Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17946 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 30/07/2010), n.17946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

D.L.R.E.M., elettivamente domiciliato in Roma, via

Piazza dei Consoli n. 73, presso lo studio dell’avv. Maria Rosaria

Castellano, rappresentata e difesa dall’avv. DI PEDE Giuseppe Fausto;

– controricorrente —

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Basilicata, sez. 1^, n. 162, depositata il 22 gennaio

2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso sentenza di appello, che, nell’ambito di giudizio intercorso nei soli confronti del socio, ha respinto l’appello promosso da essa Agenzia avverso decisione di primo grado di accoglimento del ricorso promosso dal contribuente contro accertamento irpef per l’anno 1999, per redditi di partecipazione alla s.a.s. Mototecnica;

che l’intimata resiste con controricorso, deducendo, preliminarmente, l’inammissibilita’ del ricorso dell’Agenzia per violazione del termine di cui all’art. 327 c.p.c.;

rilevato in atti:

che – a fronte di una decisione di appello depositata il 22.1.2008 – l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad una prima consegna del plico per la notifica a mezzo posta del presente ricorso per cassazione in data 2.3.2009 (e, quindi, tempestivamente nella prospettiva di cui all’art. 327 c.p.c.), ma che i procedimento notificatorio cosi’ instaurato non si e’, tuttavia, perfezionato (come certificato dall’ufficiale postale il 5.3.2009) ne’ presso la sede della societa’ (peraltro gia’ cancellata a far tempo dal 24.2.2005) ne’ presso l’indirizzo dell’intimato, per l’intercorso suo trasferimento;

– che solo in data 23.9.2009 (e, quindi, oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c.) l’Agenzia ha posto in essere nuova notifica a mezzo posta che, andata a buon fine, ha determinato la costituzione in giudizio dell’intimato;

osservato:

che le SS.UU. di questa Corte (cfr. sent. 17352/09) hanno puntualizzato che, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta’ e l’onere (anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio) di riprendere il procedimento notificatorio, e che, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra’ effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, ma soltanto se la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie fcfr. anche Cass. 586/10, 6846/10, 9046/10;

considerato:

– che, nell’indicata prospettiva, il ricorso per cassazione dell’Agenzia – rinotificato a seguito di riattivazione del procedimento notificatorio attuata ad oltre sei mesi dalla certificazione del mancato perfezionamento del primo – non puo’ ritenersi ammissibile;

ritenuto:

– che – pertanto ed atteso che l’inammissibilita’ dell’impugnazione per decorso del termine non e’ suscettibile di sanatoria (cfr. Cass. 14591/07, 10538/05) – il ricorso dell’Agenzia va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c. (nonostante il diverso tenore della relazione: cfr. Cass. 7433/09, 5464/09);

– che, per la natura della controversia e tutte le peculiarita’ della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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