Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17952 del 04/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 25/02/2019, dep. 04/07/2019), n.17952
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 246-2017 proposto da:
AET APPARATI ELETTROMECCANICI E TELECOMUNICAZIONI SRL, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio
dell’avvocato LIVIA SALVINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2007/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
LECCE, depositata il 29/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2019 dal Consigliere Dott.ssa TADDEI MARGHERITA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
A.E.T. Srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Puglia n. 2007/2016 che ha accolto l’appello della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Lecce n. 54/2/13 che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis, per IRES 2007;
l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; la Società ha chiesto ritualmente ed ottenuto la sospensione del processo a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, depositando a
corredo dell’istanza di sospensione la ricevuta della presentazione della domanda di definizione della lite e del modello F24, attestante il pagamento in unica soluzione del dovuto del dovuto; la società ha depositato, il 05.09.2018, istanza di estinzione del giudizio, perchè essendosi verificati i presupposti di legge, può dichiararsi cessata la materia del contendere.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Sussistono i presupposti di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, commi 8 e 10, per dichiarare estinto per legge il giudizio di cassazione, senza spese (art. 11 citato) e doppio contributo (Cass. 14782/18).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8 e 10.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019