Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17941 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 27/08/2020), n.17941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19779-2013 proposto da:

C.M., C.A.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato

DESIDERIO BALDASSARINI, che lo rappresenta e difende giusta procura

in calce al ricorso, unitamente all’avvocato LUIGI FANTE;

– ricorrenti –

contro

C.A.M., C.M.G., C.G.,

C.A., C.P.M.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 109, presso lo studio degli

avvocati SERGIO FIDANZIA, ed ANGELO GIGLIOLA, e rappresentati e

difesi giusta procura in calce al controricorso dall’avvocato ANDREA

PANZAROLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 657/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. DE RENZIS MARIA LUISA, che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

Udito l’Avvocato Andrea Panzarola per i controricorrenti.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. I germani C.F.S., A., R., M. e A.M. con citazione del 12/09/1991 convenivano in giudizio dinanzi alla Pretura di Foggia – Sezione distaccata di Monte Sant’Angelo – C.M. chiedendo l’arretramento del corpo di fabbrica dallo stesso edificato, in quanto posto a distanza inferiore a quella di legge.

Deducevano che erano proprietari di un terreno sito in (OMISSIS), posto a confine con la particella n. (OMISSIS) del convenuto, il quale negli anni ‘80 aveva costruito un corpo di fabbrica in aderenza a preesistente manufatto posto con la porta d’ingresso e la veranda a confine con la particella degli attori, ed in violazione della prescrizione urbanistica locale che imponeva la distanza di metri cinque dal confine.

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Foggia, subentrato nelle more al Pretore, con la sentenza del 25/6/2004 rigettava la domanda ritenendo applicabile il più favorevole ius superveniens rappresentato dal PRG del Comune di Mattinata che aveva eliminato il rispetto della distanza assoluta di cinque metri dal confine.

Avverso tale sentenza proponevano appello C.M. e C.A.M. cui resistevano C.A.M., M.G., G. e A., quali eredi del defunto convenuto.

La Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 657 del 7 giugno 2012 rigettava l’appello.

Ad avviso dei giudici di appello la sentenza di primo grado andava confermata ma con la correzione della motivazione.

Infatti, se era vero che la certificazione rilasciata dall’Ufficio tecnico Comunale, e posta a fondamento della decisione del Tribunale, non aveva carattere vincolante, essendo invece necessario procedere autonomamente alla verifica delle norme urbanistiche applicabili, doveva tuttavia concordarsi circa il fatto che il nuovo PRG non prevedesse per le zone agricole (E5), quale quella ove sono ubicati i beni oggetti di causa, alcuna distanza minima dal confine, come si ricavava dal dettato dell’art. 37.5 delle norme tecniche di attuazione, che sul punto era del tutto silente.

Ma anche ove si volesse reputare applicabile la disposizione di carattere generale di cui all’art. 7 dello stesso strumento urbanistico, se era vero che il comma 2 prevede per le nuove costruzioni ed ampliamenti una distanza dal confine pari alla metà dell’altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo di ml. 5, ad eccezione delle costruzioni industriali ed artigianali per le quali la distanza è di ml. 10, tuttavia il successivo comma 4 consente costruzioni in aderenza sul confine, se preesistente un fabbricato la cui parete a confine non abbia finestre.

Nella specie gli appellanti non avevano mai dedotto l’occlusione di aperture a seguito della costruzione in aderenza, la quale è quindi consentita, proprio in virtù del dettato dell’art. 7 del PRG.

Era, quindi, legittima la costruzione in aderenza al preesistente fabbricato degli appellanti, i quali, avendo costruito in prevenzione sul confine, erano tenuti a subire le conseguenze della loro originaria scelta.

2. Avverso tale sentenza C.M. ed A.M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Depositate memorie, la Corte con ordinanza interlocutoria n. 10051 del 24/4/2018 rinviava la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere al Comune di Mattinata copia delle NTA del Piano Regolatore Generale vigenti negli anni ottanta unitamente alle eventuali successive modifiche.

Il Comune provvedeva all’invio di quanto richiesto, e la causa è stata quindi chiamata alla pubblica udienza del 18 febbraio 2020, in prossimità della quale parte controricorrente ha depositato memorie illustrative.

3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 7 delle Norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Mattinata.

Si deduce che tale previsione impone un distacco in termini assoluti dal confine pari a 5 metri anche per i terreni siti in zona agricola e ciò anche alla luce del disposto dell’art. 37.5.1 delle medesime NTA, espressamente dedicato ai terreni in zona agricola.

Ciò trova conferma nel contenuto di una diversa concessione edilizia rilasciata per la medesima zona ma per un diverso fabbricato, nella quale l’ente locale ribadisce la necessità del rispetto della distanza indicata.

Il secondo motivo denuncia l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la sentenza gravata ha attribuito agli appellanti la proprietà del preesistente fabbricato non finestrato, in aderenza del quale sarebbe stata realizzata la costruzione di cui si chiede la riduzione in pristino.

In realtà, come si ricava dalle foto inserite materialmente nel corpo del ricorso, nonchè dalla documentazione già acquisita agli atti e dalla CTU espletata, tale manufatto preesistente è di proprietà dei convenuti ed è ubicato sulla stessa particella n. (OMISSIS).

Ne deriva che la previsione derogatoria di cui all’art. 7, comma 4 della NTA del nuovo PRG non può trovare applicazione, essendo evidente che la stessa presuppone che l’edificio da costruire in aderenza deve essere prospiciente quello da edificare e non anche collocato sul medesimo fondo.

Poichè la particella n. (OMISSIS) dei ricorrenti è inedificata, risulta evidente come non sia applicabile la norma derogatoria dettata per la costruzione in aderenza.

4. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.

In tal senso rileva che effettivamente mentre l’art. 20 delle NTA del Programma di fabbricazione annesso al regolamento edilizio del 25/10/1971 imponeva per le zone agricole il distacco assoluto di cinque metri dal confine, con le nuove NTA approvate unitamente al nuovo PRG, per la zona agricola E5, ove risultano ubicati i beni oggetto di causa, all’art. 37.5 manca una specifica disciplina delle distanze in relazione ai confini.

Tuttavia, difformemente da quanto opinato dal giudice di appello, ad onta della previsione di cui all’art. 27, comma 2 delle medesime NTA, deve reputarsi che proprio per l’assenza di una specifica disposizione contenuta nella sezione riservata alle zone agricole, sia destinata a trovare applicazione, in assenza di una deroga da parte della disciplina speciale, la previsione di carattere generale contenuta nell’art. 7, che prevede nelle nuove costruzioni, negli ampliamenti e nelle sopraelevazioni la distanza minima dal confine pari alla metà dell’altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo di ml 5, ad eccezione delle costruzioni industriali ed artigianali, per le quali è dettata la maggiore distanza di ml 10.

Depone per tale soluzione la considerazione che, ad opinare diversamente, la norma di carattere generale de qua non potrebbe mai trovare applicazione, occorrendo sempre avere riguardo, ed unicamente, alla disciplina dettata per le varie zone comunali, pervenendosi in tal modo ad una implicita abrogazione della norma a carattere generale.

Nè appare decisiva la precisazione di cui all’art. 27 delle NTA, secondo cui il complesso delle norme che regolano l’assetto delle varie zone comunali è fissata nelle sezioni successive, che considerano tutti i casi possibili, potendosi a tal fine obiettare, quanto alle zone agricole, che la relativa sezione contempla solo la realizzazione di specifiche tipologie di costruzioni come individuate dall’art. 37.5.2, così che laddove l’attività edificatoria porti alla realizzazione di costruzioni diverse da quelle ivi consentite, la disciplina debba rinvenirsi, quanto alle distanze nella previsione di cui al citato art. 7, in quanto in tal caso si viene a dover stabilire la disciplina di una fattispecie che esula da quelle espressamente contemplate dalla norma attuativa prevista per la zona E5.

Ne deriva che, dovendo quindi trovare applicazione la distanza minima di metri 5 dal confine, la Corte di merito ha errato nel ritenere ricorrente la fattispecie alla previsione codicistica di cui all’art. 873 c.c., dovendosi per l’effetto pervenire alla cassazione della sentenza impugnata.

Nè appare sostenibile la diversa ratio, del pari richiamata dalla Corte distrettuale, secondo cui, anche a voler applicare l’art. 7 in esame, la costruzione dei convenuti dovrebbe essere ritenuta legittima, essendo stata edificata in aderenza sul confine a preesistente fabbricato la cui parete a confine non abbia finestre.

Come infatti denunciato con il secondo motivo di ricorso, tale soluzione è inficiata dall’erronea considerazione secondo cui il fabbricato, in aderenza del quale è stato edificato quello di cui si richiede l’abbattimento, sarebbe di proprietà dei ricorrenti, laddove emerge invece che trattasi di edificio che appartiene agli stessi convenuti, circostanza questa che costituisce fatto decisivo di cui è stata omessa la disamina.

5. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bari.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte d’Appello di Bari, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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