Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17950 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.M., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso

per procura in calce al ricorso dall’Avvocato PAPA Salvatore,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Domenico

Siciliano in Roma, via San Sebastianello n. 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 122/28/2008 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Caltanisetta,

depositata il 23 settembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

Letto il ricorso proposto da V.M. per la cassazione della sentenza n. 122/28/2008 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Caltanisetta, depositata il 23 settembre 2008. che aveva confermato la pronuncia di primo grado di rigetto parziale del suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, a seguito della rideterminazione del reddito della s.a.s. Centro Edile di Venezia Mattia & C aveva elevato il suo reddito da partecipazione alla suddetta societa’ per l’anno vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegalo dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la cassazione delle sentenze di primo e di secondo grado e rinvio della causa al primo giudice, osservando che:

– nel caso di specie, in via preliminare ed assorbente rispetto all’esame dei ricorso, occorre dichiarare la nullita’ dell’intero processo per violazione del principio dell’integrita’ del contraddittorio, tenuto conto che. secondo l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni unite di questa Corte con decisione n. 14815 del 4 giugno 2008, il ricorso proposto da uno dei soci o dalla societa’ di persone, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la posizione della societa’ e quella di tutti i soci (salvo che l’impugnativa prospetti questioni personali), con l’effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), sicche’, trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti e’ nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 2, e la nullita’ puo’ e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, con conseguente rimessione della controversia avanti al giudice di primo grado;

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parie ricorrente, che ha depositato memoria;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato, con la precisazione, rispetto a quanto osservato dalla parte in memoria, che, vertendosi nel caso considerato in un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario, il vizio di difetto di integrita’ del contraddittorio non appare rimediabile mediante la riunione, in questa fase del processo, degli eventuali giudizi promossi dalla societa’ o dai singoli soci avverso gli accertamenti loro notificati a seguito della ridetemi inazione del reddito della societa’, riunione che non puo’ che ovviamente avvenire in un momento successivo a quello in cui le singole sentenze sono state pronunciate in difetto del necessario contraddittorio tra tutti gli interessati;

che, in conclusione, va disposta la cassazione di entrambe le sentenze di merito ed il rinvio della causa al giudice di primo grado affinche’, adempiuti i necessari adempimenti per assicurare l’integrita’ del contraddittorio mediante l’ordine di integrazione previsto dall’art. 102 c.p.c., comma 2, ovvero mediante a riunione dei procedimenti instaurati autonomamente dalle parti necessario del giudizio – pronunci sul merito della impugnativa;

che le ragioni della decisione integrano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio finora svoltosi.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza di secondo grado e quella di primo grado e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Enna. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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