Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17948 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in Roma, Largo

Messico n. 3, presso lo studio dell’avv. Elio Blasio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Specchia Cristina;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 66^, n. 152, depositata il 25

dicembre 2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la contribuente propose ricorsi avverso avvisi di accertamento irpef, iva e c.s.s.n. per gli anni 1995 e 1996, emessi dall’Ufficio, sulla scorta delle risultanze di verifica della G.d.F. nei confronti della s.r.l. M.C. Costruzioni, facente capo al marito, in esito al riscontro sul conto corrente della contribuente di assegni bancari, per oltre 1.360.000.000, emessi dalla societa’ verificata;

– che l’adita commissione tributaria, riuniti i ricorsi, li accolse, con decisione che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

che i giudici di appello rilevarono, in particolare, che la contribuente non aveva fornito, come suo onere, prova della riferibilita’ delle riscontrate movimentazioni ad operazioni regolari dal punto di vista contabile e da quello fiscale;

rilevato:

che, avverso tale decisione, la societa’ contribuente ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

che, con il primo motivo di ricorso, la contribuente ha dedotto “violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, art. 7 (c.d. Statuto dei diritti dei contribuente) e dell’art. 24 Cost.;

violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia – omessa o contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio” e formulato il seguente quesito di diritto: “Qualora nella motivazione di un atto emesso dall’Amministrazione finanziaria venga effettuato un riferimento ad altro atto, questo, ai sensi di quanto disposto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 deve essere allegato all’atto”;

considerato:

– che il mezzo e’ inammissibile, in quanto facente riferimento a questione “nuova”, almeno in prospettiva di autosufficienza, perche’, non emergendo la relativa deduzione dalla sentenza impugnata, la ricorrente non ha provveduto a precisare dove e come la stessa sia stata prospettata nei pregressi gradi del giudizio: v. Cass. 14590/05, 13979/05, 6656/04 5561/04);

osservato;

che, con il secondo motivo di ricorso, la contribuente ha dedotto “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e successive modificazioni:

omessa o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi del giudizi” e formulato il seguente quesito di diritto:

“Qualora venga svolto un accertamento bancario nei riguardi di un soggetto terzo rispetto al soggetto accertato, il mero incasso di assegni costituisca di per se’ la prova che la somma sia stata incassata con una precisa causale e che tale circostanza sia sufficiente a far sorgere quella concordanza che consente alle presunzioni di assumere valore di prova”;

che, con il terzo motivo di ricorso, la contribuente ha dedotto “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2727 c.c.: omessa o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi del giudizio” e formulato il seguente quesito di diritto: “se, qualora nella motivazione di un atto emesso dall’Amministrazione finanziaria venga invocato un fatto e da questo ne discenda un riferimento ad una presunta circostanza non provata e fatto a sua volta ignoto e ritenuto sussistente in forza di mera deduzione logica, lo stesso possa essere equiparato alle presunzioni in ossequio all’art. 2121 c.c.”;

considerato:

– che le doglianze sono prive di pregio, giacche’, ai sensi della disposizione evocata, i riscontrati incassi sul c/c bancario della contribuente di assegni di cospicuo importo emessi dalla societa’ facente capo al marito costituisce, di per se’, idoneo (diretto) elemento presuntivo ai fini dell’accertamento (cfr. Cass. 11750/08, 13818/07, 18851/03, 6232/03, 8422/02, 10662/01, 9946/00), mentre la contribuente non ha fornito alcuna attendibile e comprovata giustificazione degli incassi medesimi;

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso si rivela manifestamente infondato, sicche’ va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza, la contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso; condanna la contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 3.900,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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