con l’omessa contestazione delle transazioni (di cui avevano ricevuto puntuale informazione con i fogli di riepiloghi movimenti), doveva ritenersi che le clienti avessero ratificato, ai sensi dell’art. 1399 c.c., l’operato del funzionario della banca non autorizzato; ha infatti evidenziato che la dichiarazione di ratifica della manifestazione di volontà del falsus procurator ben poteva essere integrata da una non equivoca manifestazione di volontà incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza poteri, e dunque anche per facta concludentia, e cioè con atti e fatti che manifestino in modo non equivoco la volontà di far proprio il contratto e in suoi effetti; ha evidenziato, da ultimo, che era stato rispettato anche il requisito di forma della ratifica, posto che gli ordini di borsa non devono necessariamente essere impartiti per iscritto.

2. La sentenza, pubblicata il 26.1.2015, è stata impugnata da S.M.A. e S.P. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETA’ COOPERATIVA ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c. (relativamente al principio di non contestazione), nonchè dell’art. 23 tuf (in relazione alla violazione del principio dell’inversione dell’onere della prova nel contenzioso risarcitorio per servizio di intermediazione finanziaria) e dell’art. 2697 (in punto di rispetto dell’onere probatorio).

2. Il secondo mezzo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1421 c.c., con riferimento al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e degli artt. 1175,1176 e 1375 c.c., nonchè omesso esame di in fatto decisivo del giudizio con violazione dell’art. 23 Tuf, sempre in tema di inversione dell’onere della prova nei giudizi sopra ricordati.

3. Con il terzo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e comunque vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione ad un fatto decisivo della decisione, con riferimento alla violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. (in relazione al dedotto vizio di ultarpetizione), e degli artt. 214 e 216 c.p.c. e art. 1399 c.c.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Il primo motivo di censura è invece inammissibile per evidente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in relazione al rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.

4.1.1 Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020). Va aggiunto che, sempre secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. anche Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018), i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

4.1.2 Peraltro, anche là dove il ricorrente censuri la violazione o falsa applicazione di norme processuali, quest’ultimo ha l’obbligo di specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016).

4.1.3 Ciò posto in termini generali, va osservato come, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 167 c.p.c. con riferimento al riferito contrasto della decisione impugnata con il principio di non contestazione dei fatti costitutivi della domanda, la parte oggi ricorrente non abbia in alcun modo specificato quali sarebbero state le circostanze, dedotte nell’atto di citazione, che non sarebbero state oggetto di contestazione da parte della banca, e ciò anche attraverso l’allegazione degli atti processuali a ciò necessari (atto di citazione; comparsa di risposta; atto di appello). Ed invero, si legge nel ricorso introduttivo (cfr. pag. 7) che, nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado (di cui si ripete non si allega copia), “non si prendeva specifica posizione sui fatti contestati dalle attrici”, con ciò non comprendendosi quali fossero i fatti non contestati già nel giudizio di primo grado e mettendo al contempo in luce l’evidente violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo quanto disposto dal sopra richiamate art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Del resto, va aggiunto che – anche per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), – il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015).

Ne consegue l’inammissibilità della censura così prospettata.

4.2 In secondo motivo è invece complessivamente infondato.

Lo stesso presenta profili di inammissibilità ed anche di infondatezza.

4.2.1 Un primo profilo di impugnazione riguarda l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento alla mancata statuizione del giudice di appello sulla violazione delle norme poste a presidio della corretta informazione dell’investitore, ai sensi dei sopra richiamati indici normativi dettati dall’art. 21 TUF e dall’art. 28 Reg. Consob (profili – è il caso qui di ricordarlo – sui quali il giudice di prima istanza non si era pronunciato, in quanto assorbiti dalla pronuncia di accoglimento della domanda principale).

4.2.2 Ciò posto, risulta evidente come il giudice di appello non sia incorso in un’omessa pronuncia su una domanda proposta dalle parti, atteso che sulla domanda relativa alle dedotte violazioni degli obblighi informativi da parte del terzo intermediario ha osservato, al contrario e correttamente, che tali domande, già ritenute assorbite dal giudice di prima istanza, non erano state riproposte dalle appellate, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., nel giudizio di appello, sicchè le stesse dovevano essere considerate come rinunziate.

Tale espressa statuizione di inammissibilità, decretata ai sensi del sopra richiamato art. 346 c.p.c., non è stata neanche espressamente ed adeguatamente censurata da parte delle odierni ricorrenti.

4.2.3 A ciò va comunque aggiunto che, sempre secondo gli insegnamenti di questa Corte, in tema di impugnazioni, la parte integralmente vittoriosa in primo grado, qualora abbia in detto grado proposto, oltre alla domanda principale integralmente accolta, anche una domanda subordinata assorbita dall’accoglimento della domanda principale, è tenuta, in caso di appello della controparte, a riprodurre la relativa questione al giudice dell’impugnazione; tale riproposizione, peraltro, può ritenersi rituale ai sensi dell’art. 346 c.p.c., solo se la relativa domanda sia proposta con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamente intellegibile per la controparte ed il giudicante (Sez. 2, Sentenza n. 27570 del 14/12/2005; Sez. 3, Sentenza n. 13082 del 05/06/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 25/02/2009; Sez. 2, Sentenza n. 13602 del 30/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 22841 del 09/11/2016; Sez. 3, Sentenza n. 8674 del 04/04/2017 Sez. 2, Ordinanza n. 17749 del 19/07/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 20451 del 28/08/2017). Sul punto, si è espressa da ultimo anche la giurisprudenza di vertice di questa Corte secondo cui, verbatim, “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo” (v. Sez. U -, Sentenza n. 13195 del 25/05/2018; cfr. anche: Sez. 3 -, Ordinanza n. 29642 del 12/12/2017 Sez. 6 – L, Ordinanza n. 19503 del 23/07/2018; Sez. 3 -, Ordinanza n. 21018 del 23/08/2018; v. da ultimo anche Sez. U -, Sentenza n. 7940 del 21/03/2019).

Ne consegue che la doglianza così prospettata risulta radicalmente infondata e va pertanto rigettata.

4.2.3 Sotto altro profilo, le ricorrenti denunciano violazione dell’art. 1418 c.c., sempre in relazione alla mancata pronuncia nel merito delle doglianze sollevate in riferimento alla violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 21, comma 1 tuf e art. 28 Reg. Consob, riguardando violazione di norme di legge – sempre secondo gli assunti delle ricorrenti – implicanti profili di nullità del contratto di investimento e dei conseguenti ordini di investimento, con necessità che le relative nullità potessero essere rilevate da giudice di appello, anche senza alcun rilievo dalla parte a ciò interessata.

A ciò è necessario replicare che, secondo un consolidato ed ora incontrastato orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sez. Un. con il noto arresto rappresentato dalla sent. n. 26725 del 19/12/2007, in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. “nullità virtuale”), ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi.

Ne consegue che, come, poi, ribadito anche dalla giurisprudenza successiva (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10/04/2014), in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto “contratto quadro”), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”. Va in ogni caso escluso, in assenza di una esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418 c.c., comma 1, la nullità del cosiddetto “contratto quadro” o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (cfr., anche Sez. 3, Ordinanza n. 525 del 15/01/2020).

Orbene, osserva la Corte come non essendo neanche astrattamente rintracciabile, nel caso di specie, una nullità riferibile ai contratti di negoziazione mobiliare intercorsi tra le parti, non è neanche predicabile la possibilità di un rilievo officioso della questione relativa alla violazione degli obblighi informativi da parte dei giudici del merito.

4.2.4 Sotto altro ed ulteriore profilo le ricorrenti censurano la motivazione impugnata in riferimento alla valutazione giudiziale di piena consapevolezza da parte delle clienti dell’esecuzione del contratto di investimento attraverso la comunicazione del riepilogo movimenti spedito dalla banca ai clienti, non avendo tenuto in considerazione la corte di appello che le odierni ricorrenti avevano contestato alla banca, sin dal primo grado, che non erano stati loro inviati i rendiconti trimestrali esplicativi, di cui invece avevano chiesto copia con già con la missiva datata 31 luglio 2012.

4.2.4.1 La censura, per come formulata, è inammissibile.

Va ricordato che non è più declinabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, vizio invece richiamato dalle ricorrenti nella rubrica del motivo ed articolato nel corpo della censura.

Sul punto, non è inutile ricordare che, secondo la giurisprudenza di vertice espressa da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Va anche precisato che, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Ciò posto, risulta evidente come, nel caso in esame, la parte ricorrente abbia, per un verso, dedotto un vizio argomentativo, non più declinabile ai sensi del sopra richiamato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, per altro verso, richieda una rivalutazione delle risultanze documentali in ordine al profilo dell’effettiva conoscenza dei clienti dell’esecuzione degli investimenti da parte della banca del capitale oggetto del contratto quadro di investimento mobiliare, profilo quest’ultimo che non risulta neanche essere invero decisivo in relazione alla ratio dedidendi adottata dalla corte territoriale, che ha fondato l’assenza di responsabilità della banca, in ordine alle denunciata assenza di autorizzazione delle clienti, non già su quest’ultimo profilo, quanto piuttosto sulla ratifica da parte delle clienti stesse dell’operato del falsus procurator.

Nè è possibile rintracciare, sul punte qui da ultimo in esame, un omesso esame di fatto decisivo, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e ciò sia in ragione della non decisività del fatto dedotto dalle ricorrenti (per le ragioni da ultimo sopra evidenziate) sia in riferimento alla circostanza che la ccrte si è effettivamente pronunciata in ordine alla effettiva conoscenza delle oparazionì finanziarie oggetto di denuncia tramite l’affermazione secondo cui a comunicazione del riepilogo movimenti da parte della banca non poteva non comportare tale conoscenza in capo alle odierni ricorrenti.

4.3 Il terzo motivo è, in parte, inammissibile e, in altra parte, infondato.

4.3.1 Sotto un primo profilo la parte ricorrente denuncia violazione degli art. 112 e 345 c.p.c. e vizio di ultrapetizione in relazione all’affermata intervenuta ratifica dell’operato del T.F., falsus procurator, eccezione che, secondo gli assunti delle ricorrenti, sarebbe stata sollevata dalla banca solo in grado di appello.

Va in primo luogo evidenziato come anche questa doglianza non sia autosufficiente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, non avendo la parte ricorrente allegato i relativi documenti richiamati nel motivo di censura.

Ma in realtà la doglianza è anche infondata.

Invero, risulta circostanza documentalmente provata e peraltro riportata nella sentenza impugnata quella secondo cui la riferibilità soggettiva delle operazioni di investimento alle S. era stata dedotta dalla banca già in primo grado e comunque ribadita in appello, talchè la questione della ratifica dell’operato del T. deve considerarsi introdotta in giudizio già nel giudizio celebrato innanzi al primo giudice.

4.3.2 Le ulteriori censure, articolate invece in riferimento alla valutazione della intervenuta “ratifica tacita”, sono da considerarsi invece inammissibili, in quanto volte a richiedere alla corte di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio, e ciò con particolare riferimento al contenuto della missiva datata 8.11.2011 e al comportamento acquiescente della cliente rispetto alle operazioni finanziarie poste in esecuzione dal falsus procurator. Sul punto, va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11863 del 15;05/2018). Detto altrimenti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Ciò posto, va evidenziato come le ricorrenti vorrebbero ripetere uno scrutinio del contenuto della missiva del 8.11.2011, a fronte di una motivazione che – senza voler qui ripetere valutazioni fattuali rimesse allo scrutinio esclusivo dei giudici del merito – ha evidenziato, con argomentazioni scevre da criticità ed aporie, che non solo la missiva sopra ricordata, ma anche la complessiva corrispondenza precontenziosa e la rendicontazione bancaria deponevano per far ritenere l’atteggiamento delle clienti come consapevole dell’attività svolta del T. ed acquiescente alla stessa.

4.3.4 Nè è possibile ritenere fondato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 350 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento alla dedotta questione del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla delega trasmessa:n copia alla banca con missiva del 9.3.2004, posto che, per un verso, il fatto dedotto come circostanza il cui omesso legittimerebbe la doglianza così articolata riguarda, con tutta evidenza, profili non decisivi ai fini della decisione, fondandosi la ratio decidendi della motivazione impugnata sul diverso profilo della ratifica delle operazioni del falsus procurator da parte della rappresentata (ratifica che, anzi, presuppone l’inesistenza di una precedente delega) e che, per altro verso, le argomentazioni riguardanti la prova della “ratifica tacita” si fondano su altre e diverse considerazioni, riconducibili, invero, al contenuto della corrispondenza precontenziosa e al fatto che le S. non avessero contestato le rendicontazioni ricevute, profili quest’ultimi invece non impugnati in alcun modo da parte delle ricorrenti con il mezzo qui in esame.

4.3.5 L’ulteriore profilo di censura, articolato come violazione dell’art. 1399 c.c., è invece inammissibile per violazione, anche questa volta dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non avendo la parte ricorrente allegato il contratto quadro, da cui sarebbe evincibile la prescritta forma scritta anche degli ordini di esecuzione del contratto di investimento e dunque la violazione degli obblighi di forma per la ratifica degli atti, ai sensi della disposizione normativa sopra ricordata e di cui si assume la violazione. Sul punto, non va dimenticato che, anche secondo la giurisprudenza di questa corte, qualora nel contratto quadro sia prevista la forma scritta per i singoli ordini d’investimento la prolungata acquiescenza dell’investitore rispetto agli effetti determinati dagli acquisti dei titoli, eseguiti in assenza del requisito, non determina alcun effetto sanante del difetto di forma (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 25335 del 25/10/2017).

Tuttavia la parte ricorrente non ha allegato il contratto quadro, così rendendo generica e non autosufficiente la doglianza.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso e la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio secondo le regole della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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