Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17949 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 04/07/2019), n.17949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12894/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Olearia Jonica srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo

Basilavecchia, con domicilio eletto in Roma, via F. Paulucci dè

Calboli 9;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 908/5/17, depositata il 24 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2019 dal relatore Dario Cavallari.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Olearia Jonica ha contestato un avviso di accertamento relativo a ripresa in materia di IVA per l’annualità 2005 concernente un importo di Euro 782.000,00.

La CTP di Teramo, nel contraddittorio delle parti, ha respinto l’opposizione con sentenza n. 61/2016.

L’Olearia Jonica ha proposto appello, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate.

La CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 908/5/17, ha accolto il gravame.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

La società contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta l’omessa motivazione della decisione impugnata, poichè la CTR non avrebbe valutato se le “triangolazioni” oggetto di causa non celassero intenti elusivi e si sarebbe limitata ad aderire semplicemente alle risultanze del processo penale svoltosi.

La doglianza è infondata.

In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass., Sez. 6-5, n. 11873 del 15 maggio 2018).

Nella specie, la CTR ha precisato che l’Agenzia delle Entrate aveva fondato la sua tesi sui soli atti delle indagini preliminari che, però, non avevano trovato accoglimento da parte del giudice del dibattimento.

Inoltre, ha desunto l’effettiva realizzazione delle operazioni in parte dalla decisione penale, la quale è stata correttamente considerata alla stregua di un elemento di prova in ordine ai fatti in essa accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio (Cass., Sez. 5, n. 4924 del 27 febbraio 2013), in parte da ulteriori circostanze dimostrate dalla società contribuente.

la CTR ha valorizzato, al fine di rigettare il gravame dell’Agenzia delle Entrate;

la presenza dei macchinari relativi alle fatture interessate presso lo stabilimento della società contribuente in (OMISSIS);

i bonifici bancari concernenti il pagamento;

la valutazione dei macchinari ad opera del perito nominato nel procedimento penale;

il fatto che la società di diritto spagnolo (la Gestion Aceites) fornitrice dei macchinari non avesse legami con il gruppo Olivieri e non fosse una cartiera;

la corrispondenza nei rapporti dare-avere tra la società cedente e quella cessionaria.

D’altronde, l’affermazione dell’Agenzia delle Entrate che la CTR non avrebbe esaminato il thema decidendum, consistente nella verifica della reale esistenza di un rapporto negoziale effettivo, in presenza di “sospette triangolazioni”, a prescindere dalla “materiale” esistenza delle operazioni contestate non tiene conto che la ripartizione dell’onere della prova imponeva comunque alla pubblica amministrazione di dimostrare che il “rapporto negoziale effettivo” e le “sospette triangolazioni” si erano tradotte in operazioni “oggettivamente” inesistenti, nonostante i beni trasferiti fossero in realtà nella disponibilità della Olearia Jonica.

L’Agenzia delle Entrate, peraltro, non ha indicato, nel ricorso, quali elementi, favorevoli alla sua ricostruzione, non sarebbero stati valutati dalla CTR.

2. Con il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, l’amministrazione ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 109T.U.I.R. poichè la CTR non avrebbe valutato adeguatamente la sentenza penale che aveva deciso la vicenda, in particolare non tenendo conto di alcune presunzioni gravi, precise e concordanti, e non avrebbe correttamente applicato la normativa in tema di presunzioni e ripartizione dell’onere della prova.

Le doglianze sono inammissibili per difetto di specificità.

L’Agenzia delle Entrate, che doveva dimostrare l’inesistenza delle operazioni in questione, si è limitata a riportare nel ricorso, per suffragare la sua contestazione, uno stralcio della richiesta di rinvio a giudizio concernente il menzionato giudizio penale, senza indicare dettagliatamente quali elementi non sarebbero stati considerati dalla CTR, in cosa sarebbe consistita la loro gravità, precisione e concordanza e le ragioni per cui tale omissione sarebbe stata decisiva e, perciò, censurabile, soprattutto alla luce del fatto che la detta CTR non era obbligata ad aderire passivamente all’impostazione della citata richiesta, come non era vincolata dalla decisione di assoluzione emessa in primo grado, ma aveva effettuato una propria autonoma valutazione della vicenda, indicando dettagliatamente gli elementi che la inducevano a ritenere esistenti le operazioni de quibus.

Del tutto priva di rilievo è la circostanza che il giudice penale abbia rilevato l’anomalia di alcuni aspetti della vicenda, limitandosi, quindi, a non assolvere, ma solo a prosciogliere per intervenuta prescrizione gli imputati da alcuni dei reati contestati, poichè gravava sempre sull’amministrazione finanziaria l’onere di fornire la prova positiva che le operazioni erano oggettivamente inesistenti.

Peraltro, si osserva che, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., Sez. 6-1, n. 1234 del 17 gennaio 2019).

Nella specie, a fronte della esposizione nella sentenza gravata delle ragioni che, ad avviso della CTR, conducevano a rigettare l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, questa si è limitata a riproporre le asserzioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizio, neppure chiarendo sulla base di quali accertamenti dette asserzioni avessero trovato un riscontro effettivo.

3. Con il quarto motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dall’anomalia della vicenda e dalla possibile sovrafatturazione dei beni.

Tale doglianza non deve essere esaminata, sostanziandosi in una riproposizione dei precedenti motivi.

4. Il ricorso incidentale condizionato non deve essere, invece, esaminato, atteso che, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass., Sez. 3, n. 6138 del 14 marzo 2018).

5. Il ricorso principale va, quindi, respinto, mentre alcuna statuizione va emessa in ordine a quello incidentale condizionato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.

Non ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater, dell’obbligo di versamento, da parte dell’amministrazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di amministrazione statale non tenuta a corrispondere tale contributo.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato;

– pone le spese del giudizio di legittimità a carico dell’amministrazione ricorrente e le liquida in complessivi Euro 12.000,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore della società contribuente, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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