Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17944 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 30/07/2010), n.17944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

THE ANGLO ITALIAN SCHOOL LIMITED, societa’ di diritto inglese, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’avv. Salome’ Salvatore giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 199/45/07, depositata il 28 settembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La societa’ di diritto inglese The Anglo Italian School Limited propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 199/45/07, depositata il 28 settembre 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, e’ stata affermata la legittimita’ dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente per IRPEG, IVA ed IRAP relative all’anno 2001.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2 per mancanza dell’autorizzazione alla proposizione dell’appello dell’Agenzia, appare manifestamente infondato, alla luce del consolidato principio secondo cui detta norma non e’ piu’ applicabile una volta divenute operative le Agenzie fiscali (Cass., Sez. un., n. 604 del 2005 e successive conformi).

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 per avere il giudice a quo ritenuto ammissibile il deposito in appello, da parte dell’Ufficio, del processo verbale redatto dalla Guardia di finanza posto a base dell’accertamento, appare anch’esso manifestamente infondato, in base al costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 fa salva la facolta’ delle parti di produrre in appello nuovi documenti indipendentemente dalla impossibilita’ dell’interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile (Cass. nn. 9604 del 2000, 2027 del 2003, 1545 del 2007, 12185 del 2008).

4. Il terzo, quarto e quinto motivo appaiono inammissibili, poiche’, nel denunciare rispettivamente la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 (il terzo), art. 39 (il quarto) e art. 39, comma 2, nonche’ art. 2697 c.c. (il quinto), si concludono con i seguenti quesiti di diritto: a) e’ legittima l’interpretazione e/o l’applicazione della disposizione normativa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 riguardo al contenuto e all’iter procedimentale operato dall’Amministrazione finanziaria?; b) e c) e’ legittima la interpretazione e/o applicazione della disposizione normativa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39 nella parte in cui prevede il ricorso alla ricostruzione induttiva dei ricavi tramite questionari in presenza della contabilita’ sociale?.

Tali quesiti, infatti, appaiono non rispondenti ai requisiti stabiliti al riguardo dalla costante giurisprudenza di questa Corte, in quanto generici e non formulati in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilita’ del motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo per la sua inidoneita’ a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008).

5. Infine, il sesto motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, per avere il giudice a quo condiviso l’eccezione dell’Ufficio di inammissibilita’ della produzione in sede contenziosa, da parte della contribuente, di documentazione non esibita in sede di verifica o non trasmessa in risposta all’invito dell’Ufficio, pur prescindendo anche in questo caso dalla dubbia ammissibilita’ del quesito, appare comunque manifestamente infondato, in quanto la norma di cui al citato art. 32, comma 3 e’ chiara al riguardo, ne’ la ricorrente deduce che si siano nella specie verificate le condizioni di inoperativita’ della stessa stabilite nel successivo comma 4.

6. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto nel complesso manifestamente infondato.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide pienamente i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, osservando, in ordine alle argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria, che: a) circa il primo motivo, la circolare con la quale l’Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione, non vincolante per il contribuente, per gli uffici, per la stessa autorita’ che l’ha emanata e per il giudice (Cass., Sez. un., n. 23031 del 2007); b) quanto al secondo motivo, il relativo quesito concerne esclusivamente la legittimita’ del deposito di documenti in appello, nell’evidente presupposto che tale deposito sia avvenuto (come, del resto, risulta accertato in sentenza, senza che cio’ sia stato investito da specifica censura); c) in ordine ai motivi terzo, quarto e quinto, la giurisprudenza di questa Corte sulla interpretazione dell’art. 366 bis c.p.c., a parte ogni altra considerazione, risulta consolidata sin dal 2007;

che, in conclusione, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, poiche’ il controricorso dell’Agenzia delle entrate va dichiarato inammissibile per tardivita’ (ricorso notificato il 5 novembre 2008, controricorso consegnato per la notifica l’8 gennaio 2009).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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