Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17946 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17850/2010 proposto da:

L.M. (OMISSIS), P.N.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PICOTTI LORENZO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI

Antonino, LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO, giusta procura in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

e contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO;

– intimato –

avverso il provvedimento R.G. 1846/05 della CORTE D’APPELLO di

MILANO, depositato il 25/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per le ricorrenti l’Avvocato Federica Manzi (per delega avv.

Luigi Manzi) che si riporta ai motivi del ricorso e alla memoria e

chiede l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato Carla d’Aloisio (per delega avv.

Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA

che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Viene domandata da L.M. e P.N. la cassazione del provvedimento emesso il 25 giugno 2009, con cui la Corte d’appello di Milano ha rigettato, dichiarandola inammissibile, l’istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 cod. proc. civ. avverso la propria sentenza pubblicata l’11 febbraio 2008;

Le controparti, Inps ed Università Studi di Bergamo, non si sono costituite; Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; letta la memoria delle ricorrenti;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e non scalfiti dalle argomentazioni di cui alla memoria;

E’ stato infatti affermato (Cass. n. 3245 del 09/07/1989) che “E’ inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato l’istanza di correzione ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., in quanto tale provvedimento, di sostanziale natura amministrativa, rimanendo nell’ambito della forza dispositiva della sentenza a cui si riferisce e non realizzando una volontà giurisdizionale autonoma, non è di per se impugnabile, nemmeno a norma dell’art. 111 Cost.”.

Nello stesso ha deciso la successiva sentenza n. 1646 del 02/03/1990 che ha statuito che “Il provvedimento reso sull’istanza di correzione di una sentenza, in esito al procedimento contemplato dall’art. 288 cod. proc. civ., non è impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell’art. 111 Cost., per difetto di natura decisoria, non soltanto quando detta istanza venga accolta (salva restando l’impugnabilità della sentenza relativamente alla parte corretta), ma anche quando sia respinta (nella specie, sul rilievo della sua inammissibilità rispetto ad errore contenuto in copia autentica e non nell’originale della sentenza), posto che, in entrambe le ipotesi, si tratta di determinazioni di natura amministrativa, non incidenti sui diritti sostanziali o processuali delle parti”.

Ed ancora la sentenza n. 5950 del 14/03/2007 ha ritenuto che “In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l’art. 288 cod. proc. civ., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l’impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell’art. 177 cod. proc. civ., comma 3, n. 3, a tenore del quale non sono modificabili nè revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per l’ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull’istanza di correzione di una sentenza all’esito del procedimento regolato dall’art. 288 cod. proc. civ. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio”.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese della discussione orale dell’Inps seguono la soccombenza.

Nulla per le spese dell’Università.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese a favore dell’Inps liquidate in Euro cinquecento per la discussione orale. Nulla per le spese dell’Università.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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