Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17951 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21171/2009 proposto da:

B.C. (OMISSIS), B.A.

(OMISSIS), L.N. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22,

presso lo studio dell’avvocato POTTINO Guido, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati TOSCA CAPPABIANCA, FRANZONI MASSIMO,

giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del suo

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato CHIOZZA Anna, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COSTANTINO FRANCESCO,

giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

A.E., P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE U. TUPINI 133, presso lo studio dell’avv. AGOSTINO DE

ZORDO, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. FLAVIO

PECCENINI, giuste deleghe a margine della prima e della seconda

pagina del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

FONDIARIA-SAI SPA in persona del suo Condirettore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV n. 99, presso lo

studio dell’avv. FERZI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avv. RICCARDO MOLLAME, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo

studio dell’avv. ANNA CHIOZZA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. FRANCESCO COSTANTINO, giusta procura speciale

alle liti in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

B.S., B.R.;

– intimati –

ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 393/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

28/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Guido Pottino che si riporta ai

motivi del ricorso, insistendo per l’accoglimento;

udito per la controricorrente (Vittoria Assicurazioni SpA) l’Avvocato

Anna Chiozza che si riporta ai motivi del controricorso;

udito per i controricorrenti e ricorrenti incidentali ( A.

E. e P.S.) l’Avvocato Roberto Bragaglìa (per delega

avv. Agostino De Zordo) che si riporta agli scritti;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale (Fondiaria –

Sai SpA) l’Avvocato Carlo Ferzi che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 23 settembre 2009 B.A., B.C. e L.N. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 18 marzo 2009 dalla Corte d’Appello di Bologna, che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Ferrara avente ad oggetto una complessa vicenda di risarcimento danni da sinistro stradale.

La Fondiaria – Sai S.p.A., A.E. e P.S. hanno resistito e proposto ricorsi incidentali, la Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha resistito con separati controricorsi, mentre B.S. e B.R. non hanno espletato attività difensiva.

2 – I tre motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normative tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Il primo motivo lamenta omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento al contributo causale dell’Anguillari nella causazione del sinistro.

Le argomentazioni a sostegno rendono necessari esame e valutazione delle risultanze processuali, attività inibite al giudice di legittimità. Manca il momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata sia, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

Il secondo motivo denuncia omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione o falsa applicazione dell’art. 268 c.p.c., in relazione all’inammissibilità dell’intervento di B.C. e di L.N.. Manca il momento di sintesi relativo al vizio di motivazione e il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulla norma indicata, ma chiede alla Corte di verificare la correttezza della sentenza impugnata.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per il terzo motivo che denuncia omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione o falsa applicazione dell’art. 2056 c.c., in relazione alla valutazione dei danni per perdita della capacità lavorativa generica di B.A.; in relazione alla quantificazione dei giorni di inabilità temporanea, in relazione alla quantificazione delle spese future e a quelle già sostenute, in relazione alle spese di acquisto di un’autovettura e di un immobile idoneo alle esigenze del B..

3. – La Fondiaria – Sai ha proposto ricorso incidentale incondizionato articolato in quattro motivi.

Il primo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1124 c.c., per avere la Corte territoriale attribuito al danneggiato rivalutazione a titolo di maggior danno e interessi legali senza che B.A. li avesse mai richiesti nè allegato e provato i necessari presupposti. La censura è inammissibile per erronea individuazione della norma assertivamente violata o falsamente applicata. In realtà la ricorrente incidentale lamenta un vizio di extrapetizione, per cui il corretto riferimento sarebbe stato non all’art. 1224 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ma all’art. 112 c.p.c. con riferimento al successivo art. 360 c.p.c., n. 4.

Il secondo motivo tratta la medesima questione sotto il diverso profilo della mancanza di danno per il B. considerata la sua condanna a restituire alla Vittoria il massimale assicurato a suo tempo percepito senza rivalutazione e interessi.

La censura è inammissibile perchè priva di argomentazioni a sostegno, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4. Il terzo motivo ipotizza ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., con riferimento all’accoglimento della domanda di mala gestio impropria senza considerare gli importi via via versati in acconto al B. Anche questa censura è impropriamente riferita all’art. 1224 c.c., e implica esame di documenti (comprovanti gli evidenziati versamenti) nei cui confronti non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Il quarto motivo propone la medesima questione sotto il profilo dell’error in iudicando ai sensi dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su di essa.

Come enunciato in risposta al primo motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c., va fatta valere ai sensi di n. 4 – e non del n. 3 – dell’art. 112 (rectius: 360) c.p.c.. Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate, ma chiede la verifica della correttezza della sentenza impugnata.

La Fondiaria – Sai ha formulato anche un quinto motivo condizionato all’accoglimento del motivo del ricorso principale proposto dagli intervenuti B.C. e L.N. e, quindi, assorbito nella declaratoria di inammissibilità del medesimo, così come il rimane assorbito ricorso incidentale condizionato di A. e P..

4. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti principali e la Fondiaria – Sai hanno presentato memorie; le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con le memorie dai ricorrenti principali e dal ricorrente incidentale non sono condivisibili, contrastano con l’insegnamento giurisprudenziale, non superano i rilievi contenuti nella relazione; con particolare riferimento al secondo motivo del ricorso principale si osserva che occorreva che la censura fosse formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e che il quesito è assolutamente generico;

che, pertanto, il ricorso principale e il ricorso incidentale autonomo vanno dichiarati inammissibili con assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati; sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale incondizionato della Fondiaria – Sai, assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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