Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17948 del 24/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13948
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.V. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,
giusta delega in calce al ricorso, dagli Avv. Signore Giuseppe e
Laura Vasselli, elettivamente domiciliato nello studio della seconda
in Roma, Viale Rossini, 26;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 180 della Commissione Tributaria Regionale di
Bari – Sezione Staccata di Taranto n. 28, in data 13/10/2005,
depositata il 03 novembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 29
marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito il difensore del ricorrente, Avv. Laura Vasselli;
Presente il P.M. Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.V. impugnava in sede giurisdizionale la cartella, con la quale veniva richiesto il pagamento dell’IVA dell’anno 1998, deducendo la mancanza di un titolo azionabile, atteso che l’iscrizione a ruolo non era stata preceduta dall’invito al pagamento. L’adita CTP di Taranto rigettava il ricorso, con decisione che veniva confermata dai Giudici di appello.
In particolare, questi ultimi ritenevano che la tesi del contribuente fosse priva di fondamento, per un verso, rilevando che, nel caso, l’esito della liquidazione della dichiarazione era stato comunicato al contribuente, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60, comma 6, per cui – attesa la finalità di detta disposizione e di quell’altra introdotta dall’art. 54 bis del citato D.P.R. – nessun effetto sostanziale era ricollegabile al mancato invito, e sotto altro profilo, argomentando che il potere dell’iscrizione a ruolo, nel caso, derivava dalla dichiarazione del contribuente.
Con ricorso notificato il 17.05.2006, il M. ha chiesto l’annullamento dell’impugnata decisione.
L’intimata Agenzia non ha svolto difese in questa sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione ed erronea interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis e art. 60, comma 6, sotto diversi profili.
In buona sostanza, deduce la sostanziale diversità degli adempimenti e degli effetti ricollegabili alle due disposizioni di legge, sostenendosi che, per i ruoli e le cartelle, emessi dopo il 30.06.1996, l’omissione dell’invito al pagamento sarebbe preclusivo dell’iscrizione a ruolo.
Le doglianze, che pur evidenziano profili di inammissibilità connessi alla relativa genericità, sono infondate, alla stregua del seguente condiviso principio: “In tema di IVA, la potestà dell’Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli l’imposta non versata dal contribuente cosi1 come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell’invito al versamento delle somme dovute di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6 (invito cui l’ufficio risulta tenuto “ex lege” al fine di consentire al contribuente il versamento di quanto addebitatogli entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa – oggi sanzione amministrativa ex D.Lgs. n. 471 del 1997 – pari al sessanta per cento della somma non versata), atteso che l’unica funzione dell’avviso predetto è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione, fermo restandone l’obbligo di corresponsione integrale del tributo (e degli interessi sul medesimo, “medio tempore” maturati)”.
(Cass. n. 907/2002).
Il trascritto principio è stato ribadito in successive pronunce (Cass. n. 3540/02, n. 4868/02, n. 16105/02) che, fra l’altro, hanno avuto modo di puntualizzare che, nel caso, il titolo per l’iscrizione va ravvisato nella dichiarazione del contribuente.
La decisione impugnata risulta in linea con il trascritto principio e non giustifica le formulate censure.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011