Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17944 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. I, 27/08/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 27/08/2020), n.17944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28303/2017 R.G. proposto da

(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t.

D.M.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Leonardo Salvemini, con

domicilio eletto in Roma, via Fossato di Vico, n. 10, presso lo

studio dell’Avv. Milena Conti;

– ricorrente –

contro

A.V., rappresentata e difesa dagli Avv. Bruno Siri, e

Dario Imparato, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– resistente –

e

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2284/17,

depositata il 25 maggio 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 27 luglio 2015, il Tribunale di Varese, pronunciando sulle cause riunite promosse dalla (OMISSIS) S.a.s. nei confronti di A.V., rigettò la domanda di accertamento della nullità del lodo arbitrale irrituale pronunciato tra le parti il 2 ottobre 2014 e l’opposizione proposta dall’attrice avverso il decreto ingiuntivo n. 1753/14, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 135.000,00, oltre interessi, dovuta in virtù del predetto lodo.

2. Sull’impugnazione proposta dalla (OMISSIS), la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2017, ha dichiarato l’estinzione del giudizio.

Premesso che, nelle more dell’udienza di precisazione delle conclusioni, il Tribunale di Varese, con sentenza del 27 giugno 2016, n. 44/16, aveva dichiarato il fallimento della società appellante, la quale, con ricorso depositato il 25 aprile 2017, aveva provveduto alla riassunzione del giudizio, giustificando la propria iniziativa con l’inerzia della curatela ed il disinteresse degli organi fallimentari, la Corte ha ritenuto tardiva la riassunzione: precisato infatti che la dichiarazione di fallimento determina l’interruzione automatica del processo, indipendentemente da una dichiarazione del procuratore della parte costituita, ha osservato che la riassunzione avrebbe dovuto essere effettuata entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza dell’evento interruttivo, determinata, per la società fallita, dalla notificazione della sentenza di fallimento.

3. Avverso la predetta sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La A. ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, in quanto proposto dal difensore dell’intimata in virtù della procura da quest’ultima rilasciata a margine della comparsa di costituzione del giudizio di appello. Ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 2, che richiama l’art. 365 c.p.c., anche la proposizione del controricorso presuppone infatti che l’avvocato sia munito di procura speciale, ai fini della quale occorre da un lato che la stessa sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del controricorso, e dall’altro che investa il difensore espressamente del potere di resistere all’impugnazione proposta contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al conferimento della procura (cfr. Cass., Sez. III, 26/04/2004, n. 7926; Cass., Sez. lav., 8/08/1994, n. 7323). L’essenzialità di tali requisiti esclude, nella specie, che il vizio del controricorso possa ritenersi sanato per effetto della costituzione di due nuovi difensori, muniti di procura rilasciata in data successiva alla sua notificazione, risultando tale atto idoneo a legittimare soltanto la partecipazione dei difensori alla discussione orale, non prevista nell’ambito del procedimento in camera di consiglio, e restando pertanto esclusa anche l’ammissibilità della memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la quale presuppone che la parte sia validamente costituita mediante il controricorso (cfr. Cass., Sez. VI, 18/07/2012, n. 12400).

2. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 305 c.p.c. e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43 censurando la sentenza impugnata per aver fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla data di pubblicazione della sentenza di fallimento, anzichè da quella in cui essa ricorrente aveva informato il curatore della pendenza del giudizio. Premesso che la dichiarazione di fallimento l’aveva privata della capacità processuale, impedendole di riassumere il giudizio, afferma che il curatore, cui spettava la relativa legittimazione, era venuto a conoscenza della predetta circostanza soltanto il 10 febbraio 2017, attraverso una relazione informativa trasmessagli da essa ricorrente. Aggiunge che soltanto da quest’ultima data avrebbe potuto essere rilevata l’inerzia del curatore, per effetto della quale essa ricorrente doveva ritenersi legittimata alla riassunzione, in virtù della capacità processuale suppletiva spettante al fallito in caso di disinteresse degli organi fallimentari.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 305 c.p.c., osservando che, nel dichiarare estinto il giudizio, la Corte territoriale non ha verificato se l’appellata, alla quale incombeva il relativo onere, avesse fornito la prova della conoscenza legale dell’evento interruttivo da parte del curatore in data anteriore a quella indicata da essa appellante. In subordine, eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c., per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., sostenendo che, nel far decorrere il termine per la riassunzione dalla pubblicazione della sentenza di fallimento, anzichè dal momento in cui il curatore ha avuto conoscenza legale della pendenza del giudizio da riassumere, tale disposizione priva il fallito della possibilità di esercitare il diritto di difesa, determinando inoltre un’evidente disparità di trattamento rispetto alla curatela fallimentare e compromettendo la situazione di parità delle parti nel processo: osserva infatti che, fino al momento in cui il curatore non ha avuto conoscenza della pendenza del giudizio, lo stesso non può essere riassunto nè dalla curatela, che non ne è informata, nè dal fallito, che è privo della capacità processuale.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono infondati.

E’ opportuno premettere che la sentenza impugnata, pur avendo affermato la necessità di ancorare la decorrenza del termine per la riassunzione alla data di conoscenza della sentenza di fallimento da parte della ricorrente, ha fatto concretamente riferimento alla data di pubblicazione della stessa, sul presupposto che la società fallita ne aveva avuto conoscenza “certamente immediatamente dopo, per effetto della notifica di cui è per primo destinatario”: tale accertamento non è stato censurato dalla ricorrente, la quale si è limitata a far valere l’inidoneità della predetta notificazione a far decorrere il termine per la riassunzione del giudizio, in mancanza di prova della conoscenza legale della pendenza del giudizio da parte del curatore del fallimento, e della conseguente configurabilità dell’inerzia degli organi fallimentari.

Ciò posto, occorre richiamare l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso d’interruzione del processo determinata, ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell’evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento stesso, assistita da fede privilegiata (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. III, 26/06/2020, n. 12890; 15/03/2018, n. 6398; Cass., Sez. VI, 9/04/2018, n. 8640). Com’è noto, tale indirizzo, formatosi a seguito dell’introduzione dell’art. 43 cit., comma 3 ad opera del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41 che ha attribuito alla dichiarazione di fallimento un’efficacia interruttiva automatica, escludendo pertanto la necessità di una apposita dichiarazione da parte del procuratore costituito, si è posto nel solco delle precedenti pronunce che, in riferimento ad altre ipotesi d’interruzione ipso jure, come quelle derivanti dalla morte o dall’impedimento del procuratore costituito, avevano affermato, in conformità della giurisprudenza costituzionale (cfr. al riguardo, Corte Cost., sent. nn. 139 del 1967, 178 del 1970, 159 del 1971, 36 del 1976), la necessità d’interpretare l’art. 305 c.p.c. nel senso che il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo non decorre dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, ma da quello in cui lo stesso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, anche in tal caso in forma legale, non essendo sufficiente la conoscenza altrimenti acquisita dalla stessa parte (cfr. Cass., Sez. I, 8/03/2007, n. 5348; Cass., Sez. II, 19/01/2006, n. 974; Cass., Sez. lav., 29/12/1999, n. 14691; v. anche, più recentemente, Cass., Sez. II, 16/04/ 2019, n. 10594; Cass., Sez. VI, 25/02/2015, n. 3782). Anche in riferimento alla fattispecie in esame, d’altronde, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ricevuto l’autorevole avallo del Giudice delle leggi, il quale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere dalla data dell’interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di fallimento, anzichè dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo, il termine per la riassunzione del processo ad opera di una parte diversa da quella dichiarata fallita, ha dichiarato infondata la questione, richiamando la propria giurisprudenza e quella di legittimità relative agli altri casi di interruzione automatica, ed affermando quindi che la predetta disposizione non si pone in contrasto con gli artt. 3,24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, se interpretata nel senso che, anche nella predetta ipotesi, il termine per la riassunzione del processo ad opera della parte interessata decorre dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo (cfr. Corte Cost., sent. n. 17 del 2010; ord. n. 261 del 2010).

Sempre sulla base d’indicazioni desunte dalla giurisprudenza costituzionale, è stato inoltre precisato che, alla stregua di un’interpretazione della norma costituzionalmente orientata nel senso di un bilanciamento degli interessi in conflitto, la necessità della conoscenza legale si pone con riguardo non solo alla parte estranea all’evento interruttivo, ma anche alla parte che ne sia stata colpita, non risultando sufficiente che quest’ultima sia garantita, attraverso la previsione dell’interruzione automatica, dal rischio del compimento di attività processuali in suo danno, ma occorrendo, per la piena tutela del suo diritto di difesa, che essa sia posta al riparo anche dal pericolo che, persistendo la sua ignoranza, maturino preclusioni a suo carico. Ed in quest’ottica, con riferimento all’interruzione determinata dal fallimento, si è affermato che, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione da parte del curatore, non è sufficiente che quest’ultimo sia venuto a conoscenza dello evento interruttivo, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale tale effetto è concretamente destinato ad operare (cfr. Cass., Sez. III, 28/12/2016, n. 27165; Cass., Sez. lav., 13/03/2013, n. 6331; 7/03/ 2013, n. 5650).

A tale precisazione si ricollega sostanzialmente la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui, essendo la riassunzione da parte del fallito subordinata all’inerzia o al disinteresse degli organi fallimentari, che presuppongono a loro volta la conoscenza della pendenza del giudizio da parte del curatore, il relativo termine non potrebbe essere fatto decorrere, anche per il fallito, da una data anteriore a quella in cui il curatore ha legalmente acquisito la predetta conoscenza. A sostegno di tale assunto, viene richiamato il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione di fallimento, pur comportando l’attribuzione in via esclusiva al curatore della capacità di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, con la conseguente perdita della stessa da parte del fallito, non sottrae a quest’ultimo la legittimazione ad agire, in via eccezionale, per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, ove il curatore sia rimasto inerte, a condizione che tale inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari, e non già da una valutazione negativa di questi ultimi circa la convenienza della controversia (cfr. Cass., Sez. I, 2/02/ 2018, n. 2626; 25/10/2013, n. 24159; Cass., Sez. VI, 6/07/2016, n. 13184).

Il richiamo di tale principio, facendo dipendere l’individuazione della data di decorrenza del termine da quella del soggetto legittimato a riassumere il processo, comporta peraltro un’evidente sovrapposizione di piani che sotto il profilo concettuale restano nettamente distinti, attenendo rispettivamente alla scansione dei tempi del giudizio ed alla valutazione degl’interessi coinvolti nell’iniziativa processuale: il carattere suppletivo o sussidiario della legittimazione riconosciuta al fallito, volta a sopperire alla carenza d’iniziativa degli organi fallimentari e finalizzata al conseguimento di una pronuncia inopponibile alla massa, ma valida ed efficace una volta conclusa la procedura concorsuale, pur postulando un atteggiamento d’indifferenza da parte del curatore, non incide sulla conoscenza legale dell’evento interruttivo, ricollegabile alla notificazione della sentenza di fallimento, e della pendenza del giudizio, della quale il fallito è perfettamente consapevole, avendovi partecipato fino all’interruzione, e non esclude pertanto l’onere di attivarsi tempestivamente per la prosecuzione dello stesso, se del caso sollecitando una presa di posizione degli organi fallimentari al riguardo. Non è pertanto applicabile nel caso in esame il principio enunciato da questa Corte, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione nei confronti del curatore, non può ritenersi sufficiente la conoscenza legale della dichiarazione di fallimento, derivante dalla notificazione o dalla comunicazione della stessa, ma è necessaria anche la conoscenza della pendenza del giudizio sul quale l’evento interruttivo è destinato ad incidere: tale principio trova infatti fondamento nella considerazione che, in quanto estraneo alla pregressa gestione dell’impresa, il curatore può ben essere all’oscuro di tutti o di alcuni giudizi promossi dal fallito o nei confronti dello stesso, per la cui prosecuzione potrebbe quindi non riuscire ad attivarsi nel termine, se non informato tempestivamente; esso non può dunque operare a favore del fallito, il quale, essendo fin dall’origine a conoscenza sia della sentenza di fallimento che della pendenza del giudizio, dispone di tutto il tempo necessario per informarne gli organi fallimentari e per verificarne l’interesse alla prosecuzione del giudizio, in mancanza del quale può assumere egli stesso l’iniziativa della riassunzione.

Non è pertanto configurabile, in proposito, la violazione del diritto di difesa lamentata dalla ricorrente, nè la dedotta compromissione del principio di parità delle parti nel processo, ai fini della quale deve ritenersi ininfluente la circostanza che, per effetto dell’interpretazione dell’art. 305 c.p.c. accolta in questa sede, la decorrenza del termine per la riassunzione possa risultare diversa per ciascuna parte, in relazione al momento in cui la stessa ha avuto conoscenza dell’evento interruttivo: tale eventualità, già presa in considerazione da questa Corte, è stata infatti ritenuta tutt’altro che anormale, essendone stata evidenziata la perfetta compatibilità con il sistema risultante dalle pronunce della Corte costituzionale, ed essendosene tratta la conseguenza che l’onere di provare la legale conoscenza dell’evento interruttivo in data anteriore al semestre (oggi, al trimestre) precedente la riassunzione o la prosecuzione del giudizio incombe alla parte che ne eccepisce l’intempestività, non potendo farsi carico alla controparte dell’onere di fornire una prova negativa (cfr. Cass., Sez. III, 11/02/2010, n. 3085; Cass., Sez. I, 8/03/2007, n. 5348; Cass., Sez. lav., 29/12/1999, n. 14691). Tale onere nella specie è stato ritenuto soddisfatto in virtù dell’acquisizione al giudizio della prova dell’avvenuta notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento, la cui conoscenza legale da parte della società fallita è stata correttamente ritenuta idonea a determinare la decorrenza del termine per la riassunzione, indipendentemente dalla circostanza che il curatore del fallimento sia stato informato soltanto successivamente della pendenza del giudizio.

5. Con il terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente ripropone le censure sollevate con l’atto di appello, rimaste assorbite dalla dichiarazione di estinzione del giudizio, ribadendo l’avvenuta estinzione del credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, per effetto della definizione in via transattiva delle pretese vantate dalla A. a seguito del recesso dalla società e del pagamento della somma concordata, nonchè la nullità del lodo arbitrale per difetto di causa o per eccesso dai limiti del mandato conferito agli arbitri.

5.1. Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto questioni che, in quanto attinenti al merito della controversia, sono rimaste assorbite dalla dichiarazione di estinzione del giudizio d’appello, ed avrebbero quindi potuto essere riproposte in sede di rinvio, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, mentre rimangono definitivamente precluse dal rigetto dello stesso, che ai sensi dell’art. 338 c.p.c. comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

6. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione della resistente.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dallo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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