Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17943 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 04/07/2019), n.17943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16500/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Unione Sportiva Città di Palermo s.p.a.;

– intimata –

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 347/3/2017, resa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 31.1.2017;

letta le sentenza impugnata;

letta la dichiarazione di “rinuncia al ricorso R.G. n. 16500/17 ex art. 390 c.p.c.” trasmessa dall’Avvocatura Generale dello Stato” con atto di “Integrazione Documenti” datato 7.8.2018;

letti i documenti ad essa allegati e, in particolare, il “provvedimento di autotutela parziale” con il quale la Direzione provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrate ha parzialmente annullato l’avviso di accertamento (OMISSIS) oggetto del presente giudizio;

letta l’analoga e speculare rinuncia della contribuente, datata 24.5.2018.

P.Q.M.

Dichiara il giudizio estinto per rinuncia e compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA