Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17950 del 04/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 25/02/2019, dep. 04/07/2019), n.17950
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2667-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CHURCH ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI
43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANFRANCO GAFFURI,
ALBERTO GAFFURI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3142/2015 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 09/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
Fatto
RILEVATO
che:
l’Avvocatura Generale dello Stato per l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia n. 3142/42/15 che ha respinto l’appello della stessa Agenzia avverso la sentenza della CTP di Milano n. 399/46/14, che aveva accolto il ricorso della Church Italia Srl contro cartella di pagamento per irregolarità fiscali, anno 2007;
la contribuente non ha svolto attività difensiva;
la Direzione Provinciale di Milano dell’Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire a questa Corte, il 31.07.2018, la nota senza numero e data con la quale si attesta che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art 11, e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione – chiedendo che si dichiari l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 46, comma 3;
Diritto
CONSIDERATO
che:
l’adesione della contribuente alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 31021 del 2018,che questo collegio condivide e fa propria;
il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”; nulla è dovuto per spese (art. 11 citato) e per doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019