Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17948 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3079/2009 proposto da:

C.P. (OMISSIS), A.I.

(OMISSIS) (vedova C.G.), C.M.

(OMISSIS), C.E. (OMISSIS), C.

A. (OMISSIS) anche quali eredi della parte S.

R. tutti anche quali prossimi congiunti ed eredi di C.

T., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APRICALE 31,

presso lo studio dell’avvocato VITOLO Massimo, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GALLUSI SANDRO, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SPA ALLIANZ (già SpA RAS conferitaria dell’Azienda di Allianz

Subalpina Spa) in persona dei procuratori speciali, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avv.

SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta e difende, giusta mandato

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

P.C., L.M.E., L.M. nella loro

qualità di eredi di L.V., tutte elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avv.

TARDELLA Carlo, che le rappresenta e difende unitamente all’avv.

ROMANO CORSI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA (già Lloyd Adriatico) in persona dei procuratori

speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21,

presso lo studio dell’avv. RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. DOMENICO GRISAFI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

RAS – RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’, V.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

9.3.07, depositata il 02/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente (SpA Allianz – già SpA RAS))

l’Avvocato Antonio Manganiello (per delega avv. Giorgio Spadafora)

che si riporta agli scritti;

udito per la controricorrente (Allianz SpA – già Lloyd Adriatico)

l’Avvocato Rofolfo Gamberini che si riporta ai motivi del

controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 30 gennaio 2009 A.C. ved.

C., C.A., C.E., C. P. e C.M. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 2 gennaio 2008 dalla Corte d’Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, aveva liquidato in misura ritenuta inadeguata il danno conseguente al decesso a seguito di sinistro stradale del loro congiunto C.G..

Allianz S.p.A. (già Lloyd Adriatico S.p.A.), P.C. e Allianz S.p.A. (già R.A.S. S.p.A.) hanno resistito con separati controricorsi.

Gli altri intimati, L.M.E., L.M. e V.D., non hanno espletato attività difensiva.

2 – La formulazione dei due motivi di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1219, 1224 e 2056 c.c., art. 112 c.p.c., nonchè erronea applicazione dei principi di cui alla sentenza delle S.U. n. 1712/95, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto manca in sentenza una corrispondenza tra quanto chiesto dagli appellanti e il pronunciato, per omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata sul conteggio degli interessi sulle somme pagate a titolo di acconto e sulla conseguente esatta determinazione del danno risarcibile domandato dagli appellanti.

La violazione dell’art. 112 c.p.c., deve essere fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e non del precedente n. 3. La censura non è autosufficiente e implica esame degli atti e apprezzamenti di fatto (in sede di legittimità non può essere verificata la correttezza dei conteggi effettuati dal giudice di merito). Ma, soprattutto, il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata e non costituisce il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata si riveli, rispettivamente, omessa e insufficiente.

Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 1223, 1227, 2056 c.c., art. 112 c.p.c., in violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto nella sentenza impugnata vi è insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla speciale rilevanza della colpa del medico e in quanto vi è contraddittoria motivazione sulla gradazione del concorso di colpa del medico rispetto alla condotta del C..

Anche questo motivo censura la violazione dell’art. 11 c.p.c., con riferimento ai nn. 3 e 5, anzichè 4, dell’art. 360 c.p.c.. Il vizio di insufficiente motivazione ricorre solo quando non sia possibile individuare le ragioni sottese alla decisione. Analogamente il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo allorchè la contraddizione sia intrinseca al provvedimento impugnato e ne renda inintelligibile la ratio decidendi.

Le argomentazioni addotte a sostegno della censura non dimostrano nè l’una, nè l’altra situazione e, piuttosto, chiedono una diversa valutazione delle risultanze processuali, cui fanno ampi riferimenti.

Il quesito finale presenta le medesime caratteristiche negative evidenziate nell’esame del primo motivo.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

L’Allianz (già RAS) ha presentato memoria; la medesima e L’Allianz (già Lloyd Adriatico) hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore di P. e L., in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, a favore di Allianz, già Lloyd Adriatico, in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e, a favore di Allianz, già RAS, in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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