Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17945 del 31/08/2011
Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17945
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17380/2010 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO (OMISSIS) in persona del Direttore
Generale pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo
studio dell’avvocato VILLANI Ludovico, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CUFFINI PAOLA, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
B.C., M.B., B.D., N.
P.F., F.R., tutti elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato
CONTALDI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
PAFUNDI Teodosio, SARZOTTI BRUNO, giuste deleghe a margine delle
prime cinque pagine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 583/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
30.4.09, depositata l’11/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Mario Contaldi che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA
che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ha accolto la domanda proposta da B.C. ed altri quattro nei confronti della Azienda Sanitaria Locale To (OMISSIS) per l’accertamento del diritto alla esclusione del sabato lavorativo dal periodo di congedo aggiuntivo di quindici giorni l’anno previsto per i lavoratori esposti al rischio radiologico;
Avverso detta sentenza la ASL propone ricorso; resistono i lavoratori con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè il ricorso è tardivo, dal momento che la sentenza impugnata è stata depositata l’11 maggio 2009 ed il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 21 giugno 2010 e quindi oltre il termine lungo dell’anno, non vigendo nella materia di lavoro la sospensione dei termini feriali di cui alla L. n. 742 del 1969;
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro venti per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011