Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1795 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33675-2018 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO

DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA IORETTI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO N. (OMISSIS) della (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2536/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 10 febbraio 2015, respingeva la domanda presentata dal fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione affinchè venisse dichiarata l’inefficacia, ex art. 67, comma 2, L. fall., di pagamenti per complessivi Euro 52.000 effettuati dalla compagine in bonis tra il luglio e il novembre 2010 in favore di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;

2. la Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione proposta dal fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, rilevava che i pagamenti apparivano obiettivamente finalizzati – in una situazione di conclamata difficoltà finanziaria del cliente, non riconducibile a un mero e transeunte sconfino di liquidità – a ripianare i debiti nei confronti di B.N.L., senza che fosse stata documentata alcuna autorizzazione al preventivo sconfinamento;

le precedenti segnalazioni dell’andamento negativo dei conti correnti non affidati inviate dalla banca alla centrale rischi dimostravano poi – a giudizio della Corte di merito – la cognizione effettiva dello stato prefallimentare del cliente e la sussistenza della scientia decoctionis;

in forza di questi argomenti la Corte di merito, in accoglimento dell’appello proposto, dichiarava inefficaci nei confronti della massa dei creditori le rimesse bancarie operate in favore di B.N.L. per complessivi Euro 52.000 e condannava l’istituto di credito al pagamento di tale importo al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

3. per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 19 aprile 2018, ha proposto ricorso Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. prospettando due motivi di doglianza;

l’intimato fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2 e comma 3, lett. b), L. fall. e art. 2697 c.c., in quanto la Corte di merito non avrebbe correttamente applicato i principi distributivi dell’onere della prova, pretendendo che la banca convenuta dimostrasse la natura non solutoria delle rimesse bancarie quando invece incombeva sulla curatela attrice l’onere di provare il ricorrere dei presupposti dell’azione e dunque anche la natura solutoria delle rimesse; per di più la Corte distrettuale non avrebbe valutato che per stessa ammissione della procedura attrice il conto risultava affidato;

5. il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile;

nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria di rimesse bancarie, la negazione ad opera della banca della natura solutoria di quelle impugnate non integra un’eccezione in senso proprio, risolvendosi nella contestazione del titolo posto a fondamento della domanda, con la conseguenza che l’onere probatorio rimane fermo a carico dell’attore;

nell’ambito di un simile giudizio incombe quindi al curatore del fallimento l’onere di fornire la prova della natura solutoria delle rimesse in conto corrente bancario, nonchè del presupposto della stessa, costituito dall’esistenza di uno scoperto del conto (v. Cass. 20810/2014, Cass. 4762/2007);

diverso è il caso in cui la difesa della banca contempli l’allegazione di un fatto impeditivo all’individuazione di uno scoperto di conto, quale l’esistenza di un’apertura di credito, in quanto una simile eccezione impone all’istituto di credito di dimostrare i propri assunti, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2;

la banca che eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l’esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, ha quindi l’onere di dimostrarne la stipulazione (v. Cass. 23393/2007, Cass. 19941/2006, Cass. 14470/2005);

pertanto, l’onere probatorio rimane distribuito nel senso che alla curatela fallimentare spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua effettuazione nel periodo sospetto e della scientia decoctionis da parte della banca, mentre quest’ultima ha l’onere di provare, onde escludere la natura solutoria del versamento, sia l’esistenza, alla data di questo, di un contratto di apertura di credito, sia l’esatto ammontare dell’affidamento accordato al correntista alla medesima data (v. Cass. 14087/2002, Cass. 1672/1999);

non erra quindi la sentenza impugnata laddove imputa alla banca l’onere di dimostrare e documentare l’effettiva esistenza di un contratto di apertura di credito alla data del 21 luglio 2010, epoca in cui le rimesse vennero effettuate;

non risulta poi sindacabile in questa sede l’accertamento compiuto in merito al contenuto delle evidenze istruttorie dalla Corte di merito, che ha ritenuto che nessuna prova fosse stata offerta riguardo all’esistenza di un’apertura di credito;

6. il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 67 L. fall., artt. 2727 e 2729 c.c., poichè la Corte territoriale avrebbe preso in considerazione, quale elemento sintomatico di un’effettiva scientia decoctionis, il contenuto della segnalazione compiuta dallo stesso istituto di credito alla centrale rischi della Banca d’Italia e l’andamento negativo dei conti, malgrado simili circostanze fossero inidonee a dimostrare l’esistenza della condizione in discorso;

7. il motivo è manifestamente infondato;

questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la costante scopertura del conto è, di per sè, circostanza equivoca, che potrebbe essere indicativa anche della fiducia riposta dalla banca nelle capacità economiche del proprio cliente, e che non può costituire elemento presuntivo così grave da fondare da sola la prova della ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria, a meno che, però, il giudice non chiarisca appieno le ragioni (ad esempio durata, ammontare, progressività dello sconfinamento) che lo hanno indotto a ravvisare nel dato un segnale certo dell’insolvenza del correntista, che non poteva sfuggire all’attenzione della creditrice (Cass. 25952/2013); il che è esattamente quel che ha fatto la Corte di merito, la quale ha espressamente rilevato come il saldo negativo dei conti fosse “costante”, “consistente” (pag. 4) e “crescente”, “fino a Euro 108.676” (pag. 5), e rispetto a un simile “andamento negativo dei conti, non affidati” ha ritenuto che le molteplici segnalazioni inviate dalla stessa banca alla centrale rischi consentissero di presumere una “cognizione effettiva” della condizione di insolvenza in cui versava la cliente;

per di più una simile valutazione è stata compiuta, correttamente, anche alla luce delle capacità dell’istituto di credito di “monitorare e seguire lo stato economico del cliente”, poichè la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività (Cass. 26061/2017);

nessuna contestazione può quindi essere fondatamente mossa rispetto all’apprezzamento del requisito della gravità – da intendersi quale grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto – rispetto alle circostanze individuate quale punto di partenza dell’inferenza;

8. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto; la mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA