Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1795 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, (ud. 15/07/2021, dep. 20/01/2022), n.1795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3323/2017 proposto da:

IGEA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. G.R.,

rappresentata e difesa dagli Avvocati LUCIANO DALFINO, e VITO VOLPE,

ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Dott. Alfredo

Placidi, in ROMA, VIA COSSERIA 2;

– ricorrente –

contro

G.T., rappresentato e difeso dall’Avvocato VINCENZO

OPERAMOLLA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

BARI, VIA TASSELGARDO 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1101/2016 della CORTE di APPELLO di VENEZIA

pubblicata il 25.11.2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, notificato in data 9.6.2010, G.T. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani IGEA s.r.l., deducendo di essere stato socio della società predetta (all’epoca s.n.c.) fino al 14.4.2005 con L.S., ciascuno al 50%; che entrambi erano amministratori e rappresentanti legali della società, che svolgeva attività di estrazione e lavorazione, di marmi e affini; che il 14.4.2005, con atto per notar La. di (OMISSIS), recedeva col consenso dell’altro socio, dalla società; che il valore della quota a liquidarsi in suo favore veniva determinato in Euro 180.000,00, poi corrisposta in rate mensili di Euro 3.000,00 per 60 mensilità; che la società, trasformatasi in s.r.l., aveva proseguito l’attività, avendo quale amministratore unico L.S.; che contestualmente all’atto di recesso i soci avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale, unitamente ad altre clausole, avevano convenuto (art. 3) che una volta effettuato il pagamento rateizzato della quota, qualora l’esercizio della discarica fosse proseguito, la società IGEA avrebbe corrisposto all’attore la somma di Euro 3.000,00 mensili fino alla cessazione delle attività della discarica o cessazione della concessione, ovvero “fino a ulteriore elemento impeditivo non dipendente dalla volontà dell’amministratore della IGEA snc”, oppure fino al venir meno del rapporto in essere con la società CO.GE.SER.; che completato il pagamento rateale della quota, e proseguendo l’attività della discarica, esso attore aveva richiesto alla IGEA s.r.l. il pagamento delle mensilità di cui alla scrittura privata, ma la società non aveva adempiuto.

Pertanto, egli attore aveva adito l’A.G. chiedendo di: 1) dichiararsi valido ed efficace l’accordo intercorso tra le parti e datato 14.4.2005 (considerato altresì che la scrittura privata ove l’accordo era trasfuso era stata ritenuta valida da sentenza del Tribunale di Trani irrevocabile); 2) dichiararsi, prendere atto e riconoscere che la s.r.l. IGEA continuava a esercitare l’attività di discarica, era ancora in possesso delle concessioni amministrative e intratteneva il rapporto già in essere con la CO.GE.SER.; 3) condannare la s.r.l. IGEA al pagamento della somma di Euro 6.000,00 maturata per le mensilità relative ai mesi di aprile e maggio 2010, nonché al pagamento delle mensilità maturande nel corso del giudizio e fino alla data in cui sarebbe stata dimostrata dalla convenuta la cessazione dall’esercizio della discarica ovvero il venir meno del rapporto con la CO.GE.SER.; 4) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio.

Si costituiva in giudizio la IGEA s.r.l., contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto e deducendo che l’attore, all’atto del recesso, era stato soddisfatto delle proprie spettanze, non avendo altro a pretendere; laddove la scrittura privata del 14.4.2005, presuntivamente integrativa dell’atto pubblico di recesso, mancava di ogni efficacia giuridica in quanto priva dei requisiti richiesti dalla legge a tale scopo.

In data 11.7.2012 il G. depositava ricorso ex art. 186-ter c.p.c., chiedendo pronunciarsi ordinanza di ingiunzione di pagamento in danno della IGEA s.r.l., ricorrendone i presupposti di cui all’art. 633, comma 1, n. 1 e comma 2, e di cui all’art. 634 c.p.c.; la convenuta si opponeva, con note depositate all’udienza del 18.1.2013. Con ordinanza n. 725/2013, il Giudice Istruttore ingiungeva alla IGEA s.r.l. di pagare all’istante la somma di Euro 6.000,00, oltre interessi legali dal 14.5.2010.

All’udienza del 5.4.2013 era espletato l’interrogatorio formale del legale rappresentante della IGEA s.r.l. e, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione.

Con sentenza del Tribunale di n. 712/2013 la IGEA s.r.l. era condannata al pagamento della somma di Euro 3.000,00 mensili, a decorrere da aprile 2010 e fino all’attualità, oltre interessi legali da ogni singola scadenza al soddisfo, oltre alle spese processuali. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto fondata la domanda dell’attore: la scrittura privata in questione non era stata disconosciuta dalla convenuta, che ne aveva solo contestato l’efficacia probatoria, né la stessa poteva ritenersi invalida e/o inefficace in quanto conteneva patti aggiuntivi, rispetto agli accordi contenuti nell’atto notarile, per i quali era sufficiente la forma scritta; la scrittura era opponibile alla società in quanto sottoscritta dal suo amministratore e quindi alla stessa qualità riconducibile; il legale rappresentante della IGEA, in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso il perdurare del rapporto con la CO.GE.SER. con scadenza ad aprile 2013 e rispetto a tali dichiarazioni alcun effetto poteva attribuirsi alla documentazione, peraltro tardivamente e inammissibilmente prodotta, con la quale la società intendeva provare la cessazione del rapporto.

Avverso la sentenza proponeva appello la IGEA s.r.l., chiedendone la riforma e il rigetto della domanda proposta dal G.; in subordine, chiedeva di rideterminare, riducendola opportunamente, la quota spettante al socio uscente G. e di accertare l’intervenuta cessazione del rapporto con CO.GE.SER. e quindi l’avverarsi dell’a condizione risolutiva di cui all’art. 3 della scrittura integrativa del 14.4.2005 e dichiarare risolta ogni obbligazione di pagamento a far data dal 31.1.2013; in estremo subordine, di limitare la condanna al pagamento di Euro 3.000,00 mensili sino alla data del 5.4.2013.

Si costituiva il G. affermando l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto, oltre alla condanna della IGEA s.r.l. ex art. 96 c.p.c., da determinarsi equitativamente; spiegava appello incidentale relativamente alle spese di cui contestava la quantificazione.

Con sentenza n. 1101/2016, depositata in data 25.11.2016, la Corte d’Appello di Bari rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale proposto da G.T. condannando la IGEA al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura di Euro 4.500,00 oltre spese (Euro 360,00); condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado d’appello. In particolare, la Corte territoriale rilevava che gli eventuali vizi dell’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., dovevano essere fatti valere nel giudizio di merito (Cass. SS.UU. n. 7292/2002), avuto riguardo alla controversia pendente nel suo complesso (Cass. SS.UU. n. 1820/2007). Nella fattispecie, anche la produzione documentale, così come le domande nuove, dovevano seguire l’iter procedimentale introdotto con la domanda del G., e correttamente erano state ritenute irricevibili e irrituali, in quanto tardivamente prodotte e proposte. Ne’ tali documenti potevano essere acquisiti nel giudizio di impugnazione in considerazione delle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c., novellato. La Corte d’Appello riteneva di condividere quanto affermato dal primo Giudice in ordine alla validità della dichiarazione privata del 14.4.2005, mai disconosciuta dall’appellante, e in ordine al mancato verificarsi della condizione risolutiva del rapporto con la CO.GE.SER. Gli altri tre motivi erano considerati inammissibili trattandosi di questioni nuove, mentre era infondato l’ultimo motivo, con il quale la IGEA si doleva della sua condanna al versamento delle mensilità fino all’attualità, mentre il dies ad quem avrebbe dovuto essere individuato o nel 31.1.2013 o nel 5.4.2013. Infatti, la società convenuta non aveva fornito alcuna prova concreta dell’avverarsi della condizione risolutiva, per cui la convenzione tra le parti avrebbe dovuto ritenersi ancora in essere al momento della decisione del Tribunale.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la IGEA s.r.l. sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste G.T. con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la società ricorrente deduceva la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6 e art. 153 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.”; lamentando che il Tribunale avesse ritenuto inammissibile la produzione documentale offerta dalla società, contestualmente al deposito della comparsa conclusionale (racc. 31.1.2013 relativa alla cessazione del rapporto contrattuale con la CO.GE.SER.) per violazione dei termini istruttori di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. e in assenza di istanza di rimessione in termini, unico strumento destinato a consentire il deposito di documenti in tale fase di giudizio. La ricorrente afferma che la evocata disciplina (artt. 183 e 153 c.p.c.) non riguarda i documenti di formazione successiva, cioè quei documenti che non erano ancora venuti a esistenza al momento dello scadere dei termini perentori di cui all’art. 183 c.p.c., per i quali non occorreva alcuna istanza di rimessione in termini. Tutt’al più il Tribunale, se richiesto, avrebbe potuto (e dovuto) rimettere la causa sul ruolo per consentire all’attore di esaminare il documento; mentre l’attore, non solo non aveva richiesto alcun termine per l’esame del documento, ma aveva dedotto in ordine al suo contenuto, dimostrando che il contraddittorio era stato ampiamente salvaguardato. Ove il Giudice avesse tenuto conto del suddetto documento avrebbe dovuto contenere la condanna della IGEA al pagamento della somma mensile di Euro 3.000,00 fino al 31.1.2013 e non “fino all’attualità”.

2. – Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato e applicato l’art. 345 c.p.c., comma 3, per il quale la preclusione sancita dalla norma si riferisce ai documenti già venuti a esistenza durante il giudizio di primo grado e non esibiti entro i termini di cui all’art. 183 c.p.c.. Per tali documenti, ove la mancata produzione sia dipesa da cause non imputabili alla parte, è possibile ottenere ex art. 153 c.p.c., una pronuncia di rimessione in termini. Aggiunge la ricorrente che la preclusione non riguarda, invece, i documenti di formazione successiva allo spirare dei termini e che possono essere esibiti, per la prima volta, in sede di appello. Nella specie, la racc. a.r. del 31.1.2013 rappresentava un documento formatosi dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., per il quale non occorreva provvedimento di rimessione in termini e che, sicuramente, poteva essere prodotto, per la prima volta, nel giudizio di appello. Pertanto, avrebbe errato la Corte d’Appello nel ritenere sussistente la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. e nell’omettere l’esame del documento. Inoltre, la ricorrente sottolinea l’indispensabilità del documento, in merito alla quale la Suprema Corte, quale Giudice anche del fatto, è tenuta a pronunciarsi.

3.1 – I due motivi, incentrati sul medesimo profilo, ovvero sulla producibilità della raccomandata 31/1/2013(idonea, in tesi, a provare la cessazione del rapporto contrattuale tra IGEA e CO.GE.SER), sono inammissibili.

3.2. – Oltre a rilevare la carenza del ricorso per non avere la ricorrente riportato il contenuto della racc. 31/1/2013, con ciò contravvenendo al dettame di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e per non avere rispettato il disposto di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4, va rilevato in via dirimente che la Corte territoriale, dopo avere ribadito la tardività in I grado e la inammissibilità ex art. 345 c.p.c. (che si applica, ratione temporis, nella formulazione di cui al D.L. n. 83 del 2012 e non nella previgente) in grado d’appello della produzione della raccomandata, ha fatto riferimento a quanto già rilevato dal Tribunale, ed a riguardo ha ribadito la validità ed efficacia della scrittura del 14/5/2005 e la mancata verificazione della condizione risolutiva data dalla cessazione del rapporto con la CO.Ge.SER, “in quanto il legale rappresentante della IGEA, in sede di interrogatorio formale, ne aveva ammesso il perdurare, sicché il documento, tardivamente depositato, col quale la società intendeva dimostrare il contrario risultava inconferente comunque privo di effetto”.

Orbene, alla stregua di quanto sopra riportato, è di palese evidenza come la ratio decidendi della pronuncia impugnata sia basata sulla confessione resa dal legale rappresentante in sede di interrogatorio formale, come tale idonea a privare di ogni effetto il documento che la società intendeva produrre.

Su tale specifico rilievo il ricorso non ha fatto valere alcuna censura, non cogliendo la ratio decidendi della pronuncia, da cui l’inammissibilità del ricorso.

4. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.500,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, Itre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA