Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17949 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SAES Sabina Appalti Edili Stradali s.r.l., in persona del legale

rappresentante sig. A.F., rappresentata e difesa per

procura a margine del controricorso dagli Avvocati OPPES Federico e

Gianni Romoli, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo

in Roma, via Piemonte 39/a;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 383/1/07 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 13 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Iannelli

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 383/1/07 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 13 dicembre 2007, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della s.r.l. Sabina Appalti Edili Stradali per l’annullamento della cartella di pagamento dell’iva relativa all’anno 1997, emessa a seguito del mancato riconoscimento di un credito di imposta perche’ non regolarmente annotato;

letto il controricorso della societa’ contribuente;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservando che:

– il ricorso e’ tempestivo in quanto notificato l’ultimo giorno (28 gennaio 2009) del termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., computalo il termine di sospensione feriale di 46 giorni dal 1 agosto al 15 settembre tenuto conto chela sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 13.12.2007;

– il primo motivo di ricorso denunzia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 28 e 30 censurando la decisione impugnata per avere affermato il diritto al rimborso sulla base dell’erroneo presupposto di fatto che il credilo non riconosciuto dall’Ufficio fosse stato riportato dalla contribuente nella dichiarazione iva dell’annualita’ di formazione del credito stesso e poi non riprodotto nelle dichiarazioni successive; sostiene al contrario l’Agenzia delle Entrate che la decisione impugnata e’ errata in quanto, non avendo la societa’ contribuente esposto il credito nella dichiarazione di competenza, il diritto alla detrazione era andato perso ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, secondo periodo nella versione all’epoca vigente;

– il motivo e’ infondato in quanto muove da una ricostruzione del fatto – in particolare dalla circostanza che il credito di imposta non sarebbe stato indicato dalla contribuente nella dichiarazione annuale in cui esso si era formato non accolta ma anzi smentita dalla premessa di fatto accolta dal giudice di merito, il quale ha invece affermato che il credito di imposta della ricorrente dovesse esserle riconosciuto proprio in quanto esso era stato esposto nella dichiarazione annuale di riferimento e che la circostanza che non fosse stato riportato nelle dichiarazioni successive non comportava la perdita del diritto alla detrazione, con l’effetto che la decisione impugnata, avendo giudicato su una fattispecie diversa da quella esposta ne motivo, si sottrae alle censure di violazione di legge denunziate;

– il secondo motivo di ricorso, che denuncia vizio di insufficienza di motivazione, per avere la decisione de qua richiamato un precedente giurisprudenziale non pertinente con la fattispecie dedotta in giudizio, e’ parimenti infondato, muovendo dalla medesima premessa che il fatto contestato alla contribuente sia diverso da quello accertato dal giudicante;

– il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione del D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1 per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile tale disposizione, appare inammissibile, investendo una mera ulteriore ratio decidendi rispetto a quella prioritariamente accolta dalla Commissione regionale in ordine alla accertata non rilevanza, ai lini del mantenimento del diritto alla detrazione, dell’omessa esposizione del credito nelle dichiarazioni relative alle annualita’ successive;

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

che, in sede di discussione della causa, l’Avvocatura dello Stato ha insistito per l’accoglimento del ricorso, assumendo che, diversamente da quanto sostenuto nella relazione, il giudice di merito ha accolto il ricorso della contribuente pur avendo accertato che la stessa non aveva mai esposto il credilo di imposta nella dichiarazione annuale di riferimento;

che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondente a quanto risulta dall’esame degli atti di causa il rilievo ivi contenuto secondo cui la pronuncia impugnata ha riconosciuto le ragioni della contribuente sulla base del presupposto che essa avesse indicato il credito nella dichiarazione annuale di competenza e che, ai fini dell’esistenza del relativo diritto, fosse irrilevante il suo mancato riporto nelle dichiarazioni successive;

che, in particolare, tale conclusione emerge dalla lettura della sentenza impugnata, laddove, nella parte espositiva del fatto, riassume le ragioni della pronuncia di accoglimento di primo grado nella affermazione circa l’ininfluenza sull’esistenza del credito della circostanza che lo stesso non fosse stato riportato consecutivamente nelle dichiarazioni susseguitesi nel tempo e quindi ricostruisce l’oggetto delle censure svolte dall’Ufficio nel proprio atto di appello nella tesi secondo cui Il credito derivante da una dichiarazione annuale IVA decade ove non sia riportato nelle dichiarazioni successive, nonche’ dalla sua stessa motivazione, imperniata nell’affermazione che ove il contribuente fruisca di un credito d’imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se ometta di riportarlo nella dichiarazione relativa all’anno successivo non perde il diritto alla detrazione in quanto la decadenza dal diritto alla detrazione e’ comminata soltanto nel caso in cui il credito o l’eccedenza di imposta versala non venga riportata nella prima dichiarazione utile, tenuto anche conto che tali indicazioni non risultano efficacemente contestate dalla attuale ricorrente, con la dovuta riproduzione nel proprio ricorso, in osservanza de principio di autosufficienza, degli atti e documenti diretti a dimostrare come costituisse una circostanza pacifica in causa o comunque accertata il fatto che la contribuente non avesse esposto il proprio credito nella dichiarazione annuale di riferimento;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate il pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

 

Sommario

IntestazioneFattoP.Q.M.

Copia

 

 

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