Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17947 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. I, 27/08/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 27/08/2020), n.17947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22313/2015 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Laura

Mantegazza n. 24, presso il sig. Marco Gardin, rappresentato e

difeso dall’avvocato Giosuè Di Carne, giusta procura in calce del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA PATRIMONI SELLA & C. spa, in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio

Quirino Visconti n. 20, presso lo studio dell’avvocato Mario

Antonini, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

agli avvocati Prof. Eugenio Barcellona, e Romano Valentini, giusta

procura speciale margine del controricorso;

– controricorrente –

e

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 571/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 9/4/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 571/2014ì5, depositata in data 9/4/2015, – in controversia promossa da I.A., nei confronti della Banca Patrimoni Sella & C. spa e di C.E., per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni, conseguenti alla consegna, per lo più in contanti (a seguito di prelievi allo sportello bancario), di Euro 60.000,00, dal medesimo effettuata, al Co., responsabile della banca in cui egli aveva il conto corrente, al fine di impiego nell’acquisto di titoli della stessa Banca, in due occasioni, nel dicembre 2005 e nell’aprile 2006, versamento in denaro controgarantito da assegni rilasciati a favore dello I. dal Co., ma mai restituito nè da quest’ultimo, nè dalla Banca (la Banca Arditi Galati, preso la cui filiale di (OMISSIS) lo I. aveva un conto corrente di corrispondenza, dal 1996), la quale aveva reso noto allo I. l’estraneità del Co. dalla stessa, essendo questi un promotore finanziario della Sella Consult Sim, con rapporto peraltro successivamente cessato, – ha riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto le domande attoree.

In particolare, i giudici d’appello, in accoglimento del gravame della Banca, hanno respinto le domande, nei confronti di quest’ultima, dello I., rilevando che il fatto illecito posto in essere dal C. non era legato da un nesso di occasionalità necessaria all’esercizio delle incombenze a lui facenti capo come promotore finanziario, in quanto il C. non si era mai qualificato come promotore finanziario della Sella Consult Sim, nè aveva mai speso il nome della Sella Consult Sim, essendosi tutta la vicenda svolta nei locali della Banca Arditi Galati, in cui il C. operava e di cui lo I. era correntista ed avendo il Co. trattato in proprio, del tutto al di fuori delle proprie mansioni di promotore finanziario, e non in nome della Sim o della Banca Arditi Galati; inoltre lo I., persona laureata che in precedenza aveva operato investimenti finanziari e che frequentava da anni il C., non poteva non essersi avveduto dell’anomalia dell’operazione (caratterizzata da consegna in denaro contante, assenza di compilazione e sottoscrizione di contratto o moduli, assenza di evidenza contabile dei supposti investimenti, ricezione a garanzia di due assegni personali emessi dal Co.).

Avverso la suddetta pronuncia, I.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Banca Patrimoni Sella & C. spa (incorporante la Sella Consult Sm, che resiste con controricorso) e di C.E. (che non svolge difese). Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo (una diffida inoltrata dal legale dello I., con raccomandata a.r. del luglio 2006, alla Banca Arditi Galati ed al C., nella quale si dava atto del fatto che lo I. era a conoscenza dell’attività di intermediazione finanziaria svolta dal C. all’interno della Banca Arditi Galati, prima quindi che quest’ultima, con nota del 14/7/2006, riscontrasse la diffida legale comunicando che il C. non era un funzionario della banca ma un promotore finanziario della Sella Consult SIM, facente parte dello stesso gruppo bancario; con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 4 D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31 e artt. 2049 e 2697 c.c., avendo la Corte territoriale negato la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del C. e l’esercizio delle incombenze a lui facenti capo come promotore finanziario, sulla base di affermazioni apodittiche e contraddittorie tra loro (l’essere lo I. un laureato, con molti anni di frequentazione con il C., ma non a conoscenza circa il fatto che quest’ultimo fosse un promotore finanziario) ovvero in contrasto con le risultanze documentali (in particolare, la risposta del 21/7/2006 della Sella Consult Sim, cui la missiva del legale dello I. era stata trasmessa per conoscenza dalla destinataria della diffida, la Banca Arditi Galati, come eccepito dalla controricorrente, risposta dalla quale emergeva che la suddetta banca era a conoscenza degli investimenti effettuati dal cliente I.); infine, con il terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 23, del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31 e artt. 2049 e 1227 c.c., avendo la Corte territoriale escluso la responsabilità solidale dell’intermediario, senza avvalersi di fatti notori o non contestati, anzi nella totale assenza di risultanze probatorie.

2. La prima censura è infondata.

Invero, non ricorre anzitutto un vizio di motivazione apparente o del tutto illogica e contraddittoria, avendo la corte territoriale motivatamente spiegato le ragioni del proprio convincimento sull’inesistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito posto in essere dal C., appropriatosi dell’importo di denaro affidatogli dallo I., e l’attività dal medesimo svolta all’epoca quale promotore finanziario della SIM.

Le Sezioni Unite, in un recente arresto (Cass. 22232/2016), hanno precisato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

Nè il fatto di cui si lamenta l’omesso esame (cfr. Cass. 19150/2016: “il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento”, cosicchè la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa; conf. 16812/2018) risulta decisivo, trattandosi di una lettera predisposta dal legale dello I., nella quale, in ogni caso, non si afferma che quest’ultimo fosse a conoscenza del fatto che il C. non era un funzionario o responsabile della Banca Arditi Galati ma operava quale promotore finanziario della Sella Consult Sim.

3. Anche le successive censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, censurando, con violazioni di norme di diritto, la valutazione espressa dalla Corte d’appello in ordine alla esclusione della responsabilità solidale della banca Sella (ora Banca Patrimoni Sella spa) con il C., sono infondate.

La Corte d’appello ha ritenuto che la complessiva condotta tenuta dal risparmiatore I. e dal C. (non soltanto la mera circostanza che il cliente avesse consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle, cfr. Cass. 1741/2011, ma anche l’assenza di compilazione e sottoscrizione di contratto o moduli, l’assenza di evidenza contabile dei supposti investimenti, la rendicontazione manoscritta dallo stesso C., la ricezione da parte dello I., a garanzia, di due assegni personali emessi dal C.) presentasse delle evidenti anomalie, indice, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, che, vagliate insieme al dato, pacifico, circa la mancata spendita da parte del C. del nome della Sella Consult Sim quale preponente, fossero idonee ad interrompere il nesso causale – di occasionalità necessaria tra condotta illecita del promotore e funzioni dal medesimo svolte per conto della proponente – ed ad escludere la responsabilità dell’Istituto di credito.

Orbene, questa Corte ha chiarito che, in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l’esecuzione delle incombenze affidate al promotore e quindi non solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell’offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze affidategli (Cass. 10580/2002; Cass. 1741/2011).

Questa responsabilità solidale “non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche” (Cass. 30161/2018; Cass. 25374/2018; Cass. 1741/2011). Invero, la violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell’investitore, qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza del complesso “iter” funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell’ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell’evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell’attività di investimento (Cass.16813/2015; Cass. 22956/2015; Cass. 4037/2016; Cass. 18928/2017).

La Corte di merito, in conformità ai predetti principi di diritto, ha diffusamente argomentato, spiegando le ragioni per le quali, accertata la conclusione di un separato mandato tra l’investitore ed il promotore finanziario, volto all’esecuzione di investimenti in ampia autonomia da parte del medesimo, abbia ritenuto insussistente il nesso di cd. occasionalità necessaria, requisito richiesto per l’affermazione della responsabilità dell’intermediario finanziario, ai sensi della L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 4, e D.Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31.

Nè è qui sindacabile l’accertamento in fatto di tali circostanze, come tale riservato al giudice del merito.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, nel rapporto ricorrente/controricorrente, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non v’è luogo a procedere sulle spese nel rapporto ricorrente/intimato, in difetto di attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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