Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17943 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10179-2018 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FIRENZE N.

32, presso lo studio dell’avvocato ELENA IEMBO, rappresentata e

difesa dall’avvocato TOMMASO RICCI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANARO

17, presso lo studio dell’avvocato OSCAR SERVILI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BERNARDO BORDINO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 134/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/06/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione del 7 marzo 2006 B.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro B.I. chiedendo accertarsi la nullità dei testamenti olografi di M.M. dell’8 giugno 2001, del 25 marzo 2003 e del 22 giugno 2004, in quanto redatti in condizioni di coercizione psicologica, chiedendo per l’effetto il rilascio dei beni ereditari illegittimamente detenuti.

Si costituiva la convenuta che chiedeva il rigetto della domanda, riconoscendo la debenza della quota di legittima in favore dell’attrice.

Nel corso del giudizio interveniva C.G. che produceva un testamento del 20 settembre 2005 con il quale era stato istituito erede universale, chiedendo accertarsi tale qualità, con il conseguente rilascio dei beni illegittimamente detenuti dalla convenuta.

Il Tribunale con la sentenza n. 1425 del 28 giugno 2010 rigettava la domanda dell’interventore nonchè la domanda di invalidità dei testamenti olografi proposta dall’attrice, e riconosceva alla stessa attrice, nella qualità di legittimaria, la quota del 50% dei beni caduti in successione, rigettando tuttavia le domande di rilascio dei beni stessi.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il C. e la Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza n. 134 del 18 gennaio 2018, in accoglimento del gravame ha dichiarato valido il testamento in favore dell’interventore rigettando l’appello incidentale promosso da B.A., relativamente alla sua condanna alle spese di lite in favore della convenuta.

A fondamento dell’accoglimento del gravame principale, la sentenza d’appello rilevava che il Tribunale aveva erroneamente risolto la controversia facendo applicazione delle norme in tema di disconoscimento, ritenendo che a fronte del disconoscimento del testamento operato dal difensore di B.I., il C. non aveva avanzato istanza di verificazione.

I giudici di appello, dopo avere ricordato come un precedente orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche in sede di legittimità, riteneva applicabile il meccanismo del disconoscimento delle scritture private anche in caso di testamento olografo, evidenziavano che nelle more erano intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 12307/2015, le quali avevano affermato che per la contestazione dell’autenticità dell’olografo non è necessaria la querela di falso, ma occorre proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, il cui onere incombe sulla parte interessata a contestare l’autenticità della scheda testamentaria.

Nel caso di specie, a seguito della produzione del testamento in favore del C., l’erede legittima non aveva proposto domanda di accertamento negativo, sicchè la successione restava regolata da tale ultimo testamento.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione B.I. sulla base di un motivo di ricorso.

Resiste con controricorso C.G..

B.A. non ha svolto difese in questa fase.

Ritenuto che nelle memorie il ricorrente ha ricordato che questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 32032/2019 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 62, comma 1, art. 65, commi 1 e 4, art. 66, art. 67, commi 1 e 2, art. 68, comma 1, art. 72, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98, siccome in contrasto con l’art. 102 Cost., comma 1, art. 106 Cost., commi 1 e 2, e che si è richiamata la circostanza che la sentenza impugnata è stata emessa da Collegio del quale faceva parte un magistrato onorario;

Ritenuta l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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