Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1795 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22012-2014 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STATILIO

OTTATO 8, presso lo studio dell’avvocato DANIELA MARIA SEDDIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MINIO;

– ricorrente –

contro

ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI – EAS, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIMINI 14,

presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentata e

difeso dall’avvocato GAETANO SORBELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 296/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 31/03/2014 r.g.n. 1487/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 25 febbraio – 31 marzo 2014 n. 296 la Corte d’Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la proposta da C.L., dipendente di EAS-ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (in prosieguo: EAS), inquadrato nella categoria D, diretta all’accertamento dello svolgimento dall’1 ottobre 2002 delle superiori mansioni di dirigente, al riconoscimento della qualifica ed al pagamento delle differenze di retribuzione.

2.A fondamento della decisione la Corte territoriale esponeva che EAS era organizzato in reparti dislocati nei capoluoghi di provincia, sottoposti alle divisioni che, a loro volta, costituivano articolazioni del SERVIZIO TECNICO.

3. Il C. allegava di avere svolto compiti dirigenziali quale capo reparto di Messina tanto nel periodo in cui la Divisione VII, cui era sottoposto detto reparto, era retta dall’ingegnere CA. che nel periodo successivo al pensionamento di quest’ultimo, nel dicembre 2003.

4.Non spiegava per quali ragioni avrebbe svolto durante la reggenza dell’ingegnere CA. quelle funzioni di coordinamento del reparto demandate istituzionalmente alla divisione.

5.In ogni caso, le mansioni poste a fondamento della domanda consistevano: nella responsabilità della gestione degli impianti di sollevamento del reparto di Messina (nonchè del reparto di Enna in alternanza con il capo reparto di Catania); nella rappresentanza di EAS nei rapporti con le Autorità; nella direzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sui beni dell’ente; nella responsabilità delle proposte di deliberazione del reparto – che impegnavano direttamente EAS – e della corrispondenza ufficiale esterna; nella responsabilità dei permessi e delle trasferte del personale, in regime di autonomia e con obbligo di rendiconto.

6.L’espletamento di tali mansioni era stato confermato dal teste D.C.C., dirigente del servizio tecnico, il quale aveva precisato che l’autonomia del C. nello svolgimento di alcune funzioni era limitata a quelle di ordinaria amministrazione mentre per quelle di straordinaria amministrazione il C. si raccordava con lui.

7. I compiti delineati mancavano dell’ampia autonomia organizzativa e gestionale propria della qualifica dirigenziale. Essi rientravano nelle attribuzioni della categoria di inquadramento, che prevedeva elevato grado di conoscenze ed esperienze, contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi, poteri negoziali, organizzativi, relazionali anche con rappresentanza istituzionale dell’ente.

8. Avverso la sentenza ha proposto ricorso C.L., articolato in un unico motivo, cui ha resistito con controricorso EAV.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo la parte ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4, comma 2, artt. 16, 17 e 52 nonchè della L.R. Legge Regionale SICILIA n. 10 del 2000, art. 8.

2. ichiamate la declaratoria della categoria di inquadramento (categoria D) – come definita dall’allegato A del CCRL DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE SICILIA e le disposizioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4, comma 2, artt. 16 e 17 nonchè della L.R. SICILA n. 10 del 2000, art. 8 il ricorrente ha evidenziato che il modello dirigenziale nel pubblico impiego privatizzato è articolato su di una unica qualifica divisa in due fasce, l’una (la dirigenza generale) sovraordinata all’altra (la dirigenza). Pertanto, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il raccordo con un’altra figura dirigenziale, di fascia diversa, non determinava un affievolimento della natura dirigenziale delle funzioni svolte.

3. Il teste D.C. aveva riferito che non vi era altro personale del reparto di grado superiore. Le mansioni affidategli, secondo la ricostruzione del teste, erano destinate a personale di grado dirigenziale in quel periodo assente, in ragione del pensionamento del dirigente a capo della divisione, ingegnere CA..

4. Le mansioni accertate apparivano superiori rispetto a quelle riconducibili alla categoria D: soltanto il livello dirigenziale era caratterizzato da un autonomo potere decisionale, nell’esercizio del quale il dipendente impegnava direttamente l’ente datoriale nei confronti di soggetti ed enti esterni; al livello dirigenziale era altresì ascrivibile la gestione autonoma del personale, con potere decisionale in ordine alla attività dei sottoposti (anche quanto al riconoscimento di riposi, ferie e permessi) e la gestione finanziaria del reparto, con disponibilità delle risorse economiche, di cui egli era tenuto unicamente a rendere il conto.

5.La sentenza impugnata aveva dunque violato anche il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

6. Il motivo è infondato.

7. Ai sensi della L.R. SICILIA 15 maggio 2000, n. 10, art. 8 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della regione siciliana, nel testo vigente ratione temporis, i dirigenti, nell’ambito delle linee di indirizzo politico- amministrativo indicate dal Presidente della Regione e dagli Assessori esercitano, fra gli altri, i compiti di formulare proposte ed esprimere pareri ai responsabili degli uffici dirigenziali di massima dimensione; curare l’attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli uffici dirigenziali generali; adottare i relativi atti e provvedimenti amministrativi, con l’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; svolgere i compiti delegati dai dirigenti di massima dimensione; dirigere, coordinare e controllare l’attività degli uffici dipendenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia e valutare l’apporto di ciascun dipendente; gestire il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

8.Tale norma è stata recepita dall’art. 8 del regolamento organico di EAS, riportato a pagina 5 del presente ricorso (in nota).

9.Alla luce dei fatti accertati in sentenza non ricorre il vizio di sussunzione denunciato.

10.Il dirigente si qualifica per essere al gradino immediatamente inferiore rispetto al livello dirigenziale apicale laddove tra il “reparto” -diretto dal C. – ed il livello apicale – ovvero il “servizio tecnico”- vi era, per quanto accertato in sentenza, un livello intermedio, la “divisione”, retta dai dirigenti tecnici.

11.Nè rileva in sè il fatto della vacanza dal dicembre 2003 della posizione, gerarchicamente superiore, di capo- divisione, non essendo stata neppure allegata, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, una modifica delle mansioni nel periodo successivo alla vacanza del posto, con la assunzione anche dei compiti e delle responsabilità propri della posizione superiore.

12.Quanto alle dedotte funzioni di coordinamento generale del personale del reparto di (OMISSIS), si rileva che il dirigente si qualifica per provvedere non solo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate al proprio ufficio ma anche alla direzione, al coordinamento ed al controllo dell’attività “degli uffici dipendenti” ovvero di più unità organizzative nonchè dei responsabili dei procedimenti amministrativi.

13. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

14. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

15.Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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