Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17951 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 25/02/2019, dep. 04/07/2019), n.17951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6055-2016 proposto da:

C.G., HYPER STUDIO SRL, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

ROBERTI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

BERGAMO;

– intimati –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

HYPER STUDIO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO ROBERTI;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3642/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 21/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2019 dal Consigliere Dott.ssa TADDEI MARGHERITA.

Fatto

RILEVATO

che

C.G. in persona e quale legale rappresentante della Hyper Studio Srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia n. 3642/2015 che ha respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza della CTP di Bergamo n. 180/5/2013 che aveva solo in parte accolto i ricorsi delle due parti, riuniti, relativi a due avvisi di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP, anni 2006 e 2007;

l’Agenzia ha resistito con controricorso;

la Direzione Provinciale di Bergamo dell’Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire a questa Corte, il 13.09.2018, le note n. 2018/105475U del 13.08.2018 e n. 2018/105477U con le quali si attesta che i contribuenti hanno presentato domanda di definizione della controversia, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione-chiedendo che si dichiari l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese,a norma del D.Lgs, n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 31021 del 2018,che questo collegio condivide e fa propria;

il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”; nulla è dovuto per doppio contributo (Cass. 14782/18) e per spese (art. 11 citato).

P.Q.M

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il

verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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