Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17941 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10383/2010 proposto da:

A.C.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avv. GUARINO Salvatore Paolo, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 546/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

16.4.09, depositata il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO

GAETA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Potenza rigettava la domanda proposta da A.C.A. nei confronti del Ministero dell’Economia per ottenere le somme dovute a titolo di controvalore delle c.d.

concessioni di viaggio fruite all’atto del suo trasferimento dalle Ferrovie dello Stato.

Avverso tale sentenza il soccombente ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè è oramai ius reception nella giurisprudenza della Cassazione il principio secondo il quale, con riferimento al trattamento economico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, a norma del D.M. n. 73 del 1987, art. 8, i dipendenti transitati in mobilità conservano il diritto alle “concessioni di viaggio” solo se siano transitati senza soluzione di continuità verso altra amministrazione dello Stato e abbiano, al momento del transito, già maturato il diritto a pensione;

Infatti la ultima sentenza in materia (Cass. n. 17094 del 21/07/2010), ha statuito: “Con riferimento al trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato, a norma del D.M. n. 73 del 1987, art. 8, i dipendenti transitati in mobilità conservano il diritto alle concessioni di viaggio solo se siano passati senza soluzione di continuità verso altra amministrazione dello Stato ed abbiano, al momento del transito, già maturato il diritto a pensione; in tal caso l’anzianità di servizio effettivo di venti anni è requisito indispensabile per la maturazione del diritto alla pensione atteso che il passaggio volontario ad altra amministrazione dello Stato, non determinando soluzione di continuità nell’unico rapporto di impiego, non è assimilabile ad alcuna delle ipotesi previste dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 219 (tutte riguardanti la risoluzione del rapporto di lavoro) e che, pertanto, non è sufficiente, per la maturazione del diritto, l’anzianità di servizio decennale prevista dal comma 5, dell’art. 219 citato”;

In tali casi, si è affermato, l’anzianità di servizio effettivo di venti anni è requisito indispensabile per la maturazione del diritto a pensione, atteso che il passaggio volontario ad altra amministrazione dello Stato, non determinando soluzioni di continuità nell’unico rapporto di impiego, non è assimilabile ad alcuna delle ipotesi previste dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 219 (tutte riferentesi alla risoluzione del rapporto di lavoro) e che, pertanto, non è sufficiente, per la maturazione del diritto, l’anzianità di servizio decennale prevista dal citato art. 219, comma 5 (Cass. n. 17094 del 21/07/2010, Cass. 3 dicembre 1997 n. 12286, Cass. 6 marzo 1999 n. 1916, Cass. 22 maggio 2000 n. 6663, Cass. 26 luglio 2000 n. 9819 e Cass. 18 aprile 2002 n. 5590);

Il principio in questione trova il suo presupposto, condiviso da questo Collegio, nella considerazione che con la c.d. mobilità volontaria si ha un fenomeno di mutamento del solo elemento soggettivo del rapporto di lavoro, subentrando un diverso datore di lavoro a quello originario – con il quale il rapporto di lavoro naturalmente cessa – in virtù di una vicenda di successione a titolo particolare in un rapporto che non subisce soluzione di continuità.

Pertanto non essendo contestato che all’atto del passaggio ex D.C.P.M. del resistente ad altra Amministrazione il lavoratore non aveva perfezionato il diritto al trattamento pensionistico- presupposto per il riconoscimento del beneficio in questione – non poteva essergli riconosciuto il mantenimento di detto beneficio;

Quanto precede vale ai fini della soluzione nel merito della controversia, mentre è inammissibile il primo motivo, giacchè, nonostante la rilevata indeterminatezza della domanda, la sentenza impugnata ha esaminato comunque la fondatezza della pretesa;

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta, oltre duemila Euro per onorari con accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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