Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1795 del 24/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1795 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 919-2016 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A
FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO
n. 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO l’ESSI e
FRANCESCO GIAMMMUA, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente contro
SCAGNELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI n. 6, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO NL\TTEI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato STEFANO PES;

– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 24/01/2018

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante

pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA n. 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI,

– resistente con procura avverso la sentenza n. 380/2015 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, emessa il 29/4/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
NIAROTTA.

Premesso che:
– Giovanni Scagnelli, dottore commercialista, titolare di pensione di
anzianità in totalizzazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010 (con
trattamento di quiescenza maturato nel 2009), erogata dalla Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti, propose ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di
Torino per sentir dichiarare l’illegittimità del prelievo operato sul
trattamento pensionistico da parte della CNPADC a titolo di contributo
di solidarietà in attuazione dell’art. 22 del Regolamento della Cassa
approvato con D.NI. 14 luglio 2004, rinnovato per il quadriennio
1/1/2009- 31/12/2013 come da delibera dell’Assemblea dei delegati del
28 ottobre 2008 e per sentir condannare la medesima Cassa alla
restituzione delle somme indebitamente trattenute. La domanda venne
accolta e la pronuncia di primo gado venne confermata dalla Corte di
appello di Torino. Ad avviso della Corte territoriale era illegittima la
previsione regolamentare della CNPADC che aveva introdotto (anche)
Ric. 2016 n. 00919 sez. ML – ud. 21-11-2017
2-

LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO e SERGIO PREDEN;

per il quinquennio 2009-2013 il contributo di solidarietà, in quanto
dall’art. 3, comma 12,1. 8 agosto 1995, n. 335, tanto nel testo originario
quanto nel testo modificato dall’art. 1, comma 763,1. 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), e in particolare dal richiamo presente
(seppure con fotmulazione diversa) in entrambe le versioni al principio

ai soli iscritti alla Cassa in attività (e cioè alla posizioni ‘in itinere) e non
anche ai soggetti che, come l’appellato, risultavano titolari di diritti
quesiti; evidenziava, inoltre, la Corte territoriale che lo Scarpelli era
titolare di pensione con decorrenza dal l° gennaio 2010 (con
trattamento di quiescenza maturato nel 2009) e quindi da epoca
antecedente rispetto alla raccomandata con la quale la Cassa aveva
unilateralmente comunicato allo stesso l’applicazione del contributo di
solidarietà come previsto dall’art. 22 del Regolamento di disciplina e
dalla delibera dell’Assemblea dei delegati sopra citati;
– per la cassazione della sentenza propone ricorso la Cassa
Nazionale di Previdenza ed \ssistenza a favore dei Dottori
Commercialisti affidando l’impugnazione a due motivi cui resiste con
controricorso Giovanni Scag-nelli;
– l’I.N.P.S. ha depositato procura in calce al ricorso notificato;

Rilevato che:
– in sede di proposta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. si è
concluso per l’infondatezza del ricorso della Cassa richiamando Cass. 8
gennaio 2015, n. 53, Cass. 6 aprile 2016, n. 6702, Cass. 21 aprile 2016, n.
8064, Cass. 15 giugno 2016, n. 12338, Cass. 23 marzo 2017, n. 7568,
Cass. 23/03/2017, n. 7516 (punto 13);
– con la memoria ritualmente depositata la ricorrente ha evidenziato
che: – i precedenti sopra citati non hanno tenuto adeguatamente in
considerazione la circostanza che le norme che hanno introdotto ed
Ric. 2016 n. 00919 sez. ML – ud. 21-11-2017
3-

del ‘pro rata’, dovesse desumersi l’applicabilità della disciplina ivi prevista

applicato il contributo di solidarietà non sono provvedimenti
amministrativi -unilaterali dell’Ente previdenziale ma norme giuridiche
che, grazie all’autonomia conferita dal d.lgs. n. 509/1994, sono idonee a
derogare e ad abrogare disposizioni aventi rango legislativo con l’unico
limite della ragionevolezza; – il quantum di riduzione del trattamento

(che è un contributo straordinario, di importo contenuto, limitato nel
tempo e pur tuttavia finalizzato ad assicurare l’equilibrio finanziario di
lungo termine e l’equità intergenerazionale, ispirato al criterio della
gradualità, in relazione all’importo del trattamento pensionistico ed alla
minore o maggiore incidenza del calcolo contributivo della pensione,
non incidente sulla generalizzata categoria dei pensionati ma solo su
quelli beneficiari del regime retributivo più favorevole – in termini di
reddito – rispetto a quello contributivo, non incidente su anzianità
contributive già maturate) non lede il principio di ragionevolezza;
– non sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in
camera di consiglio richiedendo i rilevi mossi una rimeditazione sulla
natura stessa del contributo di solidarietà, anche alla luce della
pronuncia della Corte costituzionale n. 173/2016;
– appare, in conseguenza, opportuno che la causa sia trattata in
pubblica udienza, sollecitando la discussione delle parti e della Procura
Generale;

P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza della quarta sezione lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 novembre 2017.

pensionistico in ragione dell’applicazione del contributo di solidarietà

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA