Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17942 del 31/08/2011
Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17942
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11104/2010 proposto da:
D.S. (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta
di edilizia artigiana elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MURANO GIULIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GULFO Nicola, giusta procura
speciale al margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO
Luigi, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
RITRIMAT SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 804/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 17/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato D’Aloisio Carla (delega avvocato Antonino Sgroi),
difensore del controricorrente che si riporta ai motivi;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA che aderisce
alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Potenza, confermando la statuizione di primo grado, rigettava l’opposizione proposta da D.S., titolare della omonima ditta individuale, avverso cartella di pagamento concernente contributi Inps; per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte adita affermava che la sentenza di primo grado non era stata appellata per avere escluso la necessità, per la legittimità della cartella di pagamento, di emettere preliminarmente l’ordinanza ingiunzione, ma la impugnazione concerneva la omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla mancata sottoscrizione da parte dell’organo competente del verbale di accertamento, eccezione che riteneva infondata. Soggiungeva la Corte che non vi era violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, sulla abolizione delle sanzioni amministrative in caso di omissione contributiva, perchè nella cartella erano state applicate solo le sanzioni civili per la evasione contributi degli anni dal 1999 al 2002;
Avverso detta sentenza il D. propone ricorso, l’Inps resiste con controricorso;
Si duole il ricorrente, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, con l’atto di appello era stata espressamente dedotta la nullità della cartella di pagamento perchè non preceduta dalla ordinanza ingiunzione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 35;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Ed infatti, a prescindere dalla affermazione della sentenza impugnata per cui la statuizione di primo grado non era stata censurata sul punto, la prospettazione del ricorrente è comunque errata, perchè per la legittimità della cartella di pagamento non è necessaria la previa emissione di ordinanza ingiunzione.
Si è infatti già affermato (Cass. n. 1584 del 26/01/2010) che “In tema di omissioni contributive, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 1, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d’ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dal citato D.Lgs. n. 46, art. 25, esclude l’applicabilità della procedura di cui alla L. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione”.
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta, oltre duemila Euro per onorari con accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011