Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17949 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7625/2009 proposto da:

M.M. (OMISSIS), G.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. BIANCHI Andrea,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (OMISSIS) in persona del

Dirigente Servizio Affari Legali, ZURICH INSURANCE COMPANY SA

(OMISSIS) (già Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA) in persona

del procuratore, MILANO ASSICURAZIONI MILANO SPA (OMISSIS) in

persona del Procuratore, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

VESPASIANO 17/A, presso lo studio dell’avvocato INCANNO’ Giuseppe,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL BORRELLO

ANGELO, giuste procure speciali in calce ai rispettivi controricorsi

per la Società Reale Mutua di Assicurazioni e per la Milano

Assicurazioni SpA, e giusta delega in calce al ricoro per Cassazione

per la Zurich Insurance Company SA);

– controricorrenti –

contro

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODOLFO

LANCIANI 7, presso lo studio dell’avv. MONICA DE PASCALI,

rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella ROTA MASOTTI e LUCA

MASOTTI, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA’ GRANDA MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2646/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

23.9.08, depositata il 06/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Andrea Bianchi che si riporta agli

scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso in particolare sul

punto 11 del medesimo.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 13 marzo 2009 G.N. e M.M. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 6 ottobre 2008 dalla Corte d’Appello di Milano, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del sanitario Z. A. e dell’Azienda Ospedaliera Niguarda, volta ad ottenere il risarcimento danni, cagionati per omessa esecuzione delle necessarie indagini cliniche e per l’omessa informazione del rischio, che, a seguito delle lesioni riportate in un sinistro stradale di cui la G. era rimasta vittima mentre era al quinto mese di gravidanza, potessero insorgere nel feto delle malformazioni, poi effettivamente verificatesi.

Z.A., Zurich Company S.a., Milano Assicurazioni S.p.A. e Reale Mutua di Assicurazioni hanno resistito con separati controricorsi, mentre l’Azienda Ospedaliera Niguarda “Cà Granda”, non ha espletato attività difensiva.

2- I sei motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’ affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) , che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – I primi due motivi, trattati congiuntamente in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1306 e 2055 c.c. (primo motivo); omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di applicabilità all’oggetto della controversia dell’art. 1306 c.c. (secondo motivo).

Le argomentazioni a sostegno, pur elaborate, peccano di genericità poichè volte a sostenere la propria tesi piuttosto che ad addurre un consistente apparato critico della motivazione della sentenza impugnata.

Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate e trascura del tutto la motivazione resa dalla Corte territoriale, omettendo di coglierne la ratio decidendi. Quanto al vizio di motivazione, manca il momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

L’assoluta mancanza del prescritto quesito e del momento di sintesi, formulati secondo i criteri sopra enunciati, rende inammissibili il terzo motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29 e 30 Cost., artt. 143, 147, 261 e 279 c.c., nella parte in cui disciplinano i rapporti tra coniugi e gli obblighi dei genitori verso i figli, il quarto motivo, che lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di infondatezza dell’eccezione di prescrizione del credito vantato dal M. nei confronti dello Z., il quinto e il sesto motivo (anch’essi trattati congiuntamente), che ipotizzano, rispettivamente, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 328 c.p., a proposito della configurazione di una responsabilità penale in capo allo Z. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto della configurazione di responsabilità penale in capo al medesimo.

4. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Lo Z. ha presentato memoria adesiva alla relazione; i ricorrenti hanno chiesto d’essere ascoltati in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore dello Z., in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, a favore della Reale Mutua, in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, a favore della Zurich, in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e a favore della Milano, in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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