Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17952 del 13/08/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17952 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 26645-2012 proposto da:
LARINO BRUNO LRNBRN46T08A064X, GRADO MARILINA
GRDMLN49E41L259L, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICI
MARCO, rappresentati e difesi dall’avvocato MAZZA GAETANO
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
IASEVOLI FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato MASTROCOLA
ANTONELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MANCUSO
ALFONSO giusta mandato a margine del controricorso;

– contraricorrente –

Data pubblicazione: 13/08/2014

avverso la sentenza n. 2145/2012 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 15/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/201A, dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Ric. 2012 n. 26645 sez. M2 – ud. 20-05-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha
depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375
c.p.c.:

parziale riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Nola, riduceva di
25.000,00 euro il prezzo di vendita di un immobile, che la pronuncia di prime
cure aveva trasferito ex art. 2932 c.c. dai promittenti venditori, i coniugi
Bruno Larino e Marilina Grado, al promissario acquirente, Felice Iasevoli.
Alla base della decisione, l’inadeguatezza statica del fabbricato e la
conseguente necessità di eseguire opere di consolidamento.
2. – Per la Labsazione di tale sentenza Bruno Larino e Marilina Grado
propongono ricorso.
2.1. – Resiste con controricorso Felice Iasevoli.
3. – Due i mezzi d’annullamento proposti.
3.1. – Col primo è dedotta la violazione e falsa applicazione della legge n.
64/74 e dell’art. 35, commi 1, 2 e 4 legge n.47/85, connessa al vizio di
motivazione, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. Parte ricorrente
sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il D.M. 24
gennaio 1986, nonostante la costruzione oggetto della vendita fosse stata
realizzata in epoca anteriore a tale decreto, mentre la disciplina applicabile
doveva rinvenirsi nella legge n. 64/74, “in quanto la costruzione [era stata]
ultimata alla data del 1° ottobre 1983, e [era] suscettibile di sanatoria ai sensi
del combinato disposto di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 35”. La motivazione
della sentenza impugnata, inoltre, sarebbe contraddittoria nella parte in cui
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“l. – Con sentenza depositata il 15.6.2012 la Corte d’appello di Napoli, in

afferma che non può imputarsi ai venditori il mancato rispetto di norme che
non erano vigenti al momento della costruzione del manufatto, e ciò
nonostante, però, attribuisce ai coniugi Larino-Grado la relativa
responsabilità.

2697 c.c., 113 c.p.c. e 1 disp. preliminari al c.c. La violazione di cui al primo
motivo, sostiene parte ricorrente, propagherebbe la nullità della sentenza
anche riguardo alla valutazione dell’onere della prova gravante sullo Iasevoli.
Il riferimento al D.M. 24 gennaio 1986 è stato illegittimamente introdotto dal
c.t.u., supplendo così all’onere probatorio a carico della suddetta parte, e
altrettanto erroneamente considerato dalla Corte d’appello, nonostante i
decreti ministeriali non siano fonti del diritto e per essi, pertanto, non operi il
principio iura novit curia.
4. – I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta
connessione, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata e,
pertanto, sono inammissibili.
Al contrario di quanto sostiene la parte ricorrente, la sentenza impugnata
non si basa per nulla sull’applicazione del D.M. 24 gennaio 1986 (contenente
norme tecniche relative alle costruzioni sismiche), che anzi ritiene
espressamente inapplicabile alla fattispecie (e che menziona solo nel
richiamare le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado). La Corte
territoriale, infatti, ha ritenuto che la riduzione del prezzo fosse giustificata
dall’inadeguatezza statica del fabbricato e dalla conseguente necessità di
eseguire opere di consolidamento, “anche a prescindere dalla realizzazione di
un vero e proprio adeguamento sismico, posto che non può imputarsi ai
4

3.2. – Il secondo motivo espone la vinlazione e falsa applicazione degli artt.

venditori il mancato rispetto di norme che non erano vigenti all’epoca di
realizzazione del manufatto” (v. pag. 9 sentenza impugnata). In altri termini,
la decisione si fonda sull’applicazione non di una disciplina tecnica, ma di un
giudizio tecnico, che a sua volta non forma ex se oggetto di censura. I motivi

l’accertamento delle precarie condizioni statiche dell’immobile.
Ogni doglianza inerente al D.M. citato e alla relativa introduzione in causa
è — dunque e a tacere d’altro — fuori contesto.
4.1. – Analogamente è a dirsi quanto alla denunciata violazione dell’art. 35
legge n. 47/85. La Corte territoriale ha respinto, infatti, proprio il motivo
d’appello incidentale dello Iasevoli, tendente a far valere la mancata consegna
della documentazione inerente alla domanda di condono edilizio (v. pag. 6); e
non essendo stata pronunciata la riduzione del prezzo di vendita per ragioni di
non conformità urbanistica, anche tale censura è destituita di pregio.
5. – Pertanto, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di
cui sopra, ex art. 375, n. 5 c.p.c.”.
II. – La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale nessuna delle
parti ha depositato memoria.
III. Il ricorso va, pertanto, respinto.
IV. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che
liquida in € 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 20.5.2014.

d’impugnazione svolti non contestano, infatti, il substrato logico che regge

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