Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17947 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17904/2010 proposto da:

AZIENDA USL DI FROSINONE (OMISSIS) in persona del Commissario

Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI ORTAGGI 4

– int. 31, presso lo studio dell’avvocato DEVANNA BEATRICE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE Giancarlo, giusta

Delib. 27 aprile 2010, n. 429 e giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2864/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

7.4.08, depositata il 15/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO

GAETA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado con cui era stata accolta (rigettando la opposizione al decreto ingiuntivo) la domanda proposta da C. G. nei confronti della Azienda USL di Frosinone di cui era dipendente per ottenere un indennizzo pari al 30% della paga base per ogni giorno in cui aveva prestato servizio di reperibilità (senza essere chiamata al lavoro), dal momento che la medesima USL non le aveva concesso altrettanti giorni di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale, come previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18 e dall’art. 44 del CCNL del contratto collettivo del comparto sanità. Riteneva infatti la Corte adita la sussistenza di un credito risarcitorio per il mancato riposo. Avverso detta sentenza la USL ricorre, mentre la C. è rimasta intimata. Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è stato già affermato (Cass. n. 27477 del 19/11/2008) che “In tema di pubblico impiego privatizzato, il D.P.R. n. 333 del 1990, art. 49, comma 1, nell’attribuire al personale dipendente di regioni, comuni, province e degli altri enti pubblici soggetti al citato regolamento, il diritto ad un giorno di riposo compensativo per il servizio di pronta reperibilità che cada in un giorno festivo, pone l’obbligo del recupero delle ore lavorative del giorno di riposo nell’arco della settimana. Ne consegue che, in mancanza di diversa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, la concessione del beneficio presuppone la domanda del dipendente a cui spetta valutare la convenienza di utilizzare il giorno di riposo con prolungamento dell’orario di lavoro negli altri giorni della settimana”. In quel caso la S.C., nell’affermare il principio di cui in massima, ha cassato la sentenza impugnata atteso che i dipendenti, a cui era stata attribuita la speciale indennità di reperibilità prevista dalla normativa vigente, non avevano mai formulato un’istanza per usufruire del riposo compensativo e, pertanto, il mancato godimento non poteva essere imputabile all’amministrazione.

Anche nel caso in esame non emerge che la lavoratrice avesse chiesto di usufruire del giorno di riposo compensativo.

Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento della opposizione della ASL al D.I..

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione della ASL al decreto ingiuntivo. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate, per il primo grado, in Euro millesettanta, di cui Euro ottocento per onorari, duecentoquaranta per diritti e Euro trenta per esborsi; per il secondo grado in Euro milleduecentosettanta, di cui Euro mille per onorari, Euro duecentoquaranta per diritti e Euro trenta per esborsi; per il presente giudizio in Euro trenta per esborsi e in Euro milleduecento per onorari, oltre, per ciascuna liquidazione, spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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